Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4602 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.P., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Cosa Claudio e A Mario lbanese,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Fratelli Ruspoli, 2 presso lo

studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/32/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 32, in data 09/05/2007, depositata

il 24 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 gennaio 2 011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 19469/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 31.32.2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 32, il 09.05.2007 e DEPOSITATA il 24 maggio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato quella di primo grado che aveva ritenuto insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’accertamento, relativo al maggior reddito da partecipazione, ai fini IRPEF ed Addiz Reg.le per l’anno 2001, censura l’impugnata decisione per omessa ed insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, sotto un duplice profilo.

3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio.

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza, attiene a reddito di partecipazione in una “SNC” e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo l’odierno intimato, e non anche la società e l’altro socio. Ciò stante, in applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, disattesa ogni diversa tesi, va dichiarata la nullità di tutti gli atti, successivi alla costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado e della sentenza emessa all’esito di tale grado del giudizio, nonchè degli atti e della sentenza del grado di appello;

Considerato, in vero, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la richiamata sentenza (n. 14815/2008), hanno avuto modo di chiarire che, quando con il ricorso si contesta “il reddito della società o le modalità del suo accertamento”, il litisconsorzio riguarda “tutti i soci e la società” e che si verte in tema di litisconsorzio “solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale)”;

Considerato che, per l’effetto, la causa va rimessa al Giudice di primo grado, perchè, previa integrazione del contraddittorio, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, proceda alla relativa trattazione e, quindi, decida, offrendo congrua motivazione;

Considerato, pure, che le spese dell’intero giudizio, avuto riguardo all’epoca dell’affermazione dell’applicato principio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullità degli atti e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette la causa ad altra Sezione della CTP di Milano perchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, proceda al riesame ed alla decisione, offrendo congrua motivazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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