Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4602 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. II, 21/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione n. 20784-2015 proposto da:

Avv. D.S.L., in proprio, domiciliato nel suo studio in

PALERMO VIA P.PE di VILLAFRANCA 40 pec liboriodisalvo.pec.it;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore L.R.M.,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE PETRUCCI,

elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’Avv. Daniele

Messina, in ROMA, p.zza di PIETRA 26;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 12476/2015 della CORTE di CASSAZIONE,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 5.12.2006, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, rigettava la domanda proposta dall’avv. D.S.L. nei confronti del (OMISSIS), avente ad oggetto l’annullamento delle Delib. approvate dal Condominio convenuto in data 10.5.2002, in quanto adottate sulla base di tabelle millesimali invalide, per mancata approvazione di esse da parte di tutti i condomini, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’avv. D.S. e si costituiva il Condominio, il quale eccepiva l’inammissibilità del gravame, per genericità, deducendo che l’appellante non avrebbe rispettato le regole in materia di litisconsorzio necessario, non avendo citato in giudizio ogni condomino. Formulava altresì domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c..

La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 258/2013, ritenendo che la domanda dovesse essere proposta nei confronti di tutti i condomini, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado rimettendo la causa al Tribunale di Palermo e condannando l’appellante alle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’avv. D.S., sulla base di un solo motivo.

Con ordinanza n. 12476/2015, depositata il 17.6.2015, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendo che – oltre alla mancata difesa del ricorrente dopo la notificazione della relazione ex art. 380 bis c.p.c. – nè dal ricorso nè dalla lettura della sentenza impugnata si ricavava l’oggetto della Delib. impugnata, per cui non era possibile stabilire se esso rientrasse o meno tra le attribuzioni, rispetto al cui contenzioso, l’amministratore può stare in giudizio da solo.

Avverso detta ordinanzal’avv. D.S. propone ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, sulla base di un motivo; resiste il Condominio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il presente ricorso per revocazione riguarda pressochè identiche tematiche, sollevate dallo stesso Avv. D.S., in altro precedente giudizio per la revocazione della ordinanza di questa Corte (Cass. n. 4101 del 2014, resa inter partes), definita con successiva pronuncia di inammissibilità (Cass. n. 9658 del 2016); e le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Collegio che le fa, conseguentemente, proprie.

2. – Con l’unico motivo, il cui esame è pregiudiziale, il ricorrente deduce la “Violazione del disposto dell’art. 377 c.p.c., in relazione all’art. 366 c.p.c., capoverso e in riferimento agli artt. 134-135 disp. att. c.p.c., quest’ultimo articolo inserito dal D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 19, comma 1, lett. b (…), con effetto dal 2 marzo 2006. Nonchè la violazione e la falsa applicazione degli artt. 141 e 170 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 391 bis c.p.c. e all’art. 395 c.p.c., n. 4”. In particolare, il ricorrente lamenta di non avere ricevuto nel suo domicilio di Palermo le notifiche dell’avviso dell’udienza di discussione e del dispositivo dell’ordinanza della Corte, come previsto dall’art. 135 disp. att. c.p.c.. Pertanto, la decisione impugnata era stata presa dandosi per avvenuta la comunicazione del giorno dell’udienza con il deposito nella Cancelleria della Corte, senza che detta comunicazione gli fosse inviata almeno 20 giorni primo presso il suo domicilio di Palermo; ciò, nonostante il ricorrente, al momento del deposito del ricorso per cassazione avesse effettuato richiesta scritta, in cui chiedeva l’invio in copia dell’avviso di udienza di discussione e del dispositivo della sentenza della Corte presso il suo domicilio di Palermo. Pertanto, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo egli rimasto all’oscuro sia del decreto di fissazione dell’udienza sia delle considerazioni esposte nella relazione della causa durante la Camera di consiglio; laddove, peraltro, la cancelleria della Corte di Cassazione era a conoscenza anche del suo indirizzo PEC.

1.1. – Il ricorso per revocazione è inammissibile.

1.2. – Come rilevato da questa Corte (Cass. n. 9658 del 2016, cit.) esso suppone che ci si trovi di fonte ad un errore di fatto, ad una svista di carattere percettivo, in presenza ed in ragione della quale il Collegio non si sarebbe reso conto del fatto che il ricorrente Avv. D.S. (che non aveva eletto domicilio in Roma) nella nota di iscrizione avesse chiesto, ex art. 135 disp. att. c.p.c., l’invio in copia dell’avviso di udienza al proprio domicilio di (OMISSIS); e che, di conseguenza, avrebbe proceduto all’esame (e al rigetto) del ricorso in esito all’adunanza camerale, nonostante l’omessa comunicazione al difensore del ricorrente, al suo domicilio di Palermo, del decreto di fissazione della Camera di consiglio.

1.3. – Ma, nella specie, proprio un errore di fatto necessario perchè sia configurabile un vizio revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391-bis c.p.c. – non sussiste.

La decisione qui impugnata (al pari della precedente) non è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, nè suppone l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Più semplicemente, l’impugnata ordinanza di questa Corte ha compiuto, implicitamente ma chiaramente, una inequivoca scelta interpretativa a favore della ritualità della notifica del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, notificazione effettuata – al ricorrente, difeso da se medesimo, che non aveva eletto domicilio in Roma – presso la cancelleria della Corte di cassazione (ed accompagnata dal tentativo di trasmissione di questi atti al numero di fax dello studio del ricorrente, non andato a buon fine).

In questo senso, di nuovo la Corte ha, evidentemente, aderito all’orientamento – espresso da Cass., Sez. Un. 11526 del 2003, e ribadito da Cass., Sez. Un. 1614 del 2007; e da Cass. n. 16615 del 2010 (e, si ripete, fatto proprio da questo collegio) – secondo cui, nella ipotesi di difetto di elezione di domicilio in Roma, la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., va effettuata e si perfeziona con il deposito dell’avviso stesso presso la cancelleria della Corte di cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l’invio di copia dell’avviso stesso al difensore, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., come sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4, svolge una funzione meramente informativa, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell’avviso di udienza pervenutogli.

1.4. – Il denunciato errore non rientra, pertanto, nell’ambito normativo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391-bis c.p.c.. Il ricorrente finisce con il denunciare un errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (o delle ordinanze) della Corte di Cassazione.

2. – Il ricorso per revocazione va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 400,00 oltre a Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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