Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4602 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17639-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIA TEDESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CALANDRINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 170 pubblicata il 5.3.19, in accoglimento dell’appello del Ministero della Salute e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di M.G. volta al conseguimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 244 del 2007 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide;

2. la Corte territoriale, rinnovata la c.t.u. medico legale, ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra l’assunzione (peraltro non comprovata) del farmaco talidomide da parte della madre della appellata durante la gravidanza e la condizione patologica di amelia congenita dell’arto superiore destro diagnosticata a M.G.; ciò in conformità alle conclusioni del consulente che aveva definito “improbabile, ma non impossibile, che la amelia della perizianda (fosse) stata causata da assunzione di talidomide da parte della di lei madre durante la gravidanza”;

3. avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Salute;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso M.G. ha dedotto erronea applicazione dei principi sottesi al riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, per non avere la Corte di merito tenuto in considerazione la ratio dell’indennizzo in oggetto e le Linee Guida della Direzione Generale della Sanità e così applicato alla fattispecie oggetto di causa un criterio di individuazione del nesso causale errato in quanto espresso in termini di ragionevole probabilità anzichè di possibilità;

6. il motivo di ricorso, oltre che inammissibile per difetto di specificità in quanto omette di indicare perchè le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le disposizioni invocate, è infondato;

7. la Corte territoriale si è attenuta ai precedenti di questa S.C. secondo cui i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile è quella basata sul principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”; con l’ulteriore precisazione che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. n. 8788 del 2019; n. 23197 del 2018; Cass., S.U. n. 581 del 2008; S.U. n. 576 del 2008);

8. l’esistenza di un nesso causale poggia necessariamente su una ragionevole probabilità logico-scientifica e non ha alcun fondamento giuridico la pretesa di parte ricorrente di un accertamento del nesso causale in termini di “possibilità” quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da talidomide;

9. il ricorso deve quindi essere respinto;

10. le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

11. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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