Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4601 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4601 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 27010-2012 proposto da:
LA VELA SAS in persona del legale rappresentante pro
ROMA VIALE

tempore, elettivamente domiciliato

BASTIONI

DI

MICHELANGELO

presso

lo

studio

dell’avvocato ANTONIO DIURNI, rappresentato e difese
dall’avvocato GIUSEPPE MILLTI giusta delega a margine;

2018
188

ricorrente

contro

COMUNE DI TERMOLI in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 91,
presso lo studio dell’avvocato PERD1NANDO
che lo rappre5enta e difende giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM.TRIB.REG.
CAMPOBASSO, depositata il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LIMA
MARIA TERESA ZOSO;

Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 27010/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società La Vela s.a.s. impugnava l’avviso di liquidazione con il quale il comune di
Termoli aveva recuperato la Tarsu per gli anni dal 2003 al 2006 dovuta per l’occupazione
dell’arenile marittimo a mezzo di uno stabilimento balneare. La commissione tributaria
provinciale di Campobasso rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla
commissione tributaria regionale del Molise.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 71 del decreto legislativo 507/1993. Sostiene che
l’avviso di liquidazione era stato notificato il 28 dicembre 2006, oltre il termine triennale previsto
dall’articolo 71 cit. poiché essa ricorrente aveva presentato la denuncia Tarsu in epoca
precedente all’anno 2003 e ricorreva, dunque, la fattispecie della denuncia infedele sicché
l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il triennio.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., derivante dalla nullità dell’avviso di accertamento. Sostiene che la CTR ha errato
laddove ha rigettato la censura afferente il difetto di motivazione dell’atto impositivo impugnato
derivante dalla omessa allegazione delle delibere comunali approvative delle aliquote Tarsu.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ., in relazione all’articolo 62 del decreto legislativo 507/1993. Sostiene che ha errato la
CTR nel ritenere che dovessero essere assoggettate ad imposizione Tarsu anche le aree scoperte
poiché l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 507/1993 deve essere interpretato nel
senso che, se vi sono dei beni sottoponibili al tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
questi vanno identificati nei locali adibiti a stabilimento e ciò comporta che vadano escluse le
superfici scoperte accessorie.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 507/1993 in quanto
la CTR non ha considerato che la norma prevede una riduzione della tariffa per le aree scoperte
adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, per il che avrebbe dovuto essere applicata
la tariffa giornaliera così come disposto dall’articolo 13 del regolamento comunale in riferimento
all’articolo 77 del decreto legislativo 507/93. Ne conseguiva che era ingiusta la tassazione
calcolata sull’intero anno solare poiché avrebbe dovuto essere commisurata al solo periodo di
effettivo utilizzo dell’arenile quale stabilimento balneare.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente osserva la Corte che la causa, già trattata all’udienza del 5 luglio 2016,
è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alla parte ricorrente, che ne aveva fatto richiesta,
di produrre documentazione a riprova delle circostanze che avrebbero dovuto indurre alla
declaratoria di cessazione della materia del contendere. Poiché non risulta essere stato prodotto
1

quattro motivi. Il Comune di Termoli si è costituito in giudizio con controricorso.

alcun documento e all’udienza odierna le parti non si sono presentate, non vi sono ragioni
ostative all’esame dei motivi di ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la CTR, con accertamento in fatto
incensurabile in questo giudizio se non sotto il profilo del difetto di motivazione, ha rilevato che
la contribuente non ha fornito la prova che la dichiarazione accertata come inveritiera era stata
presentata in epoca antecedente al 2003. Ne deriva che, essendo stato accertato che per l’anno
2003 la dichiarazione era stata omessa, l’avviso di accertamento avrebbe potuto essere emesso
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto esso è privo del requisito dell’autosufficienza
sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., avendo la ricorrente censurato la sentenza della commissione
tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione
dell’avviso di rettifica senza riportarne testualmente i passi che si sono assunti erroneamente
interpretati o pretermessi. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente
in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto
processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla
motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento ( cfr.
Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013 ). Peraltro il motivo sarebbe
comunque infondato , dovendosi considerare che non vi era l’obbligo di allegare all’atto
impositivo la delibera di che trattasi poiché, quale atto amministrativo a contenuto generale, non
è soggetta all’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 al fine di
soddisfare i requisiti della sufficiente motivazione dell’atto impositivo (

ex multis,

Cass.

n. 22254 del 03/11/2016 ).
4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, come rilevato in relazione al secondo motivo,
la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto dell’atto impositivo. Peraltro mette conto
considerare che l’asserita improduttività di rifiuti dell’arenile costituisce oggetto di un
accertamento in fatto che avrebbe potuto essere censurato solamente come vizio motivazionale.
5. Il quarto motivo è infondato in quanto la CTR ha accertato che dall’allegato A emergeva
che vi era stata applicazione della tariffa ridotta. Peraltro la questione sottesa al motivo implica

presentata, a norma dell’art. 71, comma 1, seconda parte del d. Ivo 507/93.

l’accertamento in fatto relativo al tempo dell’effettiva apertura dello stabilimento balneare che è
precluso a questa Corte.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositiv
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere al Comune di Termoli le
spese processuali che liquida in euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
-‘
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 20 lLm-POSITATO
IN CUCE LERA

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