Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4601 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4601 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA
sul ricorso 10143-2009 proposto da:
COPPOLA VINCENZO C.F. CPPVCN54R29H703L, domiciliato
in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio
dell’avvocato COSSU BRUNO, rappresentato e difeso
dagli avvocati MAURIZIO MARANO, ANTONIO RIZZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

224

T

AZIENDA OSPEDALIERA “S. GIOVANNI DI DIO & RUGGI
D’ARAGONA”;
– intimata –

Data pubblicazione: 26/02/2014

avverso la sentenza n. 419/2008 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 04/04/2008 R.G.N.

1467/2006;
udita la relazicne della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Bott.

AnRTANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DORONZO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno rigettava l’appello proposto da
Vincenzo Coppola contro la sentenza resa dal tribunale della stessa sede ed avente ad oggetto la
condanna della Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” al pagamento, in
favore del ricorrente, dipendente della detta Azienda con l’incarico, da ultimo, di dirigente
responsabile del dipartimento di diagnostica per immagini, di somme pretese a titolo di retribuzione

nonché a titolo di compenso aggiuntivo per l’incarico di dirigente responsabile del dipartimento.
1.2. Il giudice d’appello, per quanto qui ancora interessa, condivideva il ragionamento seguito dal
primo giudice in ordine all’insussistenza del diritto del ricorrente al pagamento della somma
richiesta a titolo di differenza tra la retribuzione di risultato concordata per l’anno 1999 e quella
effettivamente ricevuta, in considerazione del fatto che a) il dr. Coppola era stato assente dal lavoro
dall’ l 1 ottobre al 31 dicembre 1999; b) aveva omesso di consegnare la relazione sugli obiettivi
specifici assegnatigli per l’anno 1999 nella sua veste di responsabile facente funzioni della unità
operativa di radiologia; c) non aveva fornito prova idonea dell’avvenuto raggiungimento degli
obiettivi assegnati, anche con riferimento a quello di una “scelta oculata sull’opportunità o meno di
contratti di manutenzione”.
1.4. Ribadiva pertanto che l’azienda aveva correttamente liquidato al ricorrente solo i nove
dodicesimi di detta retribuzione, mentre i restanti tre dodicesimi erano stati assegnati al nuovo
dirigente di struttura complessa.
1.5. Riteneva che la documentazione prodotta in primo grado dal ricorrente e stralciata in sentenza
dal giudice di prime cure, pur a voler prescindere dalla sua tardività e dal fatto che non erano state
esplicitate nell’atto di impugnazione le ragioni della sua decisività, riguardava circostanze
pacifiche, quali la limitazione temporale dell’attività svolta dal ricorrente a causa della sua legittima
assenza dal servizio per il periodo indicato ed il mancato inoltro di una relazione sugli obiettivi.
1.6. L’ulteriore documentazione prodotta in sede di udienza di discussione dinanzi al giudice del
gravame consisteva invece in documenti che provenivano da organi privi di compiti di gestione e di
rappresentanza legale dell’ente.
1. 7 . Conlro lagon1en2a 11 CDprnin

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prnpene ricorse per casswiene, affidandoìo a due motivi,

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Ospedaliera è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

R.G. n. 10143/2009
Udienza 21 gennaio 2014

di diriLis). L Azívni.liA

di produttività e di risultato per gli anni 1997, 1998 e 1999 (queste ultime liquidate solo in parte),

1. Con il primo motivo di ricorso il Coppola censura la sentenza per “Violazione di legge.
Violazione dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. Violazione degli articoli 410 e 420, comma quinto c.p.c. In
alternativa, omessa o comunque insufficiente motivazione circa il fatto controverso decisivo
riguardante la produzione in giudizio del documento “relazione assegnazione obiettivi anno 1999”.
1.1. Sostiene il ricorrente che questo documento attestava che alla data del 6/11/1999, data di
redazione della stessa, erano già stati raggiunti tutti gli obiettivi assegnati ai dirigenti medici in

sua assenza per malattia (dal 10/11/1999 fino alla fine dell’anno).
1.2. Esso era stato poi stralciato dal giudice di primo grado, a causa della sua tardiva produzione. La
Corte di appello, rilevando anch’essa la tardività della produzione documentale, era incorsa nel
vizio indicato in rubrica, omettendo di considerare che, una volta acquisito il documento, non se ne
può più rilevare la tardività, che deve essere eccepita dalla controparte e non è rilevabile d’ufficio.
1.3. Circa la sua valenza probatoria e la sua idoneità a modificare l’esito del processo, il ricorrente
assume di averne richiamato il contenuto integrale “nell’atto di appello” e da esso si evinceva che
gli obiettivi, già all’inizio del novembre 1999 erano stati raggiunti; esso peraltro conteneva tutti i
dati che l’azienda si era prefissata di raggiungere, con la conseguenza che la controversia poteva
essere decisa in base a tale documento.
1.4. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se il giudice
del lavoro, nelle ipotesi in cui vengano, successivamente al deposito del ricorso, depositati ulteriori
documenti decisivi per la risoluzione della controversia,{ possa] rilevarne la tardività del deposito
in assenza di specifica eccezione della parte. Dica ancora la Suprema Corte se i termini per poter
eccepire il tardivo deposito dei documenti, nel processo del lavoro, siano stabiliti o meno solo
nell’esclusivo interesse delle parti”.
2. Il motivo, nei limiti posti dal quesito su riportato, è infondato.
E’ principio ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui la decadenza prevista dall’art.
414, n. 5, e 416, terzo comma, cod. proc. civ. ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere
rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla
circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la
disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento
stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo
informano (Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202; Cass., 25 novembre 2005, n. 24900; v. pure
Cass., 20 novembre 2006, n. 24606, con riferimento al rito ordinario).

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R.G. n. 10143/2009
Udienza 21 gennaio 2014

servizio presso il Dipartimento di diagnostica per immagini, con la conseguente irrilevanza della

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione dell’art. 360, n. 3. Violazione dell’art.
2730 c. c. nonché violazione dell’articolo 116 c.p.c. Violazione dell’art. 437 c.p.c. In alternativa,
insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo riguardante l’avvenuto deposito nella
udienza di appello di documenti prodotti dal ricorrente”.
3.1. Sostiene che i due documenti depositati in appello, in particolare il documento del 7/12/2007 a
firma del direttore della struttura complessa affari generali della Azienda, in cui si affermava di non

dell’assenza del ricorrente da servizio, in quanto proveniente da un organo aziendale avrebbe valore
confessorio, e sulla sua base il giudice avrebbe dovuto decidere la controversia.
3.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dal valore di piena prova del documento, esso avrebbe
dovuto essere valutato ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. quantomeno con il valore di ammissioni del
fatto controverso. Il motivo si conclude conseguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se
configuri la violazione dell’articolo 2730 c.c. e violazione dell’articolo 116 c.p.c. e
conseguentemente la illegittimità della sentenza che si fondi su ammissioni contenute in un
documento proveniente da un legale, responsabile di una struttura complessa aziendale quale
quella degli affari generali, documento la cui rilevanza è stato esclusa dal giudice d’appello”.
Il motivo è manifestamente inammissibile, perché per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione era onere della parte trascrivere il documento nella sua interezza o, quanto meno, nella
parte ritenuta decisiva e rilevante ai fini della decisione (v. ord. n. 17915 del 30 luglio 2010: “Il
ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione
di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali,
ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del
documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro
trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da
provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione, la S. C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto,
alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Principio affermato ai sensi
dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)” (v. Cass., sez. un. 5 giugno 2008, n. 14824, in Foro It.,
2009, 11, 1,3147).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
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R.G. n. 10143/2009
Udienza 21 gennaio 2014

condividere la tesi aziendale circa la decurtazione della retribuzione di risultato per effetto

Così deciso in Roma, 21 gennaio 2014

Il Presidente

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