Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4601 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24010-2005 proposto da:

ANTARES BIGARAN EGIDIO & C SAS, in persona del Socio

Accomandatario

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62, presso

lo studio dell’avvocato CICCOTTI SIMONE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FADALTI LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 23/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato VERINO per delega Avv. CICCOTTI

SIMONE, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BARBARA TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia trae origine dalle impugnazioni proposte dalla S.a.s.

contribuente e dai suoi soci, accomandatario il primo ed accomandante la seconda, avverso gli avvisi di accertamento rispettivamente emessi per la rettifica dell’imponibile ai fini imposte dirette ed IVA per i periodi d’imposta dal 1994 al 1998. L’adita C.T.P. accoglieva i ricorsi relativi ai redditi per il 1994 e 1995; mentre respingeva quelli relativi agli altri periodi d’imposta. La C.T.R., con sentenza del 23 agosto 2004, n. 7/2004, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente gli appelli delle parti, considerando legittima l’attività amministrativa di verifica ed accertamento, ritenendo l’astratta imputabilità a movimentazione di merci di parte degli assegni transitati sui c.c. diversi da quelli intestati alla società e di cui il B. aveva la disponibilità; disponeva c.t.u. per ricostruire la contabilità sociale, previa imputazione dei singoli assegni ad attività dell’ente, a spese personali dei soci o dei singoli traenti.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione di detta sentenza nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con due motivi, lamentando vizio di motivazione sulla dedotta illegittima acquisizione della documentazione posta a base degli atti impositivi e violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e vizio di motivazione circa la ritenuta riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie dei conti personali e di terzi sui quali era autorizzato ad operare il B.. L’Amministrazione resiste con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione sotto vari profili e, comunque, l’infondatezza della stessa. Il ricorso proposto solo nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e a quest’ultimo notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato è inammissibile. Gli appelli avverso le sentenze di primo grado furono, infatti, tutti proposti nel novembre 2001, dai contribuenti, come dall’Agenzia delle entrate, vale a dire successivamente al 1 gennaio 2001 (data di avvio operativo dell’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, e al D.M. 28 dicembre 2000) e nel relativo giudizio si costituì la sola Agenzia delle Entrate, senza l’assistenza dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la conseguente estromissione del Ministero delle Finanze, dante causa dell’Agenzia.

Le Sezioni Unite hanno affermato che “a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1^ gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia.

… L’assunzione in via esclusiva da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 ed 11, agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1^ gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell’appello da parte “o nei confronti) della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo” (Cass. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006). Ciò comporta l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale “è inammissibile ove proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ormai privo di legittimazione passiva e processuale non avendo conservato la qualità di parte e la veste di contraddittore necessario nel giudizio di merito e non essendo peraltro l’Agenzia fiscale un suo organo” (Cass. n. 9004/2007;

15643/2004). Nè il vizio è stato sanato, essendosi costituito il solo Ministero, che l’ha dedotto, e non l’Agenzia (argomento desumibile da Cass. n. 27452/2008 e Cass. n. 1123/09, che pure qualificano, rispettivamente, la fattispecie come nullità sanabile ex tunc e come inesistenza sanabile solo ex nunc con la costituzione dell’Agenzia).

Inoltre, quanto al ricorso della socia K. sussiste anche l’ulteriore profilo d’inammissibilità rappresentato dalla mancanza della procura ai legali che hanno sottoscritto il ricorso, risultando quella apposta in calce firmata dal solo B.. La particolarità della fattispecie e il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale richiamato solo successivamente alla sentenza impugnata giustificano la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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