Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4601 del 22/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17434-2012 proposto da:

TOP TRIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso

l’avvocato EDMONDO TOMASELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO SACCHI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., incorporante la BANCA TOSCANA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via COLLAZIA 2-F, presso

l’avvocato FEDERICO CANALINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI IACOMINI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato EDMONDO TOMASELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FEDERICO CANALINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel marzo 2001 Top Tris s.r.l. evocava in giudizio Banca Toscana s.p.a. deducendo di aver formulato in data 26 aprile 2000 un ordine per l’acquisto a termine sul proprio conto di 300.000,00, da regolare al cambio contro euro al rapporto di 0,932998 alla data del 31 ottobre 2000 e un ulteriore ordine di acquisto a termine di 200.000,00 da regolare al cambio contro euro al rapporto di 0,93582 alla data del 29 dicembre 2000; assumeva di aver ricevuto conferma dell’esecuzione dell’ordine e che al momento delle scadenze delle due operazioni, nonostante l’apprezzamento del dollaro sull’euro, si era vista addebitare somme maggiori di quelle accreditate, subendo, così, una perdita, con riferimento alle due operazioni, rispettivamente di Lire 72.528.563 e di Lire 2.365.913. Osservava che la banca non aveva osservato la dovuta diligenza, o era comunque incorsa in un errore di contabilizzazione, onde la stessa era responsabile, nei propri confronti, sia del danno emergente che del lucro cessante.

Banca Toscana, nel costituirsi, chiedeva il rigetto della domanda attrice. Rilevava che la controparte aveva proposto la stipula di due contratti a termine c.d. export per la vendita a termine di divisa estera (dollari statunitensi) e che in passato la stessa aveva sempre concluso contratti di tale tipo, essendo esportatrice di merce all’estero, e come tale destinataria di rimesse da parte di clienti stranieri; precisava che l’operazione era stata richiesta per via telefonica e che una dipendente della banca aveva predisposto lo stampato contrassegnando erroneamente con una doppia X l’operazione richiesta come acquisto a termine, e non invece come vendita a termine: in seguito vi erano stati contatti telefonici nei quali era stato confermato che si trattava di un ordine di vendita di divisa statunitense, che avrebbe dovuto pervenire da un cliente di quella nazionalità nelle due data del 31 ottobre e del 29 dicembre 2000; a Top Tris era stata poi inviata una contabile nella quale veniva dato atto dell’avvio dell’operazione di vendita a termine concordata verbalmente. Aggiungeva la banca che la cliente, in difformità dagli accordi e dalla contabile ad essa pervenuta, aveva preteso l’evasione del contratto in conformità del modulo erroneamente compilato (acquisto di dollari), avendo verosimilmente percepito che per effetto della fluttuazione del corso del dollaro, avrebbe potuto realizzare una plusvalenza di circa 75.000.000. Rilevava inoltre che in ipotesi doveva ritenersi esistente un errore ostativo, con conseguente annullabilità del contratto: per il che proponeva in via riconvenzionale domanda di annullamento del contratto.

Il Tribunale di Lucca condannava la banca al pagamento delle somme di 145.057.126 e di 4.731.826, oltre interessi legali, e rigettava la domanda riconvenzionale.

La sentenza era impugnata da Banca Toscana e la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata in data 24 febbraio 2012, in riforma della pronuncia gravata, respingeva la domanda di Top Tris e condannava la stessa a rimborsare all’istituto di credito gli importi ricevuti in forza della sentenza di primo grado. In buona sintesi, la Corte fiorentina riconosceva la fondatezza della proposizione dell’appellante secondo cui le parti, nella conclusione del contratto, erano incorse in un errore bilaterale: errore che, però, non determinava l’annullabilità del negozio, dovendo prevalere, al riguardo, la comune volontà dei contraenti. In particolare, secondo il giudice distrettuale, le risultanze di causa facevano ritenere che le parti avessero inteso concludere un contratto di vendita di valuta estera a termine (e, cioè, che l’operazione aveva ad oggetto la cessione alla banca della divisa statunitense ai tassi di cambio sopra indicati).

Top Tris propone un ricorso per cassazione illustrato da memoria, articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che ha incorporato Banca Toscana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. e si censura l’inammissibilità della prova testimoniale cui la Corte di merito aveva, invece, dato corso. Viene rilevato che la prova orale era diretta a dar riscontro di patti aggiunti o contrari ai documenti contrattuali rappresentati dai due ordini di acquisto a termine prodotti a corredo dell’atto di citazione, nonchè a sollecitare giudizi o a dare dimostrazione di fatti irrilevanti.

Il motivo è privo di fondamento.

La prova testimoniale valorizzata dalla Corte distrettuale è quella resa con riferimento al contenuto delle contabili emesse dalla banca a fronte delle operazioni in divisa estera: attraverso il mezzo istruttorio, in particolare, i testimoni avrebbero dovuto riferire se in dette contabili fosse stato riprodotto l’oggetto dell’ordine di cui era stata incaricata la banca (e cioè se, nel caso in cui fosse stata concordata la cessione di valuta estera da parte della società, fosse stato indicato l’acquisto di detta valuta da parte dell’istituto di credito). Si legge nella sentenza impugnata che sul punto i testimoni escussi confermarono che in caso di vendita di divisa estera da parte del cliente la contabile della banca indicava l’impegno all’acquisto. Ora, è da escludere che la prova in questione violi il disposto dell’art. 2722 c.c., dal momento che essa concerne, propriamente, il criterio seguito dalla banca nella compilazione della documentazione da inviarsi al cliente: tant’è che la Corte distrettuale fa menzione delle risultanze testimoniali allorquando riferisce che Top Tris aveva ricevuto contabili analoghe a quelle inviate con riguardo all’operazione di cui trattasi (e recanti la medesima locuzione: “operazione di acquisto a termine”), sicchè “era in grado di rendersi conto che le due contabili trovavano ragione in un contratto di vendita di divisa a termine” (pag. 11). E del resto, ma significativamente, la ricorrente non oppone che il cap. 10 della prova testimoniale (quello su cui hanno deposto i testimoni indicati nella sentenza), abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento contrattuale, rilevando, piuttosto, come esso sia finalizzato all’acquisizione di giudizi: ciò che ovviamente non è, dal momento che la prova verte sulle modalità con cui sono redatte, da parte della banca oggi controricorrente, le contabili di esecuzione delle operazioni in divisa estera.

Una prova diretta a dar conto del preciso contenuto della volontà negoziale era peraltro comunque ammissibile, dovendosi rammentare che quando il regolamento negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale e tale errore può essere ricostruito con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui si riferisce (Cass. 9 aprile 2008, n. 9243; Cass. 28 agosto 1993, n. 9127). In termini più generali, può rammentarsi che i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato: il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda – così – solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (Cass. 12 giugno 2012, n. 9526).

Con il successivo motivo è lamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 2722 e 2729 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte territoriale aveva impropriamente ritenuto che le prove espletate dessero ragione delle circostanze che si frapponevano all’accoglimento della pretesa da essa azionata. Sul punto sono richiamate le deposizioni testimoniali assunte e si rileva come l’errore nella compilazione del modulo che sarebbe stato posto in essere dall’impiegata della banca non era oggetto di una testimonianza diretta, essendo stata desunta da deposizioni generiche e aventi ad oggetto circostanze non rilevanti, come pure da indizi che non risultavano essere gravi, precisi e concordanti. In tal senso, rileva la ricorrente che l’errore non si era prodotto al momento della redazione di due ordini di acquisto a termine, come ritenuto dalla Corte di appello, ma nel momento in cui si era data esecuzione ai medesimi.

La censura, al di là dei profili di scarsa specificità – dal momento che non è riprodotto in ricorso il contenuto delle prove testimoniali esperite, precludendo, in tal modo, l’apprezzamento della loro decisività (cfr. in tema Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405) – si risolve in una censura in fatto, inammissibile in questa sede. Infatti, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

Nè appare sindacabile l’utilizzo che la Corte di merito ha fatto della prova per presunzioni.

Il giudice dell’impugnazione ha conferito rilievo a più indizi circa la volontà, da parte della ricorrente, di vendere, non già acquistare, valuta statunitense. Al riguardo, la Corte di Firenze ha evidenziato: che in passato Top Tris aveva stipulato vari contratti di tale contenuto, mentre non risultavano, all’opposto, dalla stessa negoziati contratti di acquisto di divisa estera; che la società appellante era anche esportatrice, per cui, ricevendo valuta straniera, si trovava nella necessità di concludere negozi di vendita di divisa estera a termine; che le contabili del 26 ottobre 2000, con le quali era stata data conferma dell’esecuzione delle due operazioni, documentavano operazioni di segno opposto rispetto a quanto documentato nel contratto scritto e non risultava che, a fronte della ricezione di tali documenti, Top Tris avesse sollevato obiezioni; che, se nella fattispecie si fosse perfezionata un’operazione speculativa, l’odierna ricorrente non avrebbe avuto difficoltà a depositare una copia del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento.

Il quadro fattuale descritto assurge a congrua premessa logica delle conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta. Le presunzioni semplici – va sottolineato – costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di selezionare e vagliare il materiale probatorio: spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 27 ottobre 2010, n. 21961; Cass. 13 novembre 2009, n. 24028; Cass. 11 maggio 2007, n. 10847). Va pure osservato, al riguardo, che la censura del vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15737).

Il terzo motivo denuncia contraddittoria motivazione su circostanze decisive ai fini della definizione della causa: si invoca l’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2729 c.c.. Osserva la ricorrente che la Corte distrettuale si era contraddetta in quanto, dopo aver ammesso la non concludenza dell’istruttoria testimoniale, la aveva poi utilizzata come argomento di prova in danno di essa istante. Sottolinea, in proposito,che lo stesso giudice del gravame aveva operato una sostanziale squalifica della propria ordinanza ammissiva della prova, che sarebbe stata pronunciata, più che altro, per uno scrupolo del collegio decidente.

Il motivo va disatteso.

Potrebbe sottolinearsi che la Corte di appello non ha affatto considerato privi di consistenza i riscontri desunti dall’esperimento della prova testimoniale (che, anzi, sintomaticamente, ha richiamato nel corpo della motivazione). Ma è assorbente, sul punto, il rilievo per cui il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) esige l’indicazione del “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805). Tale indicazione, nel terzo motivo, è mancante.

La censura è del resto palesemente orientata a promuovere una diversa lettura del materiale probatorio di causa: ma non compete a questa Corte esprimere apprezzamenti circa il valore delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione di merito.

Con il quarto motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.. Lamenta la ricorrente che la Corte di merito aveva ritenuto di decidere la controversia sulla base di indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, nonostante gli stessi non fossero tali, e che la stessa pronuncia aveva inoltre richiamato una giurisprudenza di legittimità non conferente. La censura si articola nella prospettazione delle risultanze che il giudice del merito avrebbe apprezzato in modo scorretto.

La censura ripropone questioni devolute al giudice del merito, essendo incentrata sulla revisione critica delle risultanze probatorie di causa. Essa sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.

In conclusione il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio di legittimità sono regolate dal principio di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in E 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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