Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4601 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. II, 21/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 21/02/2020), n.4601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. Oricchio Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16929/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi Da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato Mario Contaldi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianluca Contaldi;

– ricorrente –

contro

Tavar S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 639/2014 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da C.C. nei confronti della società Tavar s.p.a. avverso la sentenza

– il contenzioso fra le parti ha ad oggetto la fornitura di parquet del tipo (OMISSIS) commissionata dal sig. C.C. che assumendo la presenza di vizi, chiedeva con citazione notificata nel 2002 la condanna della società fornitrice Tavar s.p.a. al risarcimento dei conseguenti danni riscontrati dopo la posa;

– costituendosi in giudizio la società convenuta eccepiva la decadenza e prescrizione dell’azione attorea ex art. 1495 c.c. e ne chiedeva il rigetto;

– al termine del giudizio di primo grado l’adito Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Avola accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione;

– proposto gravame da parte della convenuta la Corte d’appello di Catania ha accolto l’impugnazione e respinto la domanda attorea con condanna dell’attore alle spese dei due gradi di giudizio;

– la corte distrettuale ha argomentato che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. e che il termine annuale di prescrizione era ampiamente decorso dal momento che il parquet era stato consegnato il 19/2/1999 e che la citazione introduttiva del giudizio risale all’aprile 2002;

– nè, sempre secondo la corte d’appello, il termine prescrizionale poteva intendersi interrotto dalla lettera del 13/7/2000, comunque successivo all’anno, così come successivo è l’accertamento tecnico preventivo proposto dal C.;

-inoltre la corte territoriale disattendeva, all’esito di una rivalutazione complessiva delle prove testimoniali riguardante l’accesso effettuato dal dipendente Tavar G.A. nella deposizione del teste di parte attrice Ca. ed il quella dello stesso G., la ricostruzione attorea secondo la quale vi era stato un riconoscimento dei vizi da parte della società fornitrice che rendeva non necessaria la denuncia ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2;

– in particolare secondo la corte catanese l’istruttoria non aveva provato che nell’occasione del soprallupogo effettuato, dopo la posa in opera, dal dipendente della Tavar vi fosse stato il riconoscimento dei vizi e l’accettazione delle obbligazioni conseguenti, soprattutto perchè era stato sostenuto trattarsi di un problema relativo alla posa;

– peraltro, aggiungeva la corte territoriale, non era condivisibile la tesi dell’attore secondo la quale l’obbligo assunto dal venditore di eliminare il vizio, obbligo soggetto alla prescrizione decennale, lo svincolerebbe dall’osservanza dei termini di cui all’art. 1495 c.c., valevoli per le azioni di garanzia.

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal sig. C. con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno considerando che il termine annuale decorreva dalla consegna del parquet mentre per giurisprudenza consolidata il termine per la denuncia dei vizi decorre solo dal momento in cui il venditore ha acquisito la certezza oggettiva della loro esistenza;

– poichè ciò si era verificato solo all’esito dello svolgimento dell’atp richiesto con ricorso depositato il 26/2/2001 e concluso con ctu depositata il 9/10/2001, il termine prescrizionale non era affatto decorso al momento in cui era stata proposta la domanda di risarcimento dei danni;

– il motivo è infondato;

– premesso che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e quindi anche quella di risarcimento dei relativi danni (cfr. Cass. 10278/2001), occorre ricordare la distinzione fra la decadenza e la prescrizione: quest’ultima trova la sua giustificazione nell’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, presupponendo l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal titolare; l’eventuale inerzia del titolare durante i termini di decorrenza stabiliti determina proprio la prescrizione; la ratio legis della decadenza appare più quella di imporre il compimento tempestivo di un atto, che solo può impedirla;

– nel caso della vendita tale atto è la denuncia dei vizi, con la conseguenza che l’inerzia del compratore fa ritenere l’acquiescenza all’eventuale inesattezza della prestazione;

– ciò posto, la conclusione della corte è corretta laddove ha accolto l’eccezione di prescrizione dell’azione instaurata nel 2002 sulla ritenuta rilevanza del decorso del termine annuale, a partire dalla consegna avvenuta il 19/2/1999, non riconoscendo di contro alcun incidenza alla lettera del 13/7/2000 poichè successiva all’anno trascorso a partire dalla consegna;

– vicecersa la tesi del ricorrente si fonda sull’esclsuivo riferimento alla denuncia dei vizi senza considerare il disposto dell’art. 1495 c.c., comma 3, laddove statuisce che”l’azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna, valorizzando la necessità di assicurare certezza ai rapporti giuridici;

– con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè l’accertamento tecnico preventivo, rispetto al cui esito risalente al 9/10/2001 l’atto di citazione era stato notificato prima del decorso del termine annual di prescrizione;

– la censura è infondata;

– non è ravvisabile alcuna nullità del sentenza, nè alcun omesso esame di fatto decisivo per la medesima considerazione giuridica svolta nell’ambito del primo motivo;

– l’accertamento tecnico preventivo è stato pacificamente richiesto allorchè era ampiamente decorso il termine annuale di prescrizione senza che nel frattempo si fosse verificato alcun fatto interruttivo che potesse escludere l’intervenuta estinzione del diritto alla garanzia per vizi del parquet venduto;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso deve essere respinto;

– nulla va disposto sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bi, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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