Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4600 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4600 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 17369-2012 proposto da:
STALTARI MARIA in qualità di legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZARIO
SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEEANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
PISTILLI giusta delega in calce;
– ricorrente –

2018
187

contro
COMUNE DI TARQUINIA in persona del Sindaco pio
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI
35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
COLAGRANDE, che lo rappresenta e difendo giusta delega

Data pubblicazione: 28/02/2018

a margine;

– controricorrente avverso

il

provvedimento

n.

350/2011

della

COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 30/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l’Avvocato DE LORENZO per
delega verbale che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ADDARIO per
delega dell’Avvocato COLAGRANDE che si riporta agli
atti.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 17369/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Tibidabo di Staltari Maria e C. s.a.s. impugnava l’avviso di liquidazione
emesso dalla società Tarquinia Multiservizi s.r.I., per conto del Comune di Tarquinia, afferente
il pagamento della TIA per gli anni 2006 e 2007 sostenendo che l’imposta non era dovuta in
quanto la delibera comunale che aveva previsto la ripartizione della tariffa tra utenze
domestiche e non domestiche era illogica poiché era stata adottata in violazione dell’articolo 49
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 numero 22 e degli articoli 2 e 3 del d.p.r. 27 aprile 1999

che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che l’articolo 49
del decreto legislativo numero 22/1997 non dettava alcun criterio di riparto tra le diverse
utenze, domestica e non domestica, ed il d.p.r. 158/1999, all’articolo 4, comma 2, prevedeva
un’agevolazione per le utenze domestiche di talché si doveva ritenere che il Comune di
Tarquinia avesse correttamente previsto l’applicazione della TIA in modo che gravasse per il
40% sulle utenze non domestiche e per il 60% sulle utenze domestiche.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato
ad un motivo. Il Comune di Tarquinia si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con
memoria.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 49 del decreto legislativo 22/1997 ed in
relazione al d.p.r. 20 numero 158/1999. Sostiene che la delibera adottata dal Comune di
Tarquinia, in applicazione della quale era stato emesso l’avviso di liquidazione impugnato, è
illegittima in quanto ha previsto l’addebito a carico delle utenze non domestiche di costi ad
esse non imputabili. In particolare essa prevede l’addebito del 40% del costo del servizio alle
utenze non domestiche laddove, invece, nel comune di Tarquinia la percentuale delle utenze
domestiche è pari al 93,047%, a fronte di utenze non domestiche pari al 6,953%, percentuali
lontane dal rapporto 60°/0/40°/0 determinato dal Comune. Conseguentemente la delibera con
cui il Comune di Tarquinia ha determinato la ripartizione tra utenze domestiche e non
domestiche è da ritenersi illegittima ed un tanto è confermato dal fatto che il tribunale
amministrativo regionale, adito dalla contribuente, ha annullato detta delibera sul rilievo che
non appariva giustificata, nel calcolo tariffario, l’imputazione alle utenze non domestiche del
costo pari al 40% della produzione complessiva di rifiuti del territorio di Tarquinia e sul rilievo
che nel Comune stesso erano in vigore coefficienti utilizzati nel regime della Tarsu i quali, però,
conducevano all’attribuzione della tassa alle utenze non domestiche nella misura del 30,32%
del totale, sicché la percentuale di riparto indicata dal Comune nella misura del 40% non
corrispondeva all’aliquota effettiva e non appariva nemmeno sorretta da sufficiente ed
adeguata motivazione.

1

numero 158. La commissione tributaria provinciale di Viterbo rigettava il ricorso con sentenza

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti è infondata. Invero la errata
indicazione del numero della sentenza impugnata ed il riferimento al nome di altra persona,
indicata in Cappelletta Fabio in luogo della odierna ricorrente, appare essere frutto di un mero
refuso che non è di ostacolo alla comprensione del fatto e dei motivi di doglianza.
2. Il motivo di ricorso è infondato. La contribuente assume la illegittimità della delibera
comunale, in applicazione della quale è stato emesso l’avviso di liquidazione impugnato, e ne

espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E, dell’applicazione degli atti amministrativi costituenti il presupposto
per l’imposizione solo se legittimi. Occorre, dunque, accertare incidentalmente se la delibera
adottata dal Comune di Tarquinia, con cui è stata prevista l’imputazione alle utenze non
domestiche del costo pari al 40% della produzione complessiva di rifiuti, sia viziata sotto il
profilo dell’eccesso di potere o della violazione di legge.
L’art. 49, comma 4, del d. Ivo 22/1997 prevede: ” La tariffa e’ composta da una quota
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantita’ di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entita’ dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Il successivo comma
10 prevede: ” Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze
domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad
eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e
degli utilizzatori. E’ altresi assicurata la gradualita’ degli adeguamenti derivanti dalla
applicazione del presente decreto”. Il d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 ( Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione dei ciclo dei rifiuti urbani ), art. 2, prevede: ” La tariffa di riferimento rappresenta
l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della
tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al
punto 1 dell’allegato 1″.
L’art. 4 prevede: “La tariffa, determinata ai sensi dell’articolo 3, e’ articolata nelle fasce di
utenza domestica e non domestica. L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza
domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’articolo 49, comma 10,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
Ciò premesso, la delibera comunale di cui si tratta che, a fronte della produzione da parte
delle utenze non domestiche del 30,32% del totale dei rifiuti, ha addebitato alle utenze stesse
il 40% del costo del servizio di smaltimento, non pare viziata né sotto il profilo dell’eccesso di
2

chiede la disapplicazione a norma dell’art. 7, comma 5, del d. Ivo 546/92, che costituisce

potere né sotto quello della violazione di legge. Invero l’eccesso di potere si configura ogni qual
volta l’autorità amministrativa persegue un fine diverso da quello per il quale le è stato
riconosciuto dall’ordinamento il potere di emanare l’atto; oppure ogni qual volta siano presenti
le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza: il travisamento o l’erronea
valutazione dei fatti, l’illogicità o contraddittorietà dell’atto, la motivazione insufficiente o
incongrua, la contraddittorietà tra più atti, l’ingiustizia manifesta. Ritiene questa Corte che la
ricorrente erri nel far derivare l’illegittimità della delibera dalla sua illogicità o da violazione di
norme di legge in quanto il Comune, nel prevedere l’addebito del 40% del costo del servizio

rifiuti, ha perseguito il fine di favorire le utenze domestiche sgravando le stesse di parte del
costo sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti che esse producono. L’agevolazione delle utenze
domestiche, invero, è prevista dall’art. 49, comma 10, del d. Ivo n. 22 del 1997 e dall’art. 4 del
d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 e la realizzazione di tale fine non può che avvenire mediante il
porre a carico delle utenze non domestiche i costi non addebitati a quelle domestiche, posto
che la legislazione prevede che la tariffa di riferimento a regime debba coprire tutti i costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Non assume rilievo, allo stato, il fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia
annullato la delibera di che trattasi ritenendola illegittima, posto che la sentenza non è
definitiva. Neppure rilevano, ai fini di sostenere l’illogicità o l’ingiustizia manifesta della
delibera, i dati esposti dalla ricorrente nel ricorso afferenti le superfici, le utenze ed il numero
di persone per ciascuna utenza, dovendosi considerare rilevante il solo dato della produzione
dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche che, secondo quanto dichiarato dal Comune,
senza che la contribuente abbia addotto argomenti a sostegno della non attendibilità del dato
stesso, si attesta nel 30,22%.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Tarquinia le
spese processuali che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018.

alle utenze non domestiche a fronte della produzione del 30,32% della produzione totale dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA