Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4600 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4600 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 27176-2008 proposto da:
AGRICOLA

CASTELFALFI

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

C.F.0433399048, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIETRO COSSA 3, presso lo studio dell’avvocato MAGNO
ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente
2014

all’avvocato MANNA GIULIANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

211

contro

CERIT

S.P.A.

CENTRO

RISCOSSIONI

TRIBUTI

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE

Data pubblicazione: 26/02/2014

PER LA PROVINCIA DI FIRENZE;
– intimata nonchè contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N.

29,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO
LELIO, PIERDOMINICI ITALO, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 325/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 07/03/2008 R.G.N.
1149/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato MANNA GIULIANO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

esattoriale relativa a somme pretese dall’Inps per contributi e somme
aggiuntive relative agli anni 1993-1996.
Il Giudice adito accolse l’opposizione, ritenendo fondata la svolta
eccezione di prescrizione.
Con sentenza del 22.2-7.3.2008, la Corte d’Appello di Firenze,
accogliendo il gravame proposto dall’Inps, anche quale mandatario
della SCCI spa, rigettò il ricorso di opposizione alla cartella
esattoriale.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente
rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

la lettera raccomandata inviata dall’Inps il 4.8.1995, prima

dell’entrata in vigore della legge n. 335/95, con la quale era stato
domandato l’adempimento di prestazioni contributive, “quand’anche
il contenuto fosse stato generico (ma lo stesso testo rimanda
all’allegato tabulato di specificazione degli importi)”, era prova idonea
dell’inizio di una procedura “nel rispetto della normativa preesistente”
e, come tale, giusta la previsione di cui all’art. 3, comma 10, legge n.
335/95, del mantenimento del regime prescrizionale decennale;
il primo Giudice aveva accertato l’avvenuta spedizione della
suddetta raccomandata, erano state prodotte le cartoline di ricezione
e la Società opponente non si era fatta carico di dimostrare, come
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L’Agricola Castelfalfi srl propose opposizione avverso la cartella

fosse stato il contenuto e se lo stesso fosse stato alieno rispetto alla
contribuzione dedotta in causa;

il termine prescrizionale (decennale) era stato interrotto dalla

notificazione, avvenuta il 31.1.2003, della cartella esattoriale
opposta.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, l’Agricola
Castelfalfi srl ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti
dell’Inps, anche quale procuratore speciale della SCCI spa, e della
concessionaria Cerit spa, fondato su tre motivi.
L’Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.
La Cerit spa è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, nonché
vizio di motivazione, la ricorrente deduce che, a mente dell’art. 13,
comma 6, legge n. 448/98, in presenza delle domande di condono
presentate, l’Inps non avrebbe potuto procedere alla riscossione del
credito per mezzo di iscrizione a ruolo; su tale circostanza, “bene
messa in evidenza nella memoria difensiva della società in secondo
grado”, la Corte territoriale non si era pronunciata.

1.1Anche a prescindere dal rilievo che la censura avrebbe dovuto
essere proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cpc,

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era suo onere, che cosa avesse ricevuto e, in particolare, quale ne

concretizzando (in tesi) un error in procedendo per violazione dell’art.

Vedendo infatti lo stesso su questione non trattata dalla Corte
territoriale, la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, avrebbe dovuto indicare se e in che termini
la stessa fosse stata sollevata nel ricorso in opposizione e, quindi,
attraverso quali specifiche proposizioni fosse stata espressamente
riproposta in appello; a tanto non avendo la ricorrente provveduto, la
censura deve quindi ritenersi inammissibile.

2.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione

dell’ad. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/95, nonché vizio di
motivazione e travisamento dei fatti, deduce che, nella fattispecie,
non sussistevano atti interruttivi della prescrizione, essendo rimasto
sconosciuto il testo della raccomandata inviata dall’Inps, avendo al
riguardo l’Inps depositato un mero fac simile, costituente un testo
standard inviato ad una vastissima platea di debitori e, come tale,
privo della specificazione delle singole partite debitorie;
conseguentemente non sussisteva neppure la dimostrazione
dell’esistenza di procedure iniziate prime dell’entrata in vigore della
legge n. 335/95 riguardanti la contribuzione in causa.
Con il terzo motivo, denunciando ulteriormente violazione dell’art. 3,
commi 9 e 10, legge n. 335/95, nonché vizio di motivazione e
travisamento dei fatti, la ricorrente deduce che la raccomandata

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112 cpc, deve rilevarsi l’inammissibilità del mezzo.

spedita dall’Inps il 4.8.1995 non avrebbe potuto riguardare anche la

trimestri del 1996, con riferimento alla quale non poteva dunque
ravvisarsi il perdurare del termine decennale di prescrizione; la
prescrizione quinquennale era (nuovamente) decorsa
successivamente alla presentazione delle domande di condono
(l’ultima della quali avvenuta nel mese di dicembre 1996), con
conseguente avvenuta maturazione della prescrizione stessa all’atto
della notifica della cartella esattoriale opposta.
I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
2.1 Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis cpc è

applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 7.3.2008.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
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contribuzione relativa al periodo agosto-dicembre 1995 e ai primi tre

sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto

contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto
dall’art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto
dall’art. 366

bis

cpc, rispondendo all’esigenza di soddisfare

l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una
più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione
nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto
applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la
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controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o

risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale,

motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla
fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello
stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni
esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con
l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile
di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr,
ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).
Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il
suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in
modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi
d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere
essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia
formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile
accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto
generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

2.2 Nel caso che ne occupa con i due motivi all’esame sono stati
denunciati sia la violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cpc),
che vizi di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), ma i motivi
stessi sono privi della formulazione del momento di sintesi diretto a

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e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del

circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi

Ciò che già di per sé conduce all’inaccoglibilità dei mezzi all’esame,
dovendo convenirsi che:
– quanto al secondo mezzo, il principio di diritto invocato, quale
cristallizzato nel pertinente quesito di diritto, presuppone il previo
riscontro del preteso vizio motivazionale circa l’affermazione della
Corte territoriale relativa al rimando della raccomandata del 4.8.1995
all’allegato tabulato di specificazione degli importi, non essendo stata
peraltro oggetto di rituale ed ammissibile doglianza (non essendovi
al riguardo indicazione alcuna nel quesito di diritto) l’ulteriore
affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’odierna
ricorrente non si era fatta carico di dimostrare, “come era suo onere”,
quale fosse il contenuto della comunicazione ricevuta;
– quanto al terzo mezzo, il principio di diritto indicato nel pertinente
quesito di diritto presuppone a sua volta la fondatezza della
doglianza sui pretesi vizi motivazionali inerenti all’avere
(implicitamente) ritenuto la Corte territoriale l’idoneità della
comunicazione dell’Inps a concretizzare una procedura iniziata nel
rispetto della normativa vigente anche in relazione alle contribuzioni
pretese per il periodo di tempo successivo al 1° agosto 1995.

motivazionali.

Ulteriori e concorrenti ragioni di inammissibilità sono poi ravvisabili

rilevarsi che:
– quello pertinente al secondo mezzo, è inammissibile, siccome
presupponente un accertamento di fatto, non consentito in sede di
legittimità, sulla dedotta assenza di una “obiettiva e finalizzata, non
generica, attività dell’Ente”;
– quello pertinente al terzo mezzo

(“Se i nuovi termini di

prescrizione quinquennale introdotti con effetto dall’1/1/96 dalla L. n.
335/95 artt. 3, commi 9 e 10, in assenza di atti interruttivi si applicano
sia alle contribuzioni comprese tra l’agosto e il dicembre 1995 sia a
quelle successive a tale data”) è parimenti inammissibile, perché
anch’esso presupponente un accertamento di fatto, non consentito
in sede di legittimità, sulla dedotta assenza di atti interruttivi.

3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese a favore dell’Inps, liquidate come in dispositivo in relazione
all’attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Non è luogo a prowedere al riguardo quanto all’intimata Cerit spa, in
carenza di sua attività difensiva.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese in favore dell’Inps, che liquida in euro 1.100,00 (millecento), di

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anche in relazione ai formulati quesiti di diritto, dovendo al riguardo

cui euro 1.000,00 (mille) per compenso, oltre accessori come per

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014.

legge; nulla per le spese q uanto all’intimata Cerit spa.

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