Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4600 del 09/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4600 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 11984-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
2785

RINALDO

ALL’ACQUEDOTTO

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 09/03/2016

delega a margine;
– controricorrente avverso la sentenza n. 35/2008 della

COMM.TRIB.REG.

;io/ L.A7i.2
U.–501TA, depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. MARCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di processi verbali di constatazione redatti dai militari della
Guardia di Finanza di Roma — che avevano documentato sulla scorta dei dati
estrapolati da un floppy disk rinvenuto in corso di verifica l’esistenza di
movimentazioni bancarie sui conti intestati alla società, all’amministratore, al
procuratore generale ed ai soci della medesima per importi molto elevati —
l’ufficio di Roma 5 dell’Agenzia delle Entrate faceva notificare alla società
Rinaldo dell’Acquedotto un avviso di accertamento con cui, recependo le
risultanze di verifica, procedeva a rettificare il reddito di impresa dichiarato
dalla parte per l’anno 1998, liquidava le maggiori imposte perciò dovute ed
applicava interessi e sanzioni.
Avverso la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, interponeva
appello avanti alla CTR Lazio l’ufficio, deducendo l’erroneità del
pronunciamento adottato dal primo giudice in ragione dell’insufficienza e
della contraddittorietà della motivazione posta a suo fondamento. La CTR
adita, con la sentenza qui in disamina, respingeva tuttavia il gravame e
confermava perciò l’impugnata sentenza “sia perché l’ufficio nell’appello non
ha prodotto concreti elementi atti a contrastare efficacemente quanto
dimostrato dal contribuente con la documentazione in atti sia perché l’ufficio
non ha debitamente provato che i conti correnti bancari utilizzati per la
ricostruzione dei ricavi ed intestati a soggetti diversi dalla società erano ad essi
fittiziamente intestati o almeno che tali dovevano considerarsi determinate
operazioni transitate in tali conti”. Osservava poi che “neanche l’esistenza di
una vera contabilità parallela appare provata in quanto nulla esclude che il
floppy disk rinvenuto contenesse effettivamente preventivi di esito incerto”.
Avverso la predetta sentenza promuove ricorso per cassazione la soccombente
Agenzia affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, svolto a mente dell’art. 360, comma primo,
RG 11984/09 Ag.Entrate-Rinaldo

attività non dichiarate consistenti nell’omesso rilascio di ricevute fiscali ed in

n. 5, c.p.c. — che non incorre nelle preliminari ragioni di inammissibilità
sollevate dal resistente posto che la rubrica del motivo non ha contenuto
vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione
che ne chiarisce e qualifica il contenuto (14026/12; 5848/12; 7981/07); che il
del motivo; che il principio di autosufficienza non risulta violato ove il ricorso
contenga come qui tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità
in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto,
di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad
altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (1926/15;
12688/07; 7825/06); che il vizio motivazionale denunciato chiama la Corte a
sindacare la coerenza logico-giuridica del ragionamento decisorio rispetto alle
premesse di fatto — la ricorrente Agenzia si duole del vizio di motivazione che
affetta l’impugnato pronunciamento di secondo grado in ragione del fatto che,
malgrado gli specifici rilievi formulati nell’atto di gravame, intesi a contestare
sulla base degli elementi documentali versati in atti e, segnatamente, di quanto
emergente dagli indicati processi verbali di contestazione la formale
attendibilità della contabilità sociale donde era originato il risultato reddittuale
sottoposto a rettifica, “la CTR aveva omesso di motivare su punti decisivi
della controversia” in particolare astenendosi dal prendere posizione sulla
riferibilità alla società dei conti intestati ai soci, all’amministratore ed al
procuratore generale, sulla idoneità della documentazione prodotta dalla
società a superare la presunzione scaturita dalle movimentazioni bancarie e
sulla rilevanza della contabilità parallela rinvenuta nel floppy disk.
2.2. Il motivo è fondato.
Com’è’ noto, secondo un consolidato insegnamento di questa Corte, il vizio di
motivazione “è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito,
come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di
elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia
evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima smtenza, del
RG 11984/09 Ag.Entrate-Rinaldo

Cons. E4t. Marulli

2

momento di sintesi è coerentemente formulato rispetto al contenuto intrinseco

procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al
suo convincimento” (SS.UU. 24148/13).
Ora non pare dubbio che nell’apprezzamento delle risultanze di fatto, sottese
al giudizio sulla fattispecie al suo esame, la CTR sia incorsa nel denunciato
alla conclusione impugnata gravemente lacunoso nella considerazione di
alcuni non trascurabili profili fattuali che l’appellante aveva dedotto nel
proprio atto di gravame. Il giudizio formulato nell’occasione dal decidente
appare invero generico e sommario, frutto, laddove si traduce
nell’affermazione secondo cui “l’ufficio non ha prodotto concreti elementi atti
a contrastare efficacemente quanto dimostrato dal contribuente”, di una
valutazione affrettata e superficiale degli elementi probatori che l’ufficio
aveva avuto cura di elencare nel ricorso in appello a supporto della legittimità
del proprio operato ed in ragione dei quali il responso di primo grado avrebbe
dovuto meritare a suo giudizio sicura emenda. In particolare il ragionamento
decisorio con cui il giudice territoriale ha inteso sorreggere il proprio contrario
pronunciamento, nel prendere genericamente atto che la tesi della resistente
società trova conforto “nella documentazione in atti” e nel rinvenire
esclusivamente in ciò le ragioni del proprio radicamento, omette tuttavia di
prendere posizione in ordine a) alla circostanza che oltre ai conti della società,
titolare di dieci conti correnti, la verifica aveva interessato i conti
dell’amministratore unico titolare di tre conti, quelli del procuratore generale
della società, titolare di sette conti e dei soci titolari anch’essi di altri conti,
tutti riconducibili, secondo un ben noto paradigma interpretativo, alla
posizione del soggetto verificato e come tali meritevole di più attenta
considerazione come la Corte ha già avuto ragione di rammentare in altro
precedente riguardante la medesima società (cfr. Cass. 857/10); b) alla
circostanza che le produzioni documentali risultavano tutt’altro che univoche
e oggettivamente valutabili, consistendo esse, secondo la prospettazione
dell’ufficio, che ne aveva contestato anche la riconciliabilità con i dati di
bilancio, “in fotocopie di assegni bancari, prospetti e tabulati non recanti
RG 11984/09 Ag.Entrate-Rinaldo

Cons. stJMaruIIi

3

vizio motivazionale, risultando il ragionamento da essa svolto per pervenire

NTE DA ItrnSTikAZI~
Al SENSI DEL. D.P.R. 26/4/19%
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5

MA

alcuna sottoscrizione, conti menzionati solo per numero e la banca presso i
quali sono stati accesi, senza alcuna distinzione fra conti dell’impresa ed altri,
né dei singoli movimenti”; e c) alla circostanza emersa a seguito del
rinvenimento di un floppy disk — sulla cui rilevanza probatoria questa Corte si
gli elementi di carattere presuntivo rilevati nella verifica e nell’istruttoria sono
stati anche avvallati e rafforzati dal rinvenimento di documentazione
extracontabile quale può essere considerato anche un supporto informatico” —
che alcuni files evidenziavano operazioni in uscita dai conti correnti bancari
intestati al procuratore generale della società senza indicazione dei beneficiari
e senza che di esse vi fosse traccia nella contabilità sociale. E’perciò evidente
che il quadro probatorio che veniva a comporsi attraverso i descritti elementi
istruttori, oggettivamene non insignificanti nel processo ricostruttivo della
complessiva posizione reddituale della società e nella verifica dell’esatta
osservanza da parte sua degli obblighi fiscali conseguenti, avrebbe imposto un
impegno motivazionale più articolato e più aderente al sottostante profilo
fattuale suggerito dalla fattispecie, in difetto del che la sentenza qui impugnata
va doverosamente cassata e la causa va rinviata nuovamente in sede
territoriale per il necessario riesame.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lazio
che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il giorno
015
Pr ‘dente

s. est.
Marco

t j

rBielli

è già soffermata nel citato precedente riguardante la parte, sottolineando “che

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