Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 460 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antononio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3504/2012 proposto da:

COMUNE DI MONTIGNOSO, (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

CASIMIRO POGGI, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio

Mordini 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MAURIZIO CECCHERINI, come

da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2011 del TRIBUNALE di NIASSA, depositata

il 20/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Renato Fusco per delega orale avvocato Cecchieri,

che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Giovanni

Russo, che conclude per il rigetto del ricorso e condanna alle

spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

“Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Montignoso conveniva in giudizio davanti a questo tribunale B.E. proponendo così appello avverso la sentenza n. 592/09, emessa dal Giudice di Pace di Massa, depositata in data 16.12.2009, chiedendone la riforma. Si costituiva in giudizio, nei termini previsti, B.E. che depositava fascicolo con comparsa di costituzione e risposta, nella quale veniva evidenziata ed eccepita la totale infondatezza ed inammissibilità dei motivi di gravame addotti dal Comune di Montignoso”.

2. Il giudice dell’appello rilevava in fatto quanto segue.

” B.E. si è opposta al verbale in cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 146 C.d.S., per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi al semaforo rosso, eccependo l’irregolarità ed il malfunzionamento dell’impianto semaforico, l’irregolarità del metodo di accertamento dell’infrazione e la mancata immediata contesta ione della violazione. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, concludendo che nella fattispecie: – vi era stata mancata osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 201, comma 1 ter, in quanto non vi era certezza che l’apparecchio indicato nel verbale corrispondesse esattamente al documentatore dell’infrazione (non essendo stato indicato neppure il numero di matricola) e la dichiarazione di verifica di conformità alle specifiche di legge era compilata in termini tali da non consentire di riferirla all’apparecchio adoperato dal Comune di Montignoso; – nel verbale non era indicato se l’apparecchio era predi posto per entrare in,funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso, nè era indicato quale fosse tale eventuale tempo; – in entrambi i fotogrammi prodotti in causa si poteva notare il veicolo oltre la linea di arresto, mentre mancava una foto che lo riprendesse prima della linea di arresto con il semaforo posto sul rosso”.

B. Il Tribunale di Massa respingeva l’appello.

C. Impugna tale decisione il Comune, che formula quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, e art. 23, dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 101, comma 2, IV in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Il Tribunale di Massa ha violato l’art. 112 c.p.c., “in quanto ha disposto l’annullamento del verbale opposto sulla base di un motivo diverso da quelli fatti valere dalla ricorrente con l’atto introduttivo”. Il Tribunale “non ha ritenuto che il Giudice di Pace sia incorso nella violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., allorquando ha affrontato la questione della mancata prova della corrispondenza tra il Ftr utilizzato ed il modello omologato”. Aggiunge il Comune che “la questione è stata rilevata d’ufficio ed è stata decisiva per il rigetto dell’appello nonostante tale eccezione fosse stata specificatamente proposta dal Comune nei motivi di appello”.

2. Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada e degli artt. 2699 e 2700, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Ha errato il Tribunale ad affermare che “la P.A. non ha In mito la prova della corrispondenza tra il Ftr utilizzato ed il tipo omologato e che il verbale debba ritenersi nullo perchè l’accertamento è stato effettuato in assenza di agenti operanti sul posto ed in mancanza di contestazione immediata”. Dal verbale contestato risultava quanto segue: “l’accertamento effettuato in automatico con apparecchiatura di rilevamento modello FTR prodotto dalla ditta Eltraff regolarmente omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici decreto dirigenziale n. 1129 del 18 marzo 2004”. Il Tribunale non ha tenuto che il verbale “fa piena prova, fino a querela di falso, in ordine ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alani margine di apprezzamento o da lui compiuti”. Inoltre, rileva il ricorrente “l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, consente la contestazione dell’infrazione in un momento successivo rispetto a quello del suo accertamento in determinate ipotesi, fra le quali quella di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa e quella di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere firmato in tempo utile o nei modi regolamentari”.

Ancora. Non è necessaria la presenza degli “organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature omologate”, anche nel caso “di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa”. Aggiunge il ricorrente che “l’apparecchiatura Photored utilizzata per l’accertamento della violazione è compresa tra le apparecchiature omologate di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 ter, avendo in data 18 marco 2004 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con decreto n.1129 confermato l’approvazione del Photored, che …senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia”. Richiama a sostegno Cass. nr. 21605 del 21.09.2011.

3. Col terzo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3, sia per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sotto il profilo della mancata valutazione delle risultanze istruttorie ed omesso esame di documenti prodotti in giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Osserva il ricorrente che “la Pubblica Amministrazione, infatti, ha fornito in sede di opposizione la prova della corrispondenza del Ftr utilizzato al modello omologato allegando alla comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2009 nel procedimento di primo grado i seguenti documenti che si riproducono espressamente in questo giudizio di legittimità: – il Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e n. 1129 del 18.03.2004 di omologazione del Ftr utilizzato (doc. n. 4); – la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/03/2009 rivolta al Comando di Polizia Municipale del Comune di Montignoso ove si afferma che il FTR utilizzato risulta essere quello omologato (doc. n. 3); – la comunicazione di consegna apparecchiature Ftr della Romaco srl proprietaria del Ftr, rivolta al Comando di Polizia Municipale del Comune di Montignoso del seguente tenore letterale con la presente comunichiamo che in data 16/04/2004 la ditta Romaco Srl ha consegnato a codesto Comando di Polizia Municipale un’apparecchiatura Ftr completa in ogni sua parte, con numero di matricola (OMISSIS) (doc. n. 6); – la dichiarazione del Comando di Polizia Municipale del Comune di Montignoso del 19 settembre 2008 avente ad oggetto: installazione documentatori fotografici d’infrazione Eltraff Ftr” del seguente contenuto Il sottoscritto Ten. M.M., in qualità di Comandante ff della Polizia Municipale di Montagnoso dichiara che le apparecchiature Ftr in dotazione al Comando in intestazione risultano attualmente installate come dl seguito specificato: numero di matricola n. (OMISSIS): Semaforo di (OMISSIS) intersezione (OMISSIS) per la direzione di marcia (OMISSIS) (doc. n. 7); – la dichiarazione di verifica FTR della Eltraff Srl del 03.12.2007, inviata al Comune di Montignoso, allorquando si precisa: la Eltraff Srl ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 493, art. 192, comma 8, (regolamento del Codice della Strada) dichiara che in data 03.12.2007 il documentatore fotografico in area semaforica Ftr matricola (OMISSIS) è stato sottoposto a verifica nel proprio laboratorio risultando conforme alle specifiche del campione depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex LLPP) (doc. n. 8)”.

4. Col quarto motivo si deduce: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 146 C.d.S., comma 3, e art. 41 C.d.S., comma 2, ed errata interpretazione del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 1129 del 18103/2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Rileva il ricorrente che “la necessità di omologazione delle apparecchiature di accertamento automatico delle infrazioni va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”. Ai fini dell’accoglimento della opposizione, una volta che il dispositivo utilizzato appartenga al modello omologato, è l’opponente a dover dimostrare, nel caso concreto, il malfunzionamento del dispositivo utilizzato) per inconveniente tecnico o altra causa. L’opponente non ha provato alcunchè in merito al malfunzionamento dell’apparecchio. Aggiunge che “il Tribunale erra nel ritenere non conforme alle condizioni richieste dal decreto la circostanza che il primo scatto fotografico abbia ritratto il veicolo della B. con le ruote anteriori del mezzo che hanno oltrepassato la linea di arresto adducendo che l’autovettura dovesse essere ripresa nella prima foto con le ruote anteriori prima della linea longitudinale”. Richiama al riguardo “l’art. 41 C.d.S., comma 11, relativamente ai segnali luminosi quali le lanterne semaforiche veicolari, che dispone: Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto considerando in infrazione il veicolo che oltrepassa tale limite”. Aggiunge che “l’art. 146 C.d.S., comma 3, sanziona chi viola il predetto precetto disponendo che Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 130 a Euro 559 per cui l’infrazione si realizza al momento del superamento della predetta linea. Di conseguenza la corretta interpretazione da darsi all’art. 2, del Decreto di omologazione è la seguente: il primo fotogramma deve riprendere il veicolo all’atto dell’infrazione e, quindi, quando sta attraversando la striscia di arresto”. In tal senso anche la Circolare n. 9 del 22.03.2007 del Ministero degli Interni.

B. La motivazione del giudice dell’appello.

Appare opportuno richiamare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, utili con riguardo ai motivi articolati.

1. Rilevava il Tribunale che “il Comune ha interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza emessa dal G.d.P. sulla base della considera ione che l’impugnazione era stata accolta sulla base di motivi mai sollevati dalla B. e ritenuti illegittimamente ex officio dal G.d.P. in violazione anche del contraddittorio”.

Al riguardo, il Tribunale osserva che “la decisione impugnata è corretta ai sensi del disposto ex art. 112 c.p.c. (sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) – dal momento che il G.d.P. ha annullato il verbale opposto sulla base dei motivi fatti valere dal ricorrente (mancata contestazione, mancata presenza di agenti in loco, valutazione circa la possibilità che l’accertamento posto a base dell’atto amministrativo non sia stato eseguito in maniera del tutto conforme a quelli che sono i presupposti di legge”. Aggiunge il Tribunale che “nella fattispecie deve essere confermato il giudizio circa la mancata attestazione della esatta corrispondenza dell’apparecchiatura utilizzata al documentatore fotografico di infrazione. Come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, la dichiarazione di verifica della ditta Eltraff srl, prodotta in atti dal Comune, è del tutto insufficiente alla dimostrazione di tale pretesa esatta rispondenza dello strumento utilizzato al documentatore fotografico di infrazione”. Rilevava poi il giudicante che “nel caso di contestazione differita dell’infrazione a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura photored), l’assenza non occasionale di agenti operanti non consente quindi di ritenere validamente utilizzato l’apparecchio di rilevamento automatico, nè tale profilo di illegittimità appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384, regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa. Nè come è chiaramente detto nella sentenza appellata risultano essere stati effettuati almeno due fotogrammi di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trovi circa al centro dell’intersezione controllata, al fine di dirimere i dubbi che insorgano e in conformità alle disposizioni in materia (dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa avversaria risulta chiaramente come il veicolo condotto dalla B. avesse già oltrepassato la suddetta linea di arresto mentre, invero, lo strumento avrebbe dovuto fotografale il veicolo prima e dopo la predetta linea in costanza di luce rossa semaforica e, pertanto, non vi è certezza alcuna che al momento dell’attraversamento la luce fosse rossa”.

C. L’eccezione di tardività del ricorso.

Va valutata preliminarmente all’esame dei motivi l’eccezione in questione, infondata perchè la sentenza è stata notificata il 21 novembre 2011 e il ricorso è stato notificato il 20 gennaio 2012, e cioè l’ultimo giorno.

D. Il ricorso è fondato e va accolto quanto agli ultimi tre motivi, risultando il primo infondato.

1. Il primo motivo è infondato, perchè non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo i giudici di merito pronunciato nei limiti dei motivi di opposizione proposti, che avevano) criticato, sotto vari profili, la legittimità del procedimento di accertamento della violazione contestata.

2. Sono invece fondati i restanti motivi, che possono essere trattati congiuntamente. Sussiste il dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice dell’appello non valutato adeguatamente (e di conseguenza motivato) la circostanza (risultante dalla foto prodotta) della posizione del veicolo a cavallo della linea di arresto con semaforo a luce rossa, congiuntamente all’altra foto, che mostra il veicolo nella posizione oltre la linea di arresto sempre con luce semaforica rossa.

E. L’accoglimento del ricorso nei sensi di cui sopra determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Massa, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri; cassa in relazione e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Massa, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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