Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 460 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato BUZZI ALBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DURANTE BEATRICE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati BOURSIER NIUTTA

CARLO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2006 R.G.N. 6887/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14932 del 2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da A. A. nei confronti dell’Alitalia s.p.a., diretta ad accertare l’entita’ dell’indennita’ di anzianita’ e del t.f.r, dovuto dalla societa’, condannava quest’ultima al pagamento della somma di L. 23.084.948, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenza rispetto alla entita’ della stessa indennita’ e del medesimo trattamento a suo tempo liquidato a favore del dipendente.

Con ricorso depositato il 19-10-2002 l’Alitalia s.p.a. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto integrale della domanda di controparte.

L’ A. si costituiva resistendo al gravame della societa’ e proponendo appello incidentale al fine di ottenere il pagamento delle ulteriori somme non riconosciute dal primo giudice.

Con sentenza depositata il 2-3-2006, la Corte d’Appello di Roma in accoglimento dell’appello principale rigettava la domanda proposta dall’ A. e dichiarava assorbito l’appello incidentale, compensando le spese del doppio grado.

In sintesi, pur disattendendo l’eccezione di intervenuta rinuncia o transazione del diritto controverso, in relazione alla somma di L. 20.000.000 percepita dall’ A. “in aggiunta” al t.f.r. a seguito della lettera di dimissioni del 3-7-1991, la Corte territoriale affermava che la clausola di salvaguardia ivi contenuta determinava una (eventuale) corrispondente compensazione della somma aggiuntiva pattuita per l’ipotesi di sussistenza di ulteriori crediti di lavoro connessi col pregresso rapporto di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso con quattro motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

L’Alitalia – Linee Aeree Italiane – s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. e vizio di motivazione, in sostanza deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione di compensazione formulata dalla societa’ per la prima volta con l’atto di appello, senza peraltro motivare adeguatamente al riguardo.

Il motivo e’ infondato giacche’ la societa’, gia’ nella memoria di costituzione in primo grado, al punto 4.1, in “subordine ed in ogni caso” aveva eccepito che in forza della dichiarazione del 3-7-91 la somma di L. 20.000.000 versata doveva essere comunque “computata fino a concorrenza con quanto dovesse essere riconosciuto dovuto a qualsiasi titolo per effetto dello svolgimento e della risoluzione dell’intercorso rapporto di lavoro”, con la conseguenza che “quand’anche il giudicante volesse riconoscere la fondatezza delle pretese retributive avanzate dal ricorrente, le stesse sarebbero gia’ state soddisfatte nell’ambito di quanto percepito, in virtu’ della richiamata lettera”.

La Corte territoriale, quindi, dopo aver escluso che la dichiarazione del 3-7-91 integrasse una rinunzia, legittimamente ha accolto la censura subordinata proposta dalla societa’ appellante, relativa alla “mancata compensazione tra L. 20.000.000 ricevuti dall’ A. e quanto eventualmente spettantegli”.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 e vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte di merito avrebbe interpretato la dichiarazione in esame con riguardo esclusivamente alla parte relativa alla c.d. “clausola di salvaguardia” omettendo di valutare anche le restanti parti nonche’ complessivamente il contenuto della dichiarazione stessa (contenente anche le espressioni “da corrispondere a titolo di liberalita’ e transazione” e “tale somma viene corrisposta in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto”).

Anche tale motivo e’ infondato.

Come questa Corte ha piu’ volte affermato e va qui ribadito ex art. 384 c.p.c., “nell’interpretazione degli atti unilaterali (come la dichiarazione de qua) il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1 impone di accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (v. fra le altre Cass. 1-6-2002 n. 7973, Cass. 30-6-2005 n. 13970, Cass. 19-11-1998 n. 11712), rimanendo peraltro applicabile, in base al rinvio operato dall’art. 1324 c.c., il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto (v. Cass. 27-9-2000)”.

Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello ha attentamente esaminato l’intero contenuto della lettera del 3-7-91 (e non soltanto la c.d.

”clausola di salvaguardia”) ed in primo luogo ha escluso che vi fosse “rinunzia ad alcun diritto indisponibile o previsto da norme inderogabili di legge, posto che l’ A. ha ricevuto l’importo di L. 20.000.000 “in aggiunta” al T.F.R. ed in conseguenza di dimissioni volontarie (mai impugnate per l’esistenza di vizi del consenso), presentate peraltro in violazione dei termini del preavviso, a pochi giorni dalla data indicata come giorno ultimo di lavoro”.

In particolare la Corte di merito proprio in base all’interpretazione complessiva dell’atto ha affermato che nello stesso “non e’ individuabile alcuna volonta’ di rinunzia”, bensi’ semplicemente la volonta’ della “computabilita’ (sino a concorrenza) della somma aggiuntiva con eventuali crediti nascenti dal rapporto di lavoro”, intendendosi in sostanza tale somma come “mero anticipo di pagamento da defalcare” dai detti eventuali crediti.

Tale interpretazione, conforme ai criteri ermeneutici sopra richiamati e congruamente motivata, resiste alle censure del ricorrente.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione, il ricorrente in sostanza lamenta che, avendo il giudice di prime cure determinato in L. 23.084.948 la differenza ancora dovuta a titolo di TFR, l’effettuata compensazione non poteva implicare il totale rigetto della domanda.

Il motivo e’ fondato in quanto, seppure il credito residuo doveva ritenersi soddisfatto per la quantita’ corrispondente alla somma di L. 20.000.000, certamente residuavano (quanto meno ed a prescindere dall’esame dell’appello incidentale – sul quale vedi appresso -) ulteriori L. 3.084.948, di guisa che la domanda non poteva essere integralmente rigettata.

Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e art. 1241 c.c. nonche’ vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che, con l’accoglimento dell’appello della societa’, restasse “assorbito l’appello incidentale proposto dall’ A., per ottenere l’accoglimento integrale della domanda, con il computo nella base di calcolo del TFR anche delle voci retributive escluse dal primo giudice.

Anche tale motivo e’ fondato in quanto l’accoglimento dell’appello della societa’, in senso logico, non assorbiva affatto l’esame dell’appello incidentale, che avrebbe potuto comportare eventualmente anche una differenza maggiore in favore dell’ A..

Del resto, in sostanza, la Corte di merito nulla spiega al riguardo, ne’ motiva in alcun modo in ordine al ritenuto assorbimento.

Cosi’ respinti il primo e il secondo motivo ed accolti il terzo e il quarto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvedera’ statuendo anche sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo e il quarto, cassa la impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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