Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46 del 05/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 05/01/2010), n.46

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Veccia Alberto

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la semenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 59/14/07, depositata il 4 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 59/14/07, depositata il 4 giugno 2007, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad aumento di capitale sociale.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto i quattro motivi sono del tutto privi dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso può, pertanto, essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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