Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4599 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4599 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 28499-2010 proposto da:
MACAUDA ORAZIO, elettivamente domicli]ato in ROMA VIA
BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA
INTERNULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCO DTURSO giusta delega a margine;
– =corrente contro
PROVINCIA REGIC , HALE DI RAGUSA;
– intimata avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
26/10/2009;

n.

48H/2009

CATANIA,

della

depositata il

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per

l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

R.G. 28499/2010
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Macauda Orazio impugnava l’avviso di accertamento di imposta e di irrogazione di
sanzioni notificato dalla provincia di Ragusa per l’anno 1998 sul presupposto della realizzazione
di una discarica di rifiuti speciali provenienti da attività di scavo, sbancamento e demolizione.
La commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva

ricorso. Proponeva appello la

provincia di Ragusa e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, lo accoglieva sul rilievo che il materiale rinvenuto sul terreno di proprietà del

22/1997.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a
due motivi. La provincia di Ragusa non si è costituita in giudizio.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7 del decreto legislativo numero
22/1997. Sostiene che la CTR ha rilevato che, sulla base del sopralluogo dell’Il maggio 1998,
l’area di cui si tratta era adibita a discarica di inerti, incustodita e di considerevoli dimensioni,
con materiale proveniente da demolizioni e scavi ma non ha tenuto conto che dagli
accertamenti eseguiti dall’autorità comunale e dall’istruttoria effettuata nel processo penale per
il reato di cui all’articolo 50, comma 2 del decreto legislativo numero 22/1997 (
inottemperanza all’ordine di rimozione del materiale e ripristino dello stato dei luoghi),
conclusosi con sentenza di assoluzione per sussistenza del fatto, emergeva che non si trattava
di discarica di rifiuti speciali poiché il materiale depositato era calcare misto a terra, come tale
non ricompreso nella disciplina dettata dall’articolo 7, comma 3, lett. b, del decreto legislativo
numero 22/1997.
3. Con il secondo motivo deduce erroneità ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello hanno ritenuto trattarsi di
discarica di rifiuti speciali senza dare conto degli esiti dell’istruttoria penale conclusasi con
sentenza assolutoria, da cui emergeva che l’area di cui trattasi non costituiva discarica né si
poteva definire luogo di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che entrambi í motivi di ricorso debbono essere esaminati
congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni. Essi sono fondati. Occorre
premettere che nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati
attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un
semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze
istruttorie, anche di natura presuntiva. Ciò in quanto non può essere riconosciuta alcuna
automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, ancorché i fatti
esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal
momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4,
1

contribuente costituiva rifiuto speciale secondo l’articolo 7 del decreto legislativo numero

del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé
inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto
in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non
sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato
su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova
contraria, nel giudizio tributario ( Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. 16262 del 28/06/2017
). Ciò premesso, la CTR ha ritenuto la legittimità del provvedimento impositivo notificato dalla
Provincia di Ragusa in quanto basato sul sopralluogo dell’Il maggio 1998, da cui emergeva la

demolizione e scavi, ma non ha dato conto degli elementi di prova desumibili dalla sentenza
assolutoria pronunciata dal Tribunale di Modica nel 2003 e menzionata nella parte narrativa
della sentenza incorrendo, così, nel denunciato vizio motivazionale.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che, adeguandosi ai
principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018.

realizzazione di una discarica a cielo aperto di rifiuti speciali provenienti dall’attività di

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