Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4599 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18092-2007 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUGAZZA MARCO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA, in persona del Direttore

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2 006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MATTIA GIANCARLO per delega

Avv. MANZI LUIGI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Dongo, la Agenzia della Entrate -Ufficio IVA di Menaggio notificava a L.E. avviso di rettifica in aumento relativamente all’IVA pertinente l’anno 1997.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Como, sostenendo la carenza di motivazione dell’avviso, la inesistenza del rifiuto di esibizione delle scritture contabili, la illegittimità degli accertamenti bancari, il travisamento dei dati dagli stessi emergenti, errore sulle percentuali di ricarico.

La Commissione, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’imponibile accertato.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 107/5/2006 in data 13-6-2006 e depositata il 17-10-2006, respingeva il gravame confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il L., con tre motivi.

La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso, che in epigrafe recano gli incisi “assoluta omissione di motivazione” “violazione di norma di diritto” “nullità del procedimento” a ben vedere, operando una sintesi della disorganica e ripetitiva esposizione, si riducono ad una sola doglianza, consistente nella censura della impugnata sentenza per il vizio di omessa pronuncia in ordine a vari motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado (concernenti il difetto di motivazione dell’avviso di rettifica, la mancata allegazione all’atto di accertamento del PVC della Guardia di Finanza in data 31-3-1998, il difetto dei presupposti per disattendere la contabilità, la errata applicazione dei criteri di ripresa a tassazione, la illegittima considerazione di risultanze bancarie di conti intestati a terzi); vizio che, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., comporterebbe la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Così puntualizzato il thema decidendum, occorre rilevare che la sentenza impugnata, emessa in data 13-6-2006, è stata pubblicata in data 17-10-06. Ciò comporta che risulta applicabile al procedimento il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, entrato in vigore il 1-3-2006 e relativo alle sentenze ed agli altri provvedimenti pubblicati come nella fattispecie, dopo tale data.

A mente di detta disposizione di legge, “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, la illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Nel presente ricorso è del tutto omesso tale necessario incombente, non risultando espresso, in fattispecie concernente un caso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, alcun quesito di diritto.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese a favore della Agenzia, che liquida in complessivi Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

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