Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4599 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. residente a (OMISSIS), quale amministratore

della Simoni Luigi e Franco & C. SNC, con sede a (OMISSIS),

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avv. Quaglierini Piero, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Germanico, 172 presso lo studio dell’Avv. Ozzola Massimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/03/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 03, in data 08/03/2007, depositata

il 22 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 13342/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Il Relatore, visti gli atti depositati;

Vista la precedente relazione redatta nell’aprile 2010;

Visto il controricorso dell’Agenzia notificato il 21.07.2010;

Ritenuto di dover integrare la precedente relazione, redatta prima della notifica del controricorso;

OSSERVA 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 19/03/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 03, il 08.03.2007 e DEPOSITATA il 22 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo condivisibile la decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretto il classamento operato dalla competente Agenzia.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di notifica di classamento, censura l’impugnata decisione, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, per violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento in tema di classamento, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata Agenzia, ha proposto controricorso con atto notificato il 21.07.2010, chiedendo il rigetto del ricorso.

4 – In via preliminare va rilevata la tardività del controricorso, notificato il 21.07.2010, mentre il ricorso era stato notificato il 06 maggio 2008.

4 bis – Osserva, poi, questo relatore che l’articolazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non essendo stati formulati quesiti e non risultando specificamente e idoneamente indicato il fatto controverso rilevante, nè le ragioni per le quali la motivazione non sarebbe idonea a sorreggere la decisione (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).

5 – Si propone, dunque, di trattare il ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirlo con pronuncia di inammissibilità. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia del Territorio e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso notificato il 21.07.2010, e quindi tardivamente rispetto al ricorso notificato il 06.05.2010;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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