Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4599 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4599 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 14.12.2012

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5257 del R.G. anno 2012
proposto da:
MARTIN Emmanuel

domiciliato

in ROMA, via P.Leonardi

Cattolica 3 presso l’avv. A.Ferrara con l’Avv. S.Ferrara del Foro
di Benevento che lo rappresenta e difende per procura a margine
ricorrente –

del ricorso
contro
Prefetto di Roma – Ministero dell’Interno
avverso

il decreto in data

intimati-

7.10.2011 del Giudice di Pace di Roma:

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

14.12.2012 dal

presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario G.Russo
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso di cui appresso:
Emrnanuel Martin, cittadino liberiano, venne espulso dal Prefetto di Roma in data 29.8.2008 ex art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286 del 1998 e si
oppose innanzi al Giudice di Pace di Roma con ricorso che, per quel che
rileva, dedusse la violazione dell’art. 19 c. 1 del T.U. essendo esso opponente perseguitato nel suo paese ed esposto, in caso di rimpatrio, a gravi rischi personali (situazione non riconosciuta dalla Commissione Nazio-

Data pubblicazione: 22/02/2013

nale, con provvedimento che il Martin aveva impugnato innanzi al Tribunale di Roma); l’adito Giudice con decreto 23.12.2008 respinse il ricorso
affermando – per quanto oggi rileva – che la proposizione di domanda di
permesso umanitario non faceva ostacolo alla espulsione; avverso tale
decreto il Martin propose quindi ricorso per cessazione che la Corte, con
sentenza 3898 del 2011, accolse in parte affermando il principio di diritto per il quale la prospettata tutela di cui all’art 19 c. 1 del T.U. si traduceva in una situazione, da accertare nel concreto, di divieto di espul-

a non essere reimmesso in un contesto ad elevato rischio personale; la
Corte pertanto accolse, cassando il decreto e disponendo rinvio anche
per le spese ad altro GdP di Roma. Il giudice del rinvio con decreto
7.10.2011 ha rigettato il ricorso del Martin e condannato il prefetto a
rimborsare le spese di cassazione che ha determinato in C 450, affermando che se il Martin aveva affermato che la C.N. aveva disposto per la
concessione del permesso umanitario, la Questura aveva documentato
che il medesimo era stato arrestato per mancato soccorso a vittime di
incidente, che al medesimo il permesso umanitario era stato rifiutato sin
dal 4.7.2005, che la Commissione Nazionale aveva deliberato il
25.01.2011 di confermare la precedente decisione della Commissione
Centrale di rifiuto della protezione ma al contempo di remissione alla
Questura per il rilascio del p.u. di cui all’art. 5 c. 6 del T.U. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per
cassazione in data 13.2.2012 al quale non ha resistito l’intimata amministrazione. Il ricorso – che denunzia nei primi due motivi l’abnorme
sottrazione dalla cogenza del principio di diritto e nel terzo motivo la liquidazione di onorari in violazione dei minimi tariffari e dell’obbligo di
attendere alla nota spese prodotta – appare meritevole di condivisione.
Se è di tutta evidenza la violazione denunziata con il terzo motivo (violazione dell’obbligo di valutare la nota spese e di rispettare i minimi di
tariffa), è la stessa motivazione del decreto 7.10.2011 ad attestare la
sottrazione dall’osservanza del principio di diritto di cui alla sentenza
3898 del 2011: ed infatti quel giudice doveva valutare se sussistesse a
beneficio del Martin una situazione di rischio di esposizione a gravi pericoli indotta dal rientro nel proprio paese, tale da far divieto alla espulsione adottata per irregolare presenza in Italia, ed in tal indagine ben
poteva utilizzare le valutazioni fatte dalla Commissione Nazionale tanto
nel 2005 quanto nel 2011, in tal caso dovendole analizzare (anche là
dove parrebbero aver indicato il diritto ad un permesso umanitario) se
del caso motivatamente dissentendo da esse; certamente il giudice del

sione e quindi in una protezione “negativa” dell’interesse dell’espellendo

rinvio non avrebbe mai potuto far capo a dati comportamentali (quali la
omissione di soccorso avvenuta in tempo ben posteriore a quello della
contestata espulsione) introdotti in causa e di assoluta non pertinenza
con il tema della decisione
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere pienamente condivisa
con la conseguenza per la quale il decreto deve essere cassato, in acco-

opposizione ad espulsione e la ragione ostativa a suo tempo addotta,
astenendosi dal valutare dati privi di alcuna rilevanza e di contro facendo applicazione del principio già formulato e sopra espressamente riportato in sintesi con sottolineatura. Sarà compito del giudice del rinvio,
oltre che regolare secondo notula e comunque nel rispetto della tariffa le
spese del primo giudizio di legittimità (violazione contestata nel trzo motivo), regolare anche le spese del giudizio qui definito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per regolare le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Roma in persona di
altro magistrato.
Così deciso nella c.d.c. del 14.12.2012.

glimento dei motivi , con rinvio allo stesso Ufficio perché riesamini la

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