Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4599 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15042-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE,

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4036/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 4036 pubblicata il 26.11.18 e notificata il 5.3.19 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello di G.M. e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuta la somma di Euro 6.675,18 richiesta dall’INPS con nota del 20.5.2013;

2. la Corte territoriale ha premesso che a seguito di sentenza del Tribunale di Roma n. 3787 del 26.4.2010 che aveva riconosciuto il diritto all’assegno ordinario di invalidità, G.M. aveva proceduto, in data 21.2.2013, al pignoramento della somma di Euro 12.602,00 a titolo di arretrati dovuti dall’Istituto per il periodo 1.1.2007/31.12.2011;

3. ha dato atto che con nota del 28.2.2013 l’INPS aveva comunicato alla G. di aver liquidato l’assegno di invalidità con decorrenza dall’1.1.2007; che gli arretrati relativi al periodo 1.1.2007/31.3.2013 ammontavano ad Euro 7.842,60; che da tale importo sarebbe stata trattenuta la somma di Euro 6.038,82 in quanto non dovuta; ha appurato che nel cedolino dell’assegno in pagamento nel mese di aprile 2013 erano indicate le somme suddette rispettivamente a titolo di arretrati (7.842,60) e di trattenute sul conguaglio (6.038,82);

4. ha aggiunto che con successiva nota del 20.5.2013 l’INPS aveva comunicato alla G. un ulteriore indebito pari ad Euro 6.675,18 per “riscossione somme non spettanti a seguito di pignoramento e rata di maggio già…riscossa dalla signora G.”;

5. i giudici di appello hanno ritenuto che, a fronte della prova della trattenuta di Euro 6.038,82 già operata dall’INPS sul rateo di aprile, difettasse la prova dell’esistenza di un ulteriore indebito di Euro 6.675,18; hanno respinto anche la richiesta di ripetizione dell’importo di Euro 636,36, pari alla differenza tra Euro 6.675,18 ed Euro 6.038,82, in quanto di origine ignota perchè non corrispondente alle voci indicate dall’Istituto come indebito pagamento delle rate di maggio e giugno 2013 ammontanti a complessivi Euro 209,00;

6. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; G.M. ha resistito con controricorso;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi di distribuzione dell’onere probatorio in materia previdenziale;

9. ha affermato di avere, nella memoria difensiva di primo grado (trascritta in parte e allegata al presente ricorso), già spiegato che la somma di Euro 12.714,00, comprensiva di Euro 12.609,00 pagati su pignoramento della G. e di Euro 105,00 quale rateo di aprile (o maggio) 2013, era stata indebitamente riscossa dalla G. e che non era dovuta a causa della revoca della prestazione per revisione sanitaria; in seguito a tale revisione del 30.4.2013, la signora era stata considerata non invalida e l’assegno eliminato con decorrenza 05/2013; ha precisato che l’importo di Euro 12.714,00 risulta dalla somma di Euro 6.675,18 e di Euro 6.038,82, oltre alla rata di maggio pari ad Euro 105,00;

10. ha richiamato i precedenti di legittimità secondo cui, in tema di indebito previdenziale, chi agisce per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto indebitamente percepito, è onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, a condizione che nel provvedimento di recupero siano indicate, tra l’altro, le ragioni dell’indebito pagamento;

11. ha sostenuto di avere esplicitato nella richiesta di restituzione la non spettanza delle somme oggetto di pignoramento, con conseguente onere della G. di dimostrare il diritto di percepire la somma di Euro 6.675,18;

12. il ricorso è infondato;

13. secondo l’orientamento di questa Corte espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 18046 del 2010 e con la successiva n. 1228 del 2011, in tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata chiarita con la sentenza n. 198 del 2011 con la quale questa Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall’ente previdenziale, siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l’indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (sul punto cfr. anche ordinanza interlocutoria della Sez. VI lavoro n. 6375 del 2018 e sentenza n. 26231 del 2018, che non smentisce il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce conformi);

14. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto documentalmente dimostrato, e in tal senso soddisfatto l’onere di prova gravante sulla G., che la stessa aveva diritto all’assegno di invalidità dall’1.1.2007 fino all’aprile 2013 (la revisione del requisito sanitario, secondo quanto allegato dall’Inps, risale al 30.4.2013 con eliminazione dell’assegno da maggio 2013); che la predetta aveva pignorato l’importo di Euro 12.602,00 a titolo di arretrati per il periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2011; che secondo la prima nota dell’Inps datata 28.2.2013, gli arretrati per il periodo 1.1.2007 – 31.3.2013 ammontavano ad Euro 7.842,60 e che da tale somma doveva essere detratto, quale pagamento indebito, l’importo di Euro 6.038,82; che quest’ultimo importo era stato effettivamente trattenuto dall’Inps sul rateo di aprile 2013;

15. ha ritenuto, alla luce dell’accertamento appena descritto, come non fosse spiegabile la pretesa dell’Inps di restituzione dell’ulteriore somma di Euro 6.675,18 ed anche dell’importo differenziale tra quest’ultima e quella già trattenuta;

16. in tal modo i giudici di appello non hanno invertito l’onere di prova ma semplicemente applicato i principi affermati da questa Corte che subordinano l’onere probatorio a carico del pensionato alla esplicitazione logica e comprensibile delle ragioni della pretesa restitutoria avanzata dall’Istituto;

17. nella specie, dallo stesso ricorso Inps non è dato comprendere la ragione dell’indebito; difatti, nel ricorso si dà atto della revoca della prestazione dal maggio 2013, dal che si desume la sussistenza del diritto all’erogazione dell’assegno per il periodo anteriore, cioè dal 2007 al maggio 2013; tuttavia, l’Istituto pretende la restituzione dell’intera somma pignorata oltre ai ratei di aprile e maggio;

18. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

19. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Ester Ferrari Morandi, antistataria.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA