Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4598 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4598 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 23478-2010 proposto da:
BOCAR SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio (7111’nvvocaLo C LAUDIO
LUCISANO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

COMUNE DI CIRIE’ in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 28/02/2018

all’avvocato LUIGI GIORGI giusta delega a margine;
– controricorrente non chè contro

EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimata –

TORINO, depositata il 03/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM.TRIB.REG. di

R.G. 23478/2010
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Bocar s.r.l. impugnava la cartella esattoriale notificata da Riscossione Uno
S.p.A. per conto del Comune di Cirié concernente l’ammontare delle spese legali dovute in
esecuzione di sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione. La commissione tributaria
provinciale di Torino respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione
tributaria regionale del Piemonte.

affidato a otto motivi. Resiste con controricorso il Comune di Cirié. Equitalia Nomos s.p.a. non si
è costituita in giudizio.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che ha errato la
CTR nel ritenere che il ruolo era stato regolarmente firmato dal responsabile dell’area economico
finanziaria. Ciò in quanto, a fronte della contestazione della sottoscrizione apposta da un
soggetto privo della qualifica dirigenziale, il Comune avrebbe dovuto depositare il provvedimento
sindacale previsto dall’articolo 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000, in mancanza
del quale il ruolo era da ritenersi illegittimo per l’avvenuta sottoscrizione da parte di un soggetto
che non aveva la qualifica di dirigente.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto la CTR ha errato nell’affermare
che l’erronea indicazione nell’atto impositivo dell’organo cui ricorrere costituisse irregolarità
sanata dalla rituale proposizione del ricorso dinanzi al giudice competente.
5. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo deduce violazione di legge sostenendo che la
CTR ha erroneamente affermato che la cartella era stata correttamente notificata a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 26 del d.p.r. 602/73. Ciò in quanto
mancava l’indicazione del soggetto notificatore, la sottoscrizione del medesimo e la compilazione
della relata di notifica.
6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in quanto la CTR avrebbe dovuto
dichiarare l’illegittimità della cartella esattoriale in quanto priva della sottoscrizione.
7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge in quanto il collegio di prime cure aveva
condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali benché il concessionario della
riscossione non avesse richiesto la rifusione delle stesse e la CTR erroneamente ha ritenuto che
le spese dovevano essere liquidate d’ufficio anche in mancanza della domanda di parte.
8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge in quanto il giudice di primo grado aveva
liquidato gli onorari nella misura massima ed aveva altresì liquidato i diritti pur in mancanza di
deposito di nota spese. La CTR erroneamente ha confermato la decisione sul presupposto che
gli errori denunciati non erano dimostrati dall’appellante il quale aveva fatto riferimento a tabelle
non precisamente indicate e comunque non prodotte in giudizio e quindi non verificabili.
1

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha
accertato che il ruolo era stato firmato dal responsabile dell’area economico finanziaria, titolare
di posizione organizzativa del comune di Cirié, ente privo di dirigenti, ai sensi dell’articolo 109
del decreto legislativo 267/2000, secondo cui, nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, che presuppongono la qualifica

provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Sostiene la ricorrente
che sarebbe stato onere dell’ente impositore depositare la delibera sindacale di conferimento
delle funzioni. Ora, nessuna disposizione prevede espressamente che la delibera sindacale di
attribuzione delle funzioni sia menzionata ed individuata negli atti impositivi e, pertanto, nella
specie deve ritenersi operante (in mancanza di espressa disposizione in contrario) la presunzione
(iuris tantum) che l’esercizio della potestà impositiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti
di legge, restando così a carico del destinatario del provvedimento l’onere di dedurre e provare,
in sede di opposizione, l’insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della
potestà impositiva e, pertanto, non la mancata menzione ed indicazione della delibera nell’avviso
opposto, bensì l’insussistenza o illegittimità della delibera medesima, dovendosi peraltro
considerare che le delibere o i regolamenti comunali devono in ogni caso ritenersi giuridicamente
noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative
alla loro pubblicazione ( Cass. n. 12302 del 17/05/2017; Cass. n. 14094 del 11/06/2010, Cass.
n. 10605 del 26/10/1998).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la mancata o erronea indicazione
nell’atto impositivo dell’organo a cui proporre ricorso non determina alcun pregiudizio per la
difesa del contribuente, in quanto si tratta di indicazione che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
legge 27 luglio 2000 n. 212, non è prevista a pena di nullità ed, in ogni caso, non ha determinato
alcun pregiudizio al diritto di difesa della contribuente che ha correttamente indirizzato il ricorso
alla commissione tributaria territorialmente competente.
3. Il terzo, quarto e quinto motivo sono infondati . Invero nel caso di notifica mediante invio
di raccomandata, la relata di notifica non è prevista poiché, in tal caso, la notificazione si ha per
avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal
consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale
soluzione al disposto di cui all’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l’onere
per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione
di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta ( cfr. Cass.
n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del 24/07/2014 ). Ciò in quanto la mancata apposizione
della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3
2

dirigenziale per tutti gli atti aventi efficacia esterna, possono essere attribuite, a seguito di

della legge n. 890 del 1982, comporta non l’inesistenza ma la mera irregolarità della
notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività
dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad
avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova
dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico;
conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa
apposizione della relata integra un semplice vizio che non può essere fatto valere dal
destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse ( Cass. n. 9493 del

mera completezza mette conto evidenziare che sussiste un solo precedente in senso difforme
secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica
momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle
norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla
copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta – non
l’irregolarità – ma la nullità della notificazione. Ma tale nullità è stata ritenuta sanabile a seguito
della costituzione della controparte sicché, anche facendo applicazione di tale diverso principio,
la nullità nel caso di specie sarebbe stata sanata dalla costituzione della contribuente.
4. Il sesto motivo è infondato. Invero, in materia di formazione degli atti amministrativi
informatici, la disposizione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993, secondo cui gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite
i sistemi informativi automatizzati, ha una formulazione della massima ampiezza, cosicché le
relative disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia effettivamente
configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate – e cioè quando il tenore
del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l’esercizio di un potere
discrezionale – dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma autografa con la mera
indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per i provvedimenti della fase
esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva (Cass. n. 12302 del 17/05/2017; Cass. n.
15448 del 15/10/2003 ). Nel caso che occupa la cartella impugnata era stata emessa per
l’esazione di spese processuali che erano già state liquidate con sentenza sicché esulava qualsiasi
attività discrezionale.
5. Il settimo motivo è infondato in quanto, tenuto conto della natura accessoria e
consequenziale delle statuizioni di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice, anche in mancanza di
nota

specifica,

è

tenuto

a

liquidare

d’ufficio le spese

processuali

(

Cass.

n. 15431 del 07/07/2006; Cass. n. 1938 del 10/02/2003 ).
6. L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che la ricorrente non
ha riportato le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle
spese processuali e non ha neppure indicato quale fosse il valore della causa cui avrebbe dovuto
essere rapportata la liquidazione delle spese.
7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
3

22/04/2009; Cass. n. 12010 del 22/05/2006; Cass., Sez. U, n. 7821 del 19/07/1995 ). Per

seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Cirié le spese
processuali che liquida in euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% ed oltre agli accessori di legge.
febbraio 2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorn

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