Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4598 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Zenon Enviroment s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 17/2008/31 depositata il 10/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Sorrentino Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Zenon Enviroment s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 11/10/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) Iva 1998. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente posto a base della propria sentenza altra decisione non ancora passata in giudicato.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe ritenuto pregiudiziale altra decisione non ancora passata in giudicato.

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti; analoga efficacia non può essere riconosciuta alla sola pubblicazione della sentenza in pendenza di impugnazione della sentenza stessa davanti alla Corte di Cassazione.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che si atterrà al suesposto principio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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