Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4598 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19027-2012 proposto da:

D.P.L., nella qualità di erede di D.G.,

D.F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso l’avvocato IVANO BARBERA (STUDIO GIUSEPPE

FISCHIONI), rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO COSTA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32,

presso l’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE FISCHIONI che ha

chiesto il rigetto del ricorso; ma non si oppone, eventualmente,

alla rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio con

condanna alle spese della parte ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con atto del (OMISSIS), sottoscritto dalle parti e dal difensore, i ricorrenti D.L.P. e D.F.M. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. 19027/2012 R.G., con il quale i medesimi avevano chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 754/2011; – che l’atto di rinuncia non risulta notificato o comunicato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3, al resistente Comune di Castellammare del Golfo, regolarmente costituito nel presente giudizio;

ritenuto che, secondo l’indirizzo più condivisibile, la rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, e non accettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 21894/2009; 9857/2011; S.U. 7378/2013; 17187/2014; 3971/2015; 17076/2016);

rilevato che, nella specie, il difensore del resistente, presente in udienza, è venuto a conoscenza della rinuncia al ricorso, sicchè ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., dovendo, peraltro, provvedersi – in mancanza di formale accettazione di tale rinuncia sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale;

ritenuto, a tal fine, che il primo e secondo motivo di ricorso siano inammissibili, atteso che, a fronte della statuizione della Corte di Appello, la quale ha ritenuto che il primo e secondo motivo di gravame dei D., fossero inammissibili per genericità ex art. 342 c.p.c., per non avere gli appellanti – una volta escluso, anche ai fini della prescrizione, che il titolo giuridico della loro domanda di accertamento dell’obbligo per il Comune Castellammare del Golfo di acquisizione anche della porzione di bene residuo, a seguito dell’occupazione di urgenza della maggiore estensione di un fondo di loro proprietà, fosse ravvisabile nell’art. 2043 c.c. – indicato le diverse ragioni di diritto in forza delle quali incomberebbe sull’amministrazione l’obbligo suindicato, le censure difettino di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riprodotto, nè allegato al ricorso, l’atto di appello, in relazione al quale è prescritto l’obbligo di specificità dei motivi, onde consentire alla Corte di valutare la fondatezza della censura sulla base del solo ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. Cass. 20405/2006; 21621/2007; 86/2012; 12664/2012);

– che anche il terzo motivo di ricorso sia inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo i ricorrenti censurato la pronuncia di seconde cure, nella parte in cui ha ritenuto che la dedotta inutilizzabilità della parte di fondo residua fosse stata prospettata in appello sotto un profilo diverso, introducendo, in tal modo, gli appellanti un thema decidendum nuovo non consentito in appello (art. 345 c.p.c.), senza, tuttavia, riprodurre nel ricorso, almeno nei punti salienti, o di allegare al medesimo, gli atti introduttivi di primo e secondo grado, onde consentire alla Corte di delibare la fondatezza della censura sulla base del solo ricorso (cfr. Cass. 23420/2011; 19410/2015; 11738/2016);

ritenuto, pertanto, che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico dei ricorrenti, virtualmente soccombenti.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara l’estinzione del processo; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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