Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4598 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4598 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 14.12.2012

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5219 del R.G. anno 2012

proposto da:
ADAGHE Marian

domiciliata in ROMA, via P.Leonardi Cattolica

3 presso l’avv. A.Ferrara con l’Avv. S.Ferrara del Foro di BN che
la rappresenta e difende per procura in calce

ricorrente –

contro
Questore di Roma — Ministero dell’Interno

avverso

il decreto in data

intimati-

13.07.2011 del Giudice di Pace di Roma:

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

14.12.2012 dal

presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario G.Russo
RILEVA

nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso appresso riportato:

Il Collegio che il relatore designato

CHE

la cittadina nigeriana Adaghe Marian – espulsa con decreto del

Prefetto di Terni il 17.5.2011 – venne ristretta presso il CIE di Roma P.te
Galeria e, prima della scadenza del periodo di legge ed in attesa della
definizione della richiesta di informazioni alla rappresentanza diplomatica di appartenenza, il Questore richiese proroga ex art. 14 c. 5 del T.U.
ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con
la istanza di convalida del primo trattenimento, proroga che il competen-

M-5

(

Data pubblicazione: 22/02/2013

te Giudice di Pace accordò in gg. 60

con decreto autorizzatorio

13.07.2011; CHE per la cassazione di tale decisione la Adaghe ha proposto ricorso il 13.02.2012 lamentando la violazione di legge consistita nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e
contraddittorio quali previste per la convalida; l’Amministrazione non si
è costituita con controricorso ;

CHE appare evidente la fondatezza del

ricorso, nell’assorbente profilo di cui al motivo, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dallo stesso ricorrente, alla

richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell’art. 14,
quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della
prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva
imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura
delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere pienamente condivisa
anche alla luce del costante indirizzo di questa Corte ( sopra trascritta la
massima di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869 e n. 13767 del
2010, 28783 del 2011 e 12063 del 2012); da tanto consegue la piena fondatezza delle doglianze esposte nell’impugnazione in disamina. La
fondatezza del ricorso comporta raccoglimento del medesimo e la cassazione dell’ordinanza di proroga emessa nella specie dal Giudice di Pace
di Roma in assenza delle sue condizioni di validità, pervenendosi quindi
alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382
comma 3 c.p.c. (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e
vanno distratte, come richiesto dall’antistatario difensore
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza concessiva di proroga
al trattenimento della

ricorrente e condanna l’Amministrazione a

versare le spese di giudizio, che liquida in € 1.500 (di cui

200 per

esborsi), oltre accessori di legge in favore del procurator uistrattario
avv. S.Ferrara .Così deciso nella c.d.c. del 14.12.2012.

cui stregua può affermarsi: al procedimento giurisdizionale di decisione sulla

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