Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4598 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11363-2018 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO,

18, presso lo studio dell’avvocato ROSITA AURELIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati CLEMENTE RIVA DI SANSEVERINO, FABRIZIO POGGI

LONGOSTREVI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo

studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALVARO MARABINI;

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI,

12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO DE MARCHI;

– controricorrenti –

Fatto

RILEVATO

che:

R.T. convenne in giudizio C.G. e la sua assicuratrice Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale, avvenuto il (OMISSIS), mentre la stessa si trovava trasportata a bordo della vettura di proprietà del C., di cui quest’ultimo aveva perso il controllo;

il C. resistette alla pretesa, sostenendo che alla guida della vettura di trovava la R., e propose domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lui subiti;

il Tribunale di Parma pronunciò sentenza non definitiva con cui accertò la responsabilità del C., quale conducente del veicolo, e il concorso colposo della R., nella misura del 10%, per omesso utilizzo della cintura di sicurezza;

con la successiva sentenza definitiva, il Tribunale condannò i convenuti, in solido, al pagamento di Euro 89.905,00 oltre interessi al saggio legale calcolati sulla somma di 92.904,82 e oltre al pagamento della metà delle spese di lite;

pronunciando sul gravame proposto dalla R., la Corte di Appello di Bologna ha così provveduto:

ha escluso il concorso colposo della appellante, dichiarando fondato il primo motivo di appello;

ha rigettato le censure mosse col quarto e col quinto motivo, ritenendo che il primo giudice avesse correttamente escluso, sia la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa sia la spettanza di una personalizzazione del danno in misura superiore a quella (del 20%) applicata dal Tribunale; ha accolto, invece, la richiesta dell’appellante di accertamento di un maggior danno biologico correlato alle temporanee ripercussioni post-traumatiche sul quadro psicologico della danneggiata;

ritenuto fondato il motivo con cui l’appellante aveva lamentato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, ha dato atto che l’assicurazione aveva versato quattro acconti e, resi omogenei gli importi del credito e quelli degli acconti (mediante devalutazione alla data del fatto), ha accertato “un disavanzo di 39.884,64 a favore dell’Assicurazione”; indi, applicati gli interessi compensativi, ha rilevato che persisteva il disavanzo a favore dell’assicuratrice, seppure nel minore importo di 16.246,33 Euro, facendone conseguire che “nessuna somma è più dovuta dall’Assicurazione alla R. per le causali risarcitorie di cui si discute”;

ha inoltre ritenuto che non spettasse, in difetto di prova documentale, il rimborso delle spese di c.t.p. richiesto dalla R. e ha affermato che, “riguardo alla condanna del C. ex art. 96 c.p.c., risulta condivisibile la valutazione operata dal primo giudice circa l’assenza nella fattispecie di alcuna condotta da parte del C. affetta da malafede o da colpa grave”;

ha concluso che “la differenza di Euro 16.246,33 tra quanto di fatto corrisposto dall’Assicurazione e quanto effettivamente dovuto alla danneggiata risulta (…) più che capiente anche in ordine alle spese processuali liquidate in primo grado, peraltro per un minore importo, a favore della R.” e che pertanto, “ritenute satisfattorie, di ogni ragione, sostanziale e processuale, le somme fino ad oggi versate dall’assicurazione alla R., l’appello risulta infondato”;

ha proposto ricorso per cassazione la R., affidandosi a otto motivi illustrati da memoria; hanno resistito, con distinti controricorsi, il C. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia “contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sentenza” e “mancata considerazione di un fatto rilevante oggetto del giudizio”, sull’assunto che, pur avendo accolto più motivi di gravame, la sentenza ha “inspiegabilmente” rigettato l’appello, “con ciò contravvenendo palesemente a quanto ritenuto in parte motiva”;

il motivo è infondato: non sussiste contrasto fra motivazione e dispositivo in quanto la parte motiva ha concluso nel senso della infondatezza dell’appello sul rilievo che le somme corrisposte dall’assicuratrice risultavano comunque “satisfattorie di ogni ragione” della R.; nè sussiste contraddizione interna alla motivazione dato che, pur a fronte dell’accoglimento di alcuni motivi, la Corte ha comunque ritenuto che non vi fosse spazio per accogliere la richiesta di condanna al pagamento di maggiori somme, cui era volta l’impugnazione;

col secondo motivo, la ricorrente deduce “omessa motivazione su un punto della controversia e quindi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando che la Corte di Appello non ha proceduto alla “personalizzazione” del risarcimento in relazione all’inabilità temporanea, sia totale che parziale, e -altresì- che la personalizzazione del 20% applicata dal primo giudice era “veramente minima” e il giudice di secondo grado non ha provveduto all’aumento richiesto dall’appellante;

il motivo è infondato giacchè:

la personalizzazione nella misura del 20% è stata riconosciuta anche in relazione all’invalidità temporanea, atteso che, a fronte del valore di 96,00 Euro pro die previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, la sentenza ha applicato un valore base di 115,00 Euro (risultante dall’incremento del 20% dell’anzidetto valore tabellare) in relazione a tutti i periodi di invalidità;

nè, per altro verso, è sindacabile la misura in cui la Corte ha ritenuto di operare detta personalizzazione (entro i limiti previsti dalla tabella applicata), costituendo il risultato di una tipica valutazione di merito sottratta al controllo di legittimità;

col terzo motivo (che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo), la ricorrente deduce che la Corte di Appello non ha considerato che gli acconti versati dalla assicuratrice comprendevano come dichiarato dalla stessa società appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado anche le spese legali del giudizio di primo grado e quelle di c.t.u. e di c.t.p. ed ha erroneamente detratto gli importi riferiti a tali voci dalla somma capitale dovuta, così pervenendo al “risultato completamente errato e fuorviante (…) che l’allora appellata abbia addirittura pagato di più rispetto a quanto dovuto”;

il quarto motivo deduce “errata valutazione delle risultanze del giudizio e mancata considerazione di fatti rilevanti ai fini del decidere. Omessa od erronea valutazione dell’art. 1223 c.c.”: la ricorrente lamenta che, pur avendo riconosciuto come dovuta la rivalutazione monetaria, la Corte di Appello “ha calcolato però il dovuto devalutando la somma capitale e poi gli acconti, detraendoli dal capitale devalutato e calcolando gli interessi a scalare dedotti detti acconti, senza operare però la rivalutazione annuale come peraltro aveva disposto sempre in parte motiva”; ribadisce che “preliminarmente vanno però tolte le spese legali liquidate dal Giudice di primo grado e quelle ulteriori di CTP e di CTU riconosciute dalla Reale Mutua Assicurazioni”;

i due motivi – he possono essere trattati congiuntamente-risultano fondati in quanto:

l’importo pagato dall’assicuratrice a titolo di rimborso delle spese legali e di quelle di c.t.u. e c.t.p. relative al giudizio di primo grado non avrebbe potuto essere considerato come un acconto sul credito capitale per essere detratto da esso; detto importo avrebbe dovuto dunque essere scomputato dall’acconto che lo comprendeva prima che si potesse procedere alle operazioni di devalutazione e di comparazione indicate dalla Corte (con richiamo, fra l’altro, a Cass. n. 9950/2017);

la Corte di Appello è pervenuta ad affermare un “disavanzo” di oltre 16.000,00 Euro a favore dell’assicurazione comparando gli importi devalutati del credito risarcitorio (Euro 109.007,83) e quelli degli acconti versati (C 148.892,47) e maggiorando il credito dell’importo degli interessi compensativi (Euro 23.6387,31), senza tuttavia procedere alla rivalutazione del capitale che pure ha dichiarato dovuta (a pag. 7 della sentenza);

tali errori sono deducibili in sede di legittimità in quanto non integrano un mero errore di calcolo emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ma attengono all’erronea impostazione delle operazioni matematiche necessarie per la determinazione del danno (maggiorato di rivalutazione ed interessi e decurtato degli acconti) e comportano pertanto un error in iudicando (cfr. Cass. n. 23704/2016) o, comunque, un vizio logico della motivazione (Cass. n. 2399/2018) che può esse denunciato a mezzo di ricorso per cassazione;

col quinto motivo, viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per avere la Corte escluso che nella condotta del C. – he si era ostinato ad affermare che era stata la R. a trovarsi alla guida del veicolo – fossero ravvisabili gli estremi della mala fede o della colpa grave;

premesso che la Corte di Appello ha motivato la mancata condanna con la oggettiva difficoltà di ricostruzione della dinamica del sinistro e con i “pesanti effetti pregiudizievoli residuati al C.”, il motivo risulta inammissibile giacchè “l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 19298/2016; cfr. anche Cass. n. 22457/2017 e Cass. n. 327/2010) laddove – come nel caso – la motivazione non sia meramente apparente o palesemente incongruente con la condotta processuale del soccombente (dal controricorso dell’intimato emerge, fra l’altro, che neppure la Polizia Municipale di Parma era stata in grado di accertare chi si fosse trovato alla guida del veicolo e che il C. aveva riportato un diffuso deterioramento cognitivo con compromissione della memoria retrograda);

il sesto motivo denuncia “omessa pronuncia e quindi mancata considerazione di un fatto oggetto del giudizio”, lamentandosi l’omessa pronuncia sul rimborso delle spese della c.t.u. svolta nel giudizio di secondo grado e il mancato riconoscimento delle spese di c.t.p., escluse dalla Corte sull’assunto della insufficienza della relativa documentazione;

le censure risultano assorbite dall’accoglimento del terzo e del quarto motivo, giacchè la decisione sul rimborso delle spese di c.t.u. e di c.t.p. sarà necessariamente influenzata dall’esito del giudizio di rinvio;

il settimo motivo – che lamenta, sotto i profili della contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e della violazione dell’art. 91 c.p.c., la condanna della R. alle spese del giudizio di appello – risulta anch’esso assorbito dall’accoglimento del terzo e del quarto motivo;

egualmente assorbito è l’ottavo motivo, che denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato la condanna al pagamento delle spese in favore di entrambi gli appellati senza tener conto della richiesta di “compensazione delle spese di causa sino all’udienza di precisazione delle conclusioni” formulata dalla Reale Mutua Assicurazioni;

in conclusione, rigettati gli altri motivi, debbono essere accolti il terzo ed il quarto, con assorbimento del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo; la sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte Territoriale che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo e il quarto, dichiarando assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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