Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4597 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2018, (ud. 23/01/2018, dep.28/02/2018),  n. 4597

Fatto

Rilevato che con atto notarile del 6 giugno 2001 C.A. vendeva a D.C.M. e P.A.M. un appartamento sito in Roma, chiedendo l’imposta agevolata per la prima casa;

che il 14 giugno 2006 l’Agenzia delle entrate notificava ad C.A. un avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni con il quale l’Ufficio, ritenendo che i contribuenti non avessero diritto a tale agevolazione trattandosi di abitazione di lusso, liquidava in via esclusiva a carico di C.A. la somma di oltre 15mila Euro a titolo di INVIM e in via solidale a quest’ultima e ai compratori la somma di oltre 53mila Euro a titolo di imposta di registro;

che avverso quest’ultimo avviso proponeva ricorso la C., sostenendo che la superficie dell’immobile non raggiungeva i 240 mq richiesti dal D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6 del Ministero dei Lavori Pubblici per poter considerare l’abitazione di lusso e conseguentemente escluderla dalle agevolazioni per la prima casa;

che intervenivano nel giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, gli acquirenti D.C. e P., facendo proprie le deduzioni della C.;

che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 421/61/09 accoglieva il ricorso, ritenendo che la superficie dell’appartamento fosse inferiore a quella richiesta dal D.M. citato per qualificare un’abitazione come lussuosa;

che avverso detta decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate, sostenendo che la superficie dell’appartamento fosse superiore ai 240 mq;

che tale appello veniva proposto nei confronti della C. ma non anche nei confronti di D.C. e P., ai quali l’appello non veniva notificato e che non partecipavano al giudizio di secondo grado;

che la C. si costituiva nel giudizio di secondo grado ribadendo le argomentazioni già svolte in primo grado;

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 9/9/12, affermando che l’appartamento aveva una superficie superiore ai 240 mq, riformava la sentenza di primo grado; che la C. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e che l’Agenzia delle entrate, non costituitasi nei termini di legge con controricorso, si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1;

che il contribuente, con memoria depositata a ridosso della camera di consiglio, insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente C. deduce nullità del procedimento e della sentenza che lo definisce per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 31,102 e 331 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 49;

che D.C. e P., parti in primo grado in quanto terzi chiamati in causa, non lo sono stati in secondo grado;

che l’assenza di integrazione del contraddittorio avrebbe determinato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;

ritenuto che il motivo di ricorso è fondato;

che infatti, nelle impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (cd. cause inscindibili), ma altresì in ipotesi – come quella di specie – di cause che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per ovvie esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (c.d. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma assicura che il simultaneus processus non sia dissolto, e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass. 13 luglio 2016, n. 14253; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1225);

che è stato altresì affermato che, nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale – il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio, sicchè in difetto di emissione di tale ordine il gravame non è inammissibile ma sono nulli – e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – l’intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25719);

che inoltre, in tema di contenzioso tributario l’intervento adesivo dipendente – previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 determina un’ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello: l’omessa notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l’inammissibilità del gravame (tempestivamente proposto nei confronti dell’altra parte), ma – sempre che la parte non intimata non si sia comunque costituita – soltanto l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, in mancanza del quale la nullità dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 15 giugno 2010, n. 14423);

che neppure può applicarsi al caso di specie quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado), non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l’appello abbia ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25588);

che infatti, contrariamente alla fattispecie appena citata, il giudizio di specie – avente ad oggetto un avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni con il quale l’Ufficio, ritenendo che i contribuenti non avessero diritto a tale agevolazione trattandosi di abitazione di lusso, liquidava in via esclusiva a carico del venditore C.A. la somma di oltre 15mila Euro a titolo di INVIM e in via solidale a quest’ultima e ai compratori D.C. e P. la somma di oltre 53mila Euro a titolo di imposta di registro – si riferisce a rapporti tributari che, seppur distinti e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in una vicenda impositiva unica, basata, in relazione a tutte le posizioni contributive coinvolte, sul medesimo rapporto sostanziale di compravendita, che non tollererebbe, per ragioni di uguaglianza e ragionevolezza, soluzioni giudiziarie diverse per i diversi contribuenti coinvolti nello stesso giudizio;

che infatti, il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche a quelle di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998, n. 567);

che inoltre, come risulta dall’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse e che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 27 maggio 2015, n. 10934);

che, constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma e la mancata applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, previa integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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