Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4597 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22514-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO VENETO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

RUBINO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FAA’ DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE di SOVERIA MANNELLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 662/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 12/05/2015, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.M. ha impugnato per cassazione la sentenza 15.5.2015 n. 662 della Corte d’appello di Catanzaro, con la quale era stato condannato a pagare a R.M. la somma di Euro 7.746,85, a titolo di onorari professionali.

2. R.M. ha resistito al ricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

3. Con atto depositato in cancelleria il 6.7.2016, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. L’atto, tuttavia, non è corredato dall’accettazione del controricorrente R.M..

4. La dichiarazione di rinuncia al ricorso, non essendo stata accettata, non può comportare l’estinzione del giudizio di cassazione. Essa tuttavia, manifestando l’intento del ricorrente di non annettere più importanza alla propria impugnazione, costituisce motivo per dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Va di conseguenza dichiarata cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principale.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

2. Le spese del presente giudizio vanno compensate, in considerazione dell’istanza formulata dal ricorrente, e della condotta del controricorrente, che dopo la suddetta istanza non ha svolto difese.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso principale, per sopravvenuto difetto di interesse a causa della cessazione della materia del contendere;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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