Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4596 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4596 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 6489-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BARI ANDREA, BOGOTTO LAURA, elettivamente domiciliati

2018
105

in ROMA VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio
dell’avvocato GIULIO BELLINI, rappresentati e difesi
dall’avvocato VINCENZO GARZIA;
– controrícorrenti –

avverso la sentenza n.

7/2012

della COMM.TRIB.REG.

VENEZIA, depositata il 19/01/2012;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI.

/

/

Rilevato che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza
n.7/24/12, emessa dalla commissione tributaria regionale del Veneto in data
19 gennaio 2012, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per
revocazione proposto dall’Agenzia contro la sentenza emessa da altra sezione
della suddetta commissione tributaria regionale, n. 29/1/10 e con la quale era

tributaria provinciale di Vicenza n. 127/2/07, per mancanza, nel fascicolo
trasmesso dalla segreteria della stessa commissione provinciale all’ufficio
dell’appello, della copia dell’atto di impugnazione da depositarsi presso tale
segreteria ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 (nel testo applicabile
ratione temporis);
2. nella sentenza di cui è chiesta la cassazione si legge che il ricorso per
revocazione è “inammissibile” perché “il fascicolo, così come fornito a questa
Commissione per quanto attiene agli atti in base al quale ha precedentemente
deciso altra sezione di secondo grado conferma quanto rilevato dai giudici della
Sezione Prima della Commissione tributaria regionale”;
3. l’Agenzia deduce di avere, alle pagine 4 e 5 del ricorso per revocazione,
evidenziato l’esistenza in atti della prova dell’avvenuto deposito, negata dai
giudici di appello, e costituita sia dalla ricevuta S-544/09, rilasciata dalla
commissione tributaria provinciale di Vicenza il 2 marzo 2009 e allegata al
fascicolo dell’appello come documento 7, sia “dall’interrogazione informatica
dei dati della commissione tributaria”, allegata al fascicolo dell’appello come
documento 8, e dalla quale “la copia deposito appello in CTP risulta[va]
depositata presso la commissione tributaria regionale di Venezia in data 16
marzo 2009”;
4.

Bari Andrea e Bagotto Laura, contraddittori dell’Agenzia, resistono con

controricorso;
considerato che:
1. con i tre motivi di ricorso, l’ Agenzia delle Entrate lamenta:
1.1 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che la commissione

stato dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza della commissione

regionale di Venezia abbia omesso di dare conto di aver valutato ed analizzato
gli elementi di fatto evidenziati nel ricorso per revocazione e di dare
spiegazione dell’iter logico della decisione;
1.2 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che la commissione abbia
violato l’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. dichiarando “inammissibile” il ricorso
per revocazione laddove invece “vi erano tutti gli elementi previsti per

1.3 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che la commissione abbia
violato l’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. “nel non riconoscere la precedente
falsa percezione della realtà commessa dalla stessa commissione e, per
l’effetto, nel non accogliere i motivi oggetto del ricorso per revocazione”;
2. il primo motivo di ricorso è fondato: l’omissione di motivazione si verifica nel
caso di inesistenza assoluta di un discorso motivazionale o nei casi, equiparabili
al primo, di esistenza di un discorso motivazionale inidoneo ad individuare il
percorso logico seguito dal giudice per arrivare alla decisione, perché
tautologico, perplesso, illogico o affetto da contraddizioni insanabili; nel caso di
specie, il discorso motivazionale è effettivamente solo apparente posto che non
vi si dà atto di alcun esame delle produzioni indicate dalla Agenzia e non vi si
dà spiegazione del perché, a fronte di esse, dovrebbe risultare confermato
quanto rilevato dai giudici della sentenza revocanda e quindi non
adeguatamente dimostrato l’errore revocatorio;
3. pertanto, in relazione al primo motivo -assorbente rispetto al secondo e al
terzo- il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata;
4. è possibile, trattandosi di vizio di motivazione su circostanza processuale
puntualmente individuata e direttamente verificabile da questa Corte mediante
diretto accesso agli atti del fascicolo (documenti 7 e 8 del ricorso in appello
riprodotti nel fascicolo del ricorso per cassazione), decidere la causa nel
merito, con revoca della sentenza della commissione tributaria regionale del
Veneto, n.29/1/2010, rinviandosi, infine, alla medesima commissione tributaria
regionale, in diversa composizione, per la pronuncia sull’appello della Agenzia
delle Entrate contro la sentenza della commissione provinciale di Vicen

pronunciarsi sulla domanda”;

n.127/2/07;
4. le spese del merito della revocazione devono essere compensate;
5. le spese del presente giudizio di legittimità devono essere poste a carico dei
controricorrenti, in base al principio di soccombenza.
PQM

merito, revoca la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto,
n.29/1/2010; rinvia alla commissione tributaria regionale del Veneto, in
diversa composizione, per la pronuncia sull’appello della Agenzia delle Entrate;
compensa le spese del merito della revocazione e condanna i contribuenti a
rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate
in C 2000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennai

18.
idente
Stalla

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel

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