Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4596 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUGAZZA MARCO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI

ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2 010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MATTTA GIANCARLO per delega

Avv. MANZI LUIGI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Dongo, la Agenzia della Entrate – Ufficio delle Imposte dirette di Menaggio notificava a L.E. quattro avvisi di accertamento, con i quali erano rettificati in aumento, a fini IRPEF, i redditi di impresa per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998.

Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Corno, sostenendo la carenza di motivazione degli avvisi, la inesistenza del rifiuto di esibizione delle scritture contabili, la illegittimità degli accertamenti bancari, il travisamento dei dati dagli stessi emergenti. La Commissione, riuniti i ricorsi, li respingeva.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 63/16/04 in data 10-11-2004 e depositata il 2-12-204, respingeva il gravame confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il L., con tre motivi.

La Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il contribuente deduce violazione di legge in quanto il giudice di appello non avrebbe considerato che il motivo posto a base dell’accertamento di maggior reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ovvero il rifiuto di esibizione di parte della documentazione contabile in sede di ispezione, era inesistente in quanto la documentazione venne esibita in modo completo in pendenza del procedimento di verificazione, con conseguente illegittimità della rettifica in presenza di regolari scritture contabili ed omissione di motivazione sul punto da parte della Commissione Regionale.

Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto gli accertamenti della G. di F. si erano tradotti in due processi verbali, in data rispettivamente 31-3-1998 e 10-8-1999, dei quali solo il secondo era allegato agli avvisi di accertamento, con espressa menzione che solo sulle risultanze di questo gli avvisi erano fondati, asserzione condivisa dal giudice di appello, laddove nella stessa sentenza si da atto che si era tenuto conto anche delle emergenze del primo verbale, non allegato, senza motivazione sul punto, con conseguente illegittimità degli accertamenti e duplicazione di reddito, per il cumulo tra quanto accertato con il primo verbale e con il secondo. Con il terzo, complesso, motivo, il contribuente deduce violazione di legge in quanto 1) la Commissione, in presenza di una scrittura privata attestante un rapporto di mutuo con un terzo, implicante movimenti di dare ed avere sui conti correnti sottoposti ad esame si era limitata ad osservare che detta scrittura non aveva sottoscrizione autenticata e data certa, e pertanto era inopponibile alla Amministrazione, senza svolgere accertamenti sul punto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonostante il valore indiziario di tale scrittura; 2) nella ricostruzione dell’imponibile dalla movimentazione dei conti correnti non erano stati considerati i costi, necessariamente sostenuti, nè le spese; 3) non vi era la prova della riferibilità al reddito di impresa delle risultanze dei conti non intestati ad esso ricorrente, per cui non vige la inversione dell’onere probatorio. Tutti i motivi non possono essere condivisi.

Quanto al primo, il motivo si fonda su di una questione di fatto, ovvero la asserita esibizione ai verbalizzanti della intera contabilità, ed in particolare di parte di essa, (un bollettario) non reperita all’atto dell’accesso ma che si asserisce prontamente consegnata in seguito in pendenza della ispezione. Da cui deriverebbe il venir meno del presupposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per procedere a rettifica del reddito.

Il motivo manca palesemente di autosufficienza, in quanto il fatto che si assume non considerato dal giudice di merito non emerge dalla sentenza ed il ricorrente non specifica da quale atto o documento emerga, con indicazione dei relativi estremi e trascrizione dei passi che ne attestano la esistenza.

Quanto al secondo motivo, la ritenuta contraddittorietà della sentenza non sussiste, in quanto la Commissione ha dato atto che nel secondo processo verbale, su cui si fondano le pretese dell’Ufficio, erano citate anche emergenze tratte dal primo, ritenute rilevanti. Il contribuente ne induce che gli accertamenti debbano ritenersi nulli per mancata allegazione anche del primo verbale.

L’assunto potrebbe avere fondamento ove emergesse che nell’accertamento si fosse tenuto conto di emergenze del primo verbale non trasfuse per intero nel secondo. E’ infatti ovvio che l’onere di motivazione è soddisfatto ove siano portate a conoscenza del contribuente tutti i fatti idonei a renderlo edotto dei presupposti della attività accertativa, rimanendo indifferente la mancata allegazione dell’intero documento richiamato.

Tale questione, tuttavia, non trova lumi nella generica doglianza del ricorrente.

Peraltro, in tema di accertamento tributario motivato “per relationem” nella disciplina anteriore alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, la legittimità dell’avviso postula la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, senza onere di allegazione (v. per tutte Cass n. 2749 del 2009). A tale proposito, nella sentenza impugnata si da atto, con asserzione non smentita, che il contribuente ha partecipato al entrambe le operazioni di verifica ed ha sottoscritto i relativi verbali.

I rilievi del ricorrente sono pertanto del tutto infondati.

Quanto al terzo motivo,in ordine alla prima doglianza, ferma restando la esattezza dell’assunto della Commissione Regionale, secondo cui una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata e di data certa non era opponibile alla Amministrazione, la utilizzazione dei poteri di ufficio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 è rimessa a valutazione della Commissione non censurabile in sede di legittimità. Peraltro, la correttezza del mancato ricorso a tale potere officioso da parte della Commissione si evince ” a contrario” dal fatto che il ricorrente che ne invoca l’uso non indica nè specifica in quale atto od accertamento tale potere avrebbe dovuto tradursi onde pervenire ad un risultato utile. In ordine alla seconda doglianza, in sede di accertamento analitico non possono tenersi conto dei costi o della spese non documentati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, commi 2 e 3. La censura è in ogni caso generica, in quanto non si indicano nè i costi, nè le spese, di cui l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto, nè la loro inerenza al reddito di impresa. Quanto alla terza doglianza, è sufficiente rilevare, come si evince dalla sentenza impugnata, che l’unico conto corrente non intestato al contribuente lo era nei confronti della di lui madre, e su tale conto il contribuente aveva la delegataci operare; per cui detto conto era nella disponibilità del ricorrente, e quindi legittimamente fu 1 sottoposto a controllo da parte dei verificatori, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, con correlativo onere della prova a carico del contribuente in ordine alla natura ed ai fini delle movimentazioni a lui riferibili.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva della Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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