Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4596 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11282-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CATANZARO, SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del 12/03/08,

depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.A. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Calabria confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di notifica.

Invero, risulta in atti che in data 16 giugno 2009 l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato presso la cancelleria di questa Corte ricorso presentato per la notifica a mezzo posta il 5.5.2009 e non notificato per irreperibilità del destinatario, ma non risulta che abbia poi depositato ulteriore documentazione attestante che il ricorso è stato successivamente notificato presso un diverso indirizzo, frutto di successive ricerche, ovvero col rito degli irreperibili, nè che abbia presentato (neppure verbalmente in udienza) richiesta motivata di ulteriore termine per provvedere a tali incombenze.

Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che il principio che la notifica si considera perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario è inteso ad escludere che il protrarsi dei tempi di perfezionamento della notifica possano ricadere sul notificante, non certo ad escludere che la necessità che il procedimento di notificazione si perfezioni nè che gravi sul notificante l’onere di provare l’avvenuto perfezionamento di tale procedimento – e, quindi, l’avvenuta instaurazione del contraddittorio – attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento attestante il suddetto perfezionamento (v. S.U. n. 627 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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