Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4596 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9737-2020 proposto da:

D.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO n. 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4727/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/U/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/12/2090 dal Consigliere Relatore Dott. I A ERA

SCALIA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.M.B. alias D.B.M.), cittadino della Guinea, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva disatteso la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria dal primo proposta con conferma del provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.

2. Con i proposti motivi il ricorrente, che nel racconto reso alla commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese in esito ai maltrattamenti sofferti da parenti presso i quali era andato a vivere dopo la morte del padre e del rifiuto della madre, che si era sposata con un altro uomo, di accoglierlo, deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della Dir. Procedure 2013/32 UE, art. 16, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la corte di merito formulato il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni rese dinanzi alla competente commissione dal richiedente, nonostante questi non fosse stato posto nella condizione di chiarire le contraddizioni rilevate in sede amministrativa, non avendo il giudice formulato domande a chiarimento o approfondimento nell’osservanza del dovere di cooperazione istruttoria, con informazioni aggiornate sulle condizioni del paese di origine sul timore di persecuzione e sul danno grave; 2) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e 7, e art. 14, lett. b), la Corte di merito avrebbe dovuto indagare se le riferite minacce integrassero) o meno gli estremi del “danno grave” citato ex art. 14, e se le autorità della Guinea erano in grado di offrire protezione; 3) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la corte di appello aveva mancato di vagliare l’esistenza dei presupposti specifici, e distinti da quelli delle protezioni maggiori, della protezione umanitaria nel collegamento tra situazione soggettiva, condizione del paese di origine e minacce ricevute dal richiedente.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Il ricorso e inammissibile perchè, generico, esso manca per i proposti motivi, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, di riportare quelle parti della motivazione della sentenzi, impugnata che si denunciano adottate in violazione di legge, con individuazione della loro ratio decidendi e del contrasto di quest’ultima con le norme indicate nella interpretazione offertane da questa Corte di legittimità.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (da ultimo: Cass. n. 16700 del 05/08/2020).

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della 5(da preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 29/11/7016; Cass. n. 20994 del 06/08/2019).

I motivi rifuggono dal segnalare con puntualità i contenuti della sentenza impugnata e le soluzioni ivi prescelte per poi, previo confronto con i contenuti delle norme denunciate come violate, far emergere la dedotta illegittimità della pronunzia.

Sulle rese valutazioni, comuni nella valutazione dell’osservata stesura dell’intero mezzo di impugnazione, il ricorso e inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardiva ed irrituale costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiaro inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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