Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4595 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/02/2017),  n. 4595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1820-2013 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MESSINA

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona dell’Amm.re Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI giusta delega in

calce;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato NICOLAIS che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto dei motivi 1 e 2, 5 primo profilo e 9 motivo di

ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. F.G. impugna la sentenza numero 81/01/12 del 7 giugno 2012 e la sentenza numero 65/01/12 del 19 aprile 2012, entrambe emesse dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna. La prima sentenza ha ad oggetto il ricorso proposto nei confronti di Equitalia Centro S.p.A. avverso il provvedimento di iscrizione di ipoteca e la seconda ha ad oggetto il ricorso proposto nei confronti dell’agenzia delle entrate avverso il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo. Il ricorrente ha svolto plurimi motivi, illustrati con memoria, avverso l’una e l’altra sentenza. Si sono costituiti in giudizio con distinti controricorsi l’agenzia delle entrate ed Equitalia Nomos S.p.A., già Equitalia Centro S.p.A..

2. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto avverso due distinte sentenze emesse tra parti diverse ed aventi ad oggetto questioni di diritto solo in parte comuni. Questo collegio, invero, intende dare continuità al principio già affermato dalla Corte di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009; Sez. 5, Sentenza n. 15582 del 30/06/2010) secondo cui in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta. Il ricorso cumulativo, dunque, è ammissibile solo ove i diversi procedimenti non solo si svolgano tra le stesse parti ed attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto si riferiscano a diverse annualità, ma soprattutto dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta, presupposti, tutti, che non sussistono nel caso che occupa.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali liquidate in Euro 7000,00, oltre alle spese prenotate a debito, ed a rifondere a Equitalia Nomos S.p.A le spese processuali liquidate in Euro 7000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA