Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4595 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18504-2019 proposto da:

O.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da O.U., proveniente dalla Nigeria.

Il richiedente aveva riferito che il padre, capo spirituale del villaggio, era morto in un attentato, che lui era andato a vivere con uno zio al quale doveva consegnare la retribuzione percepita per il lavoro svolto presso un politico, che per sottrarsi a ciò aveva lasciato la casa dello zio, che il politico lo aveva fatto arrestare e che ciò lo aveva indotto a lasciare il suo Paese: questo racconto è stato ritenuto non credibile sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello perchè scarsamente verosimile e contraddittorio.

Sulla scorta di tale considerazione, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

La Corte di appello, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica della Nigeria, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria citato D.Lgs., ex art. 14 lett. c).

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. a), e artt. 7 e 14, avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste, ancorchè la vicenda narrata dal ricorrente fosse, a suo parere, “risultata credibile e ben circostanziata”

Il motivo è da reputarsi pregiudizialmente inammissibile poichè, pur appellandosi ad un’apparente violazione di legge, si risolve in una contestazione del tutto generica a fronte del fatto che la Corte di appello ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento delle misure richieste sul rilievo della non credibilità dei fatti narrati, in particolare evidenziando le inspiegate contraddizioni del racconto e l’assenza di specifiche deduzioni in merito nell’atto di appello; a fronte di tale valutazione il motivo, per come formulato, non esterna alcuna doglianza specifica, tanto meno una doglianza riconducibile alla categoria dell’errore di diritto, onde esso contravviene al requisito della specificità dei motivi di ricorso per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per difetto di motivazione, in merito al diniego di protezione umanitaria, è ugualmente inammissibile perchè la critica alla decisione impugnata è formulata in maniera astratta senza alcuna individualizzazione e non è accompagnata nemmeno dall’illustrazione di fatti decisivi relativi alla sua persona di cui sarebbe stato omesso l’esame.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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