Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4594 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4594 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 190-2013 proposto da:
DEL VENTO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MONTEZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
BERNARDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore,
2018
103

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM.TRIB.REG.
ROMA, depositata il 05/06/2012;

di

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

MONDINI.

Rilevato che:
1. la commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza 28 aprile 2010,
respingeva il ricorso proposto da Mario Del Vento contro l’avviso di liquidazione
dell’imposta notificatogli in revoca delle agevolazioni “prima casa”, previste ai
sensi dell’art. 1, Parte I, Nota n Bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986,
fruite per l’acquisto di un immobile risultato essere -secondo la tesi espressa

superiori a 240 mq e dunque da qualificarsi come abitazione di lusso ai sensi
dell’articolo 6 del d.m. Lavv. Pubb., 2 agosto 1969. In particolare, la
commissione, a fronte della documentazione sottopostale dal ricorrente e
costituita, oltre che da elaborati grafici allegati al progetto di lottizzazione
riguardante il fabbricato e alla richiesta di autorizzazione edilizia in data 21
settembre 1989, in cui era indicata una altezza del piano ìnterrato pari a 2,5
metri, da una perizia giurata attestante che l’immobile, al netto della superficie
dei locali del piano interrato -da non conteggiarsi, “trattandosi di locali
completamente interrati, con altezza interna di m1.2,50 e pertanto non abitabili
ma assimilabili a cantine”- aveva una superficie totale di 194,26 mq e quindi
inferiore al limite di legge-, giustificava il rigetto del ricorso sul motivo che
l’abitazione “risultava oggetto di un unico certificato dì abitabilità, rilasciato dal
competente comune di Manziana in data 20.11.1992, senza evidenza di
specifiche restrizioni d’uso riferibili alle insufficienti altezze lamentate, per
alcun ambienti, dal ricorrente”;
2. Mario Del Vento proponeva appello alla commissione tributaria regionale del
Lazio lamentando che, date le risultanze della documentazione prodotta, i
giudici di prime cure avevano errato nel ritenere insussistenti i presupposti per
l’agevolazione, sulla base del certificato di abitabilità;
3. la commissione tributaria regionale, con sentenza 118/9/12 del 5 giugno
2012, respingeva l’appello dichiarando condivisibili e ribadendo le motivazioni
della sentenza di primo grado;
4.

Del Vento proponeva ricorso per la cassazione della pronuncia della

commissione regionale;
5. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

dall’amministrazione finanziaria, confermata dalla commissione- di dimensioni

6. con atto depositato 23 novembre 2017, il Del Vento rinunciava al ricorso;
7. va dunque dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al
ricorso con compensazione delle spese del presente procedimento.
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso
compensa le spese.

Il r si ente
Dottor la**tbLla

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 gen io-2108.

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