Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4594 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VISCONTI DARIO, con studio in L’AQUILA VIA XX

SETTEMBRE 19 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo

studio dell’avvocato CERULLI IRELLI VINCENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BUZZELLI TULLIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2004 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due ricorsi al tribunale, in composizione monocratica, di L’Aquila M.L. proponeva opposizione avverso altrettante ordinanze-ingiunzione del presidente della omonima provincia, fatte notificare per la mancata regolare tenuta dell’apposito registro relativo ai rifiuti speciali, e comunque per violazione delle norme sull’inquinamento. Egli esponeva di gestire un modesto distributore di carburanti, e di tenere il prescritto registro di carico e scarico regolarità. Comunque i relativi verbali dei carabinieri non gli sarebbero stati contestati, e pertanto chiedeva l’annullamento di quei provvedimenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente impositore eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, atteso che si trattava di rifiuti speciali; il prescritto registro non era tenuto,- i verbali di contestazione erano stati sottoscritti e consegnati in copia all’interessato, perchè presente al momento della verifica.

Quel giudice, riuniti i ricorsi, li rigettava.

Avverso la relativa decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi.

L’amministrazione provinciale di L’Aquila ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, secondo cui esso è stato notificato alla controparte con l’indicazione di difensori diversi da quello che invece risulta nella sentenza gravata, e cioè l’avvocato Roberto Tinari.

La questione è infondata.

Invero in tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche l’art. 16 del citato D.Lgs., che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e – in tale ambito – detta una disciplina speciale. In virtù della stessa in fatti è sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138, 140 cod. proc. civ., come pure quella a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario, come era avvenuto nella specie (Cfr.

anche Cass. Sentenze n. 10474 del 03/07/2003, n. 15687 del 2002).

1) Ciò premesso, col primo motivo il ricorrente deduce motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il giudice non considerava che il registro di carico e scarico era esistente, tanto che era stato a suo tempo vidimato, e ciò risultava persino dalle stesse ordinanze- ingiunzione.

Il motivo è generico, ed inoltre con esso si mira a rivalutare diversamente le risultanze processuali secondo le indicazioni del ricorrente; il che implica ovviamente una mera ipotesi di inammissibilità del mezzo in sede di legittimità.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di diverse disposizioni di legge e omessa motivazione, giacchè il tribunale non considerava che la normativa in questione appare incostituzionale; le infrazioni non erano state previamente contestate; la “legittimazione passiva” del contribuente è carente, trattandosi di impresa minore.

La censura è manifestamente inammissibile, perchè generica, posto che con essa non vengono enunciati i punti del provvedimento oggetto di doglianza, nè le ragioni specifiche che la sorreggono.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia sulle varie questioni prospettate, senza tuttavia specificare quali, e senza indicare le ragioni addotte a sostegno di esse, sicchè anche questa doglianza è inammissibile.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/OO), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.000,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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