Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4594 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11157-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAMPOBASSO del 20/11/06, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone nei confronti di B. V. (che non ha resistito) ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef in relazione all’anno di imposta 1992 – con riguardo a reddito di partecipazione a società di persone -, la C.T.R. Molise riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Rilevato che nella specie si controverte di avviso di accertamento Irpef concernente reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio abbia proposto eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).

Rilevato pertanto che il procedimento si è svolto in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e che il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità1, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, la sentenza impugnata in questa sede (sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte), deve essere cassata – restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado – con rinvio alla C.T.P. di Campobasso affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Rilevato che la citata sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, va disposta la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. Campobasso. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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