Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4594 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/02/2017),  n. 4594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1124-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del contenzioso

esattoriale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO

8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

F.G., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 190/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del 1^ e 3^

motivo e il rigetto del o motivo di ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La commissione tributaria provinciale di Avellino annullava l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Gerit s.p.a. effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 su immobili di proprietà di F.G. e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Gerit s.p.a. affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la concessionaria dovesse inviare al contribuente una comunicazione preventiva prima di procedere all’iscrizione dell’ipoteca poichè la norma di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7 convertito dalla L. n. 106 del 2011, che ha introdotto tale obbligo, ha natura innovativa e non interpretativa ed è, perciò, irretroattiva. Inoltre il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che prevede l’obbligo di inviare un avviso con la intimazione di pagamento nel caso in cui l’esecuzione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non è applicabile in caso di iscrizione di ipoteca.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22. Sostiene che ha errato la CTR nel non considerare che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto tardivamente, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Sostiene che la CTR è incorsa in violazione di legge per non aver considerato che le cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria erano state ritualmente notificate.

6. Osserva la Corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere pregiudiziale. Sostiene la ricorrente che il ricorso proposto dal contribuente in data 28 maggio 2010 (tale data si evince dalla sentenza impugnata e non è oggetto di contestazione) è tardivo in quanto la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è stata notificata al contribuente in data 20 marzo 2010. In particolare, essendo risultato il F. assente, è stato depositato in cassetta l’avviso di giacenza e, decorso il termine di legge, il plico è stato restituito al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”. Ciò premesso, il motivo di ricorso è infondato in quanto la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (cfr. Cass. n. 12822 del 21.6.2016) e, nel caso di specie, non vi è prova dell’invio di tale lettera nè il ricorrente non ha dedotto di averla inviata.

7. Il primo motivo di ricorso è parimenti infondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui ” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità ” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

8. Il terzo motivo rimane assorbito.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del contribuente.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA