Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4594 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8044/2018 proposto da:
R.G., A.C., R.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, V. FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO NARDONE;
– ricorrenti –
contro
UBI BANCA SPA, quale incorporante di BANCA POPOLARE DI ANCONA in
persona del Procuratore Speciale Dott. N.C., domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA CANGIANO;
BANCA POPOLARE VESUVIANA SOC. COOP. in persona del Direttore Generale
f.f. Dott. RU.GI., domiciliata ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALFREDO RICCARDI;
NPL SECURITISATION EUROPE SPV SRL e per essa, la mandataria J-INVEST
SPA nella sua qualità di procuratrice della società, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2 presso lo studio
dell’avvocato MARCO SCICOLONE che la rappresenta e difende;
FINO 1 SECURITISATION SRL e per essa DOBANK SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO DE SIMONE;
– controricorrente –
e contro
BANCA POPOLARE SOC. COOP., UNICREDIT SPA, BPER BANCA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A.C., R.A. e R.G. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1 del 2018 che, confermando integralmente le pronunce di primo grado del Tribunale di Nola e del Tribunale di Napoli in giudizi riuniti, ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta da Banca Popolare Vesuviana, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Ancona, Unicredit S.p.A., Banca Popolare della Campania, Banco Popolare società Cooperativa nei confronti del fidejussore A.C. ed in relazione ad un atto di donazione effettuato dalla medesima in favore dei figli, avente ad oggetto tutti i beni immobili facenti capo al suo patrimonio. Il Giudice di appello ha confermato la statuizione dei giudici di primo grado, ritenendo incontestata l’esistenza dei crediti, la libertà del fideiussore di disporre dei propri beni, il rischio di una minore capacità di soddisfazione delle ragioni creditorie da parte del fideiussore nei confronti dei propri debitori.
Avverso la sentenza, che ha disposto anche la condanna della A. e dei figli alle spese del grado, la stessa A. ed i suoi figli, R.A. e R.G., propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resistono con distinti controricorsi Banca Popolare Vesuviana società cooperativa, NPL Securitisation Europe SPV s.r.l. in persona della mandataria J-Invest S.p.A., in qualità di cessionaria dei crediti di Banca Popolare di Novara, Banco BPM S.p.A. ed altre, Fino 1 Securitisation s.r.l. ed Unione Banche Italiane S.p.A., anche quale incorporante Banca Popolare di Ancona.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; insufficiente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di appello.
2. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta non specificamente contestata e documentalmente provata l’esistenza dei crediti delle banche sorti in epoca anteriore alla stipula della donazione del 19/3/2010 e la qualità di fideiussore di A..
3. Con il terzo motivo censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sono stati dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi di appello.
4. Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sono stati dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi di appello.
5. Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c. , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i pregiudizi alle ragioni delle banche creditrici.
6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. e, comunque, irrilevante l’eccezione di tardività degli interventi delle banche.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia sull’eccezione di nullità delle fidejussioni omnibus e delle clausole contenenti interessi usurari – si contesta, per l’appunto, l’omessa pronuncia sulla eccepita nullità delle fidejussioni.
1-7 I motivi sono tutti inammissibili per distinti e concorrenti profili. Quanto ai denunciati vizi di motivazione, contenuti in ciascun motivo, essi sono tutti inammissibili per la preclusione posta dall’art. 348 bis c.p.c., sulla ricorribilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in presenza di cd. “doppia conforme”.
Ma anche i motivi di violazione di legge mascherano in effetti vizi motivazionali che sono inammissibili sia per la menzionata preclusione sia perchè attingono al merito e sollecitano questa Corte ad una rivalutazione dei presupposti dell’azione di revocatoria già accertati con motivazione certamente adeguata al minimo costituzionale nei gradi di merito. Questa preliminare valutazione di inammissibilità vale per tutti i motivi i quali sono tutti volti a riproporre il merito delle questioni, con riguardo alla non anteriorità del passaggio in sofferenza dei crediti garantiti rispetto all’atto di donazione, alla pretesa violazione della libertà contrattuale del fideiussore, alla non necessità del consilium fraudis del terzo in ragione della natura non onerosa dell’atto di disposizione patrimoniale, alla pretesa rilevanza della buona fede oggettiva o correttezza che avrebbe dovuto ispirare il comportamento delle banche debitrici, alla mancanza di prova dell’assenza di pregiudizio in capo alle ragioni creditorie incombente sul debitore, alla pretesa non rilevata tardività della costituzione in giudizio di alcune banche, alla tardiva e nuova eccezione di nullità delle fidejussioni omnibus.
8. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nei confronti di tutte le parti resistenti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti del cd. “raddoppio” del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ciascuna parte resistente, e cioè rispettivamente nei confronti di Ubi Banca Spa, Fino 1 Securitisation srl e per essa della mandataria Dobank Spa, NPL Securitisation Europe SPV srl in persona della mandataria Hvest Spa, Banca Popolare Vesuviana società cooperativa in Euro 7.200 ciascuna, oltre Euro 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020