Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4593 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO N. 3 presso lo studio

dell’avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRASCHINI ANTONELLA, SURANO MARIA RITA, giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

A & P AZD ESERCIZIO SERVIZI AFFISSIONI PUBBLICITA’ SRL;

– intimato –

sul ricorso 14707-2004 proposto da:

A & P PUBBLICITA’ ESTERNA DITTA SRL, in persona

dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avvocato BIANCO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RIGHETTI MARIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3700/2003 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositata il 21/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARINELLI ANTONELLA per delega

Avv. FRASCHINI ANTONELLA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato RIGHETTI MARIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con otto separati ricorsi al giudice di pace di Milano la società Ditta A. & P. srl. – Azienda per l’Esercizio dei Servizi di Affissione e Pubblicità e il suo amministratore unico Z. P. proponevano opposizione avverso altrettante ordinanze- ingiunzione con ordine di rimozione, che il Comune omonimo aveva fatto notificare per il pagamento di sanzioni amministrative per esposizione abusiva di mezzi pubblicitari in varie zone della città.

Esponevano che gli atti impositivi erano invalidi, perchè i verbali di contestazione e quei provvedimenti erano stati notificati nell’agenzia di via (OMISSIS) a (OMISSIS), anzicchè nella sede sociale di via (OMISSIS) a (OMISSIS); inoltre essi era infondati, posto che essi avevano presentato di volta in volta la relativa domanda di autorizzazione, senza che l’ente vi avesse provveduto, con la conseguenza che si era formato il silenzio-assenso; perciò chiedevano l’annullamento dei verbali e delle ordinanze.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale eccepiva l’infondatezza dei ricorsi, in quanto il procedimento seguito per la notifica dell’accertamento si era basato sulla costante indicazione della sede milanese da parte della società. In ogni caso la notifica aveva portato alla conoscenza di quegli atti da parte degl’interessati, e quindi si era verificata la sanatoria della pretesa nullità; perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa.

Quel decidente, riuniti i ricorsi, annullava le ordinanze-ingiunzione con sentenza n. 3700 del 2003, osservando che le notifiche dei verbali di infrazione erano da ritenere inesistenti, dal momento che esse andavano effettuate nelle forme previste dal codice di rito, mentre quelle compiute dal corriere privato “Rinaldi l’Espresso” non fornivano nessuna garanzia procedimentale. Nè la sanatoria delle nullità previste in tema processuale poteva trovare applicazione in materia di verbali o di ordinanze, trattandosi di disciplina inerente strettamente al processo, mentre tali atti attenevano alla sfera prodromica amministrativa.

Avverso questa pronuncia il Comune di Milano ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro motivi.

La Ditta A. & P. srl. – Azienda per l’Esercizio dei Servizi di affissione e Pubblicità e Z. hanno resistito con controricorso; a loro volta hanno svolto ricorso incidentale sulla base di quattro mezzi, ed hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

A)Ricorso principale.

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14, 22, artt. 156, 157 e 160 c.p.c., in quanto il giudice di pace non ha considerato che la notifica dei verbali d’infrazione e delle ordinanze-ingiunzione era da ritenere regolare, perchè effettuata in via (OMISSIS), sede della filiale sempre indicata dai contribuenti, come anche risultava persino dalla visura camerale. Del resto, ove in ipotesi avesse potuto riscontrarsi un vizio, questo sarebbe da ritenere comunque sanato, non solo perchè determinato dal soggetto che vi aveva dato causa, ma perchè aveva raggiunto comunque lo scopo suo proprio, consentendo alla parte di approntare la difesa.

Il motivo è fondato.

La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario o dell’ordinanza- ingiunzione – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, comporta l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per quelle, quale logica necessità. Di conseguenza nella specie la proposizione del ricorso dei contribuenti produceva l’effetto di sanare la pretesa nullità della notificazione dei verbali d’infrazione e delle ordinanze per il raggiungimento dello scopo degli atti, ex art. 156 cod. proc. civ.. A maggior ragione poi tale sanatoria ben operava, atteso che il conseguimento dello scopo era avvenuto prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 590 del 13/01/2006; Sez. U, n. 19854 05/10/2004).

Peraltro si trattava di indirizzo fornito dagli stessi ricorrenti in diversi atti che al riguardavano, e che concernevano una filiale o agenzia, che comunque era legata da un rapporto organico con la società incisa.

Inoltre va rilevato che in genere la notificazione dell’ordinanza- ingiunzione, per le cui forme la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 3, rinvia all’art. 14, non è requisito di perfezione dell’atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l’opposizione giudiziale di cui all’art. 22, comma 1. La mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l’efficacia dell’atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di decadenza per l’opposizione. Ne consegue che qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza dell’ordinanza ingiunzione, anche, come nella fattispecie, attraverso una consegna informale dell’atto, intenda impugnarla davanti al giudice, non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l’invalidità della notifica (V. pure Cass. Sentenze n. 11234 del 07/11/1998, n. 2852 del 1996).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 c.c., in relazione all’art. 145 c.p.c., giacchè il decidente non ha considerato che, anche se la sede della società era a (OMISSIS) in via (OMISSIS), tuttavia doveva tenersi conto pure della filiale di (OMISSIS), e cioè quella posta proprio in via (OMISSIS), in cui la contribuente società aveva un centro di interessi e di gestione di affari; del resto questa era stata sempre indicata ai fini dei rapporti con l’ente territoriale locale.

La censura va condivisa.

In tema di notificazione alle persone giuridiche, deve considerarsi valida quella eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzichè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell’art. 145 cod. proc. civ., la disposizione di cui all’art. 46 cod. civ., comma 2, secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest’ultima (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2671 del 10/02/2005, n. 3620 del 2004).

3)11 terzo e quarto motivo rimangono assorbiti, attenendo a questioni di merito.

Ricorso incidentale.

Con i motivi addotti a sostegno del ricorso incidentale i ricorrenti per incidente, più che dedurre censure contro la sentenza impugnata, ripropongono le stesse doglianze ed argomentazioni addotte col ricorso introduttivo, tra cui quelle di merito non esaminate dal giudice di prime cure, perchè ritenute assorbite, e che in questa sede non possono essere delibate, ma lo devono essere da parte di quello di merito.

Ne deriva che il ricorso principale va accolto per quanto di ragione, e quello incidentale va dichiarato assorbito, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo, con rinvio al giudice di pace di Milano, altro decidente, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese del giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale per quanto di ragione;

dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Milano, altro decidente, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

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