Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4593 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9638/2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato Z.Z., che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Commissario in carica pro tempore Dott.

T.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI,

che la rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona della Dott.ssa

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 22694/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 10 motivo di

ricorso, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato PASQUALE VARI’.

Fatto

ATTI DI CAUSA

R.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito circa l’ammissibilità dell’opposizione ad una cartella di pagamento relativa ad una infrazione al codice della strada, ha confermato la mancata prova della notifica alla ricorrente del verbale di accertamento, presupposto alla cartella di pagamento, ed ha conseguentemente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’intimata. Il Tribunale, per quel che è ancora di interesse in questa sede, ha rilevato che l’opponente non aveva provato la tempestività dell’opposizione ed ha conseguentemente rigettato l’appello, compensando le spese.

Avverso la sentenza la R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, Equitalia Sud S.p.A. che presenta anche memoria e Roma Capitale.

La causa, affidata alla camera di consiglio di questa Sezione, in data 9/7/2018, era stata rinviata, con ordinanza interlocutoria n. 20130 del 12/3/2018, in attesa della decisione di questa Corte a Sezioni Unite relativa alla procedibilità del ricorso redatto in forma informatica, sottoscritto con firma digitale e notificato alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata, prodotta in forma cartacea senza che la copia analogica del ricorso allegata al fascicolo fosse corredata da sottoscrizione autografa e attestazione di conformità, al pari delle copie analogiche depositate, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

A seguito di tale rinvio e dell’intervenuta decisione di questa Corte sul tema indicato, la causa è stata fissata per la decisione alla odierna pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre dare atto che le parti resistenti, costituendosi in giudizio, non hanno disconosciuto la conformità all’originale della copia informale del ricorso, sicchè il medesimo ricorso appare procedibile secondo quanto sancito dalla sentenza di questa Corte, a S.U., n. 22438 del 24/9/2018.

Si procede, pertanto, all’esame dei motivi.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente solleva violazione e/o falsa applicazione del codice di rito in relazione inter alia al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di intangibilità del giudicato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Assume che, avendo il Giudice di primo grado dichiarato l’ammissibilità della domanda proposta e non essendo stato il relativo capo di sentenza impugnato, avendo essa appellante presentato gravame sulla sola statuizione delle spese di lite, il capo di sentenza relativo all’ammissibilità è passato in giudicato non essendovi stato sul punto alcun appello incidentale.

1.1 Il motivo è fondato. La fattispecie in esame è del tutto sovrapponibile ad altre pronunce che, rilevato che l’impugnazione della sentenza di primo grado aveva avuto ad oggetto il solo regime delle spese di lite, ne ha dedotto la formazione del giudicato implicito sull’ammissibilità dell’opposizione e la sua rilevabilità anche d’ufficio. Sul punto, proprio in tema di opposizione a cartelle esattoriali relative a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che in fattispecie del tutto sovrapponibili, ha statuito che il rilievo dell’esistenza di un giudicato interno inibisce anche l’esame sulla tempestività dell’opposizione (Cass., 10/7/2018 n. 18085; Cass., 13/7/2017 n. 17233; Cass., 15/5/2018 n. 11764).

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – censura la sentenza per aver ritenuto che il ricorso dovesse essere proposto entro il termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, anzichè nella forma dell’opposizione all’esecuzione, in quanto in assenza di atti prodromici, quale in primis il verbale di accertamento della violazione delle norme del codice della strada, la procedura da seguire doveva ritenersi quella dell’art. 615 c.p.c., avendo la ricorrente, solo in via subordinata, chiesto l’accertamento dell’invalidità della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

3. Con il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per non avere la sentenza pronunziato sul principale motivo di appello relativo alla statuizione di compensazione delle spese di lite in presenza di accoglimento dell’opposizione.

2-3 I secondo ed il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA