Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4593 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9723-2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di (OMISSIS), QUESTURA di (OMISSIS);

– intimate –

avverso il decreto R.G. 6010/2019 del GIUDICE DI PACE di TARANTO, del

28/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza depositata il 31-12-2019 il Giudice di Pace di Taranto ha respinto il ricorso di S.S., cittadino della Costa d’Avorio, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di (OMISSIS), emesso in data 3-10-2019, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), e successive modifiche, per essere egli entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura e della Questura di (OMISSIS), che sono rimasti intimati.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in particolare per non avere il Giudice di pace esaminato le sue censure, consistenti sostanzialmente nell’invocare il suo diritto a rimanere nel territorio nazionale fino all’epilogo della sua domanda di asilo, anche in considerazione della sua forte integrazione sociale in Italia e della pericolosità della zona da cui proveniva.

3.1. Con il secondo motivo deduce che esiste una condizione ostativa al rimpatrio, ossia la precaria situazione di sicurezza del suo Paese, e che la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente. Rileva che l’espulsione disposta dal Prefetto di (OMISSIS) conseguiva al rigetto della sospensiva da parte del Tribunale di Bari sez. Immigrazione, il cui decreto di rigetto della sua domanda di protezione internazionale era stato impugnato in cassazione (R.G. n. 20364/2019 – cfr. pag. n. 2 del ricorso) ed era pendente.

3.2. Con l’ultimo motivo si duole del rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari, essendo il ricorrente ex lege ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. Il ricorrente, invocando il proprio diritto a restare in Italia fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, si duole della mancanza di motivazione sui motivi di opposizione proposti avverso il decreto di espulsione e, quindi, della mancata considerazione della sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria, rigettata dal Tribunale di Bari con decreto impugnato in cassazione (ricorso recante il numero di R.G. 20364/2019).

Il decreto di espulsione è del 3-10-2019, successivo al decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale del Tribunale di Bari, e lo stesso ricorrente dà atto che non era stata concessa la sospensiva, trovando applicazione nella specie, ratione temporis, il D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 47 del 2017. La cessazione dell’effetto sospensivo, in caso di rigetto del ricorso, “con decreto anche non definitivo” del Tribunale, è stata, infatti, espressamente prevista dal D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, entrata in vigore il 18/04/2017 (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal citato D.L., art. 6, comma 1, lett. g)), previa abrogazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 (cfr. Cass. n. 12206/2020).

Dunque, nella specie la domanda di protezione internazionale è stata presentata in data anteriore al decreto di espulsione, l’effetto sospensivo correlato alla pendenza del giudizio sulla domanda di protezione internazionale era cessato con la pronuncia di rigetto di primo grado, applicandosi ratione temporis il cd. Decreto Minniti, e, peraltro, nelle more del presente giudizio di cassazione, la domanda di protezione internazionale ed umanitaria del ricorrente è stata definitivamente respinta, atteso che il ricorso R.G. 20364/2019 avverso il decreto del Tribunale di Bari del 27-6-2019 è stato rigettato da questa Corte con ordinanza n. 21259/2020 depositata il 5-10-2020.

Dalle considerazioni suesposte consegue che il ricorrente non era inespellibile a causa della pendenza del giudizio di cui si è detto, essendo intervenuta, prima dell’emissione del decreto espulsivo, la pronuncia giudiziale di rigetto di primo grado non sospesa, dovendosi così correggere ed integrare la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e in ogni caso i motivi di ricorso, tutti correlati all’invocato “diritto di asilo”, definitivamente accertato come insussistente, non hanno ora più alcun fondamento.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. Ordinanza n. 10487/2020) l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese di lite, stante la mancata costituzione della Prefettura di (OMISSIS) e della Questura di (OMISSIS).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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