Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4592 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ETSCHTAL SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24

presso lo studio dell’Avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato MULSER ALFRED giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

BOLZANO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 2^ GRADO

di BOLZANO, depositata il 05/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dalla società contribuente sopra indicata avverso l’avviso di rettifica concernente l’IVA per il 1995. La C.T.P. accoglieva il ricorso; la C.T.R., invece, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio confermando i rilievi contenuti nell’atto impositivo per: a. omessa fatturazione di operazioni non imponibili, limitatamente ad Euro 1.005.375,00, stanti le prove gravi, precise e concordanti di spostamento della relativa fatturazione su soggetti in regime agevolato; b. imposta non dichiarata a debito per fatturazione a ditte estere mancanti del codice identificativo; c. IVA indebitamente detratta su costi per utenza telefonica.

Avverso detta sentenza, la società ricorre per cassazione sulla base di sei motivi. La parte erariale non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo – con il quale la società lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e nullità della sentenza, per omessa indicazione delle richieste delle parti – è infondato, dovendosi ribadire che l’omessa trascrizione delle richieste delle parti in sentenza ne importa la nullità soltanto quando le suddette richieste non siano state esaminate, di modo che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulti – come nella specie – che le conclusioni sono state esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. 20469/05; 4079/05; 13785/04; 1170/04; 14095/02;

5024/02; 4240/99).

Si rivela infondato anche il secondo motivo, in quanto, procedendo alla determinazione della pretesa erariale, la C.T.R. non ha violato il principio costituzionale della ripartizione dei poteri dello Stato, nè il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2, 7, 18, 19, 47 e 53, e artt. 61 e 112 c.p.c., dato che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma alla pronunzia di una decisione di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, il quale ravvisi, come nella specie, l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve, nè può, limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti (Cass. 25376/08; 17127/07; 11212/07; 7791/01; 4280/01). La censura si rivela, inoltre, inammissibile, per violazione del criterio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, nella parte in cui deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., senza specificare in cosa consisterebbe la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e non potendo questa desumersi dalla mancata richiesta dell’Ufficio di rettifica parziale dell’atto impositivo; in ogni caso non è la società la parte interessata a far valere tale profilo di asserita nullità dell’impugnata decisione.

Anche la terza censura non merita accoglimento, non sussistendo la dedotta violazione di legge, nè il lamentato vizio motivazionale, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 – richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53 -, che disciplina il deposito in segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso mediante consegna o spedizione a mezzo dei servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa d’inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell’appellante, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice. Ne deriva che, da un lato, la ricorrente infondatamente ripropone la propria “lettura” di detta disposizione, assumendo che il ricorso sarebbe stato inammissibile mancando la descritta dichiarazione di conformità; dall’altro assume l’erroneità della motivazione perchè avrebbe ritenuto imprescindibile l’accertamento in concreto della conformità, in armonia con il riferito orientamento giurisprudenziale, ma non ha tenuto conto che la stessa eccezione proposta al giudice di appello non era incentrata su tale mancata conformità, nè che il riscontro in concreto, oltre che non specificamente richiesto, non era stato neanche reso possibile proprio dalla parte privata, che, ove avesse voluto provare detta circostanza, avrebbe dovuto produrre detto originale in giudizio, in base ai normali criteri di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.).

Privo di pregio si rivela anche il quarto motivo, con cui la società deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., per avere la C.T.R. ritenuto ammissibile l’appello dell’Ufficio privo dell’indicazione di motivi specifici e della richiesta di riforma. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, infatti, fa dipendere l’inammissibilità dell’appello – per la parte che qui interessa – da una duplice alternativa, costituita dalla mancanza oppure dall’assoluta incertezza circa i motivi specifici dell’impugnazione (Cass. 6473/02; v. anche Cass. n. 1574/05 e 1224/07). Nella specie la motivazione dell’appello, come rilevato dalla C.T.R., esiste e, pur sinteticamente, indica le ragioni per cui la sentenza di primo grado viene impugnata e contesta alla C.T.P. la mancata analisi del materiale probatorio; essa, inoltre, non è “assolutamente” incerta, e la richiesta di riforma della sentenza di primo grado è univocamente desumibile dalla invocata declaratoria di ritenere “valide e legittime le contestazioni contenute nell’avviso di rettifica impugnato con il ricorso introduttivo”.

Si rivela privo di pregio anche il quinto motivo, con cui la società lamenta omessa, insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione su punto decisivo, in rel. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. non tenuto conto della sentenza di assoluzione del giudice penale che ha deciso sugli stessi fatti oggetto del presente giudizio. Infatti, la ricorrente lamenta, inammissibilmente, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la C.T.R. non abbia neanche menzionato la sentenza assolutoria del G.U.P di Bolzano nei confronti del l.r. della società e da questa prodotta in secondo grado, mentre l’omissione di siffatta pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, perciò, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero – come nella specie – quale vizio della motivazione (Cass. n. 24856/06; 1701/06; 19976/05; 20076/04;

14003/04; 9707/03). Ciò senza contare, comunque, che “nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Ufficio ha promosso l’accertamento, ma può essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova (Cass. 12 marzo 2007 n. 5720; Cass. 6 febbraio 2006 n. 2499; Cass. 24 maggio 2005 n. 10945; Cass. 22 maggio 2003 n. 8102; Cass. 13 gennaio 2003 n. 314;

Cass. 21 giugno 2002 n. 9109; Cass. 29 novembre 2001 n. 15207).

Non coglie nel segno neanche il sesto motivo, con cui la società deduce omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su punto decisivo, per avere la C.T.R. confermato la tesi dell’amministrazione circa l’interposizione fittizia degli intermediari e, quindi, ritenuto legittima la relativa ripresa a tassazione. Infatti, la C.T.R. ha esposto in motivazione otto elementi, considerati gravi, precisi e concordanti, che giustificano la presunzione d’inesistenza dei rapporti con gli intermediari:

legami di parentela di questi con il l.r. della società;

indisponibilità, da parte loro, di una struttura aziendale;

agevolazioni (imposta sostitutiva e esenzione dalle scritture contabili) di cui si sono avvalsi; addebito delle provvigioni ad operatori esteri già clienti della società; importi rilevanti delle stesse, superiori all’utile sociale; ignoranza degli operatori esteri sulla necessità di effettuare pagamenti distinti per le auto e per la provvigione; le vendite attraverso intermediari avevano fatto registrare, nella maggior parte dei casi, una perdita, mentre per quelle dirette era stato conseguito un utile; le copie delle fatture rinvenute all’estero ed emesse da uno degli intermediari erano diverse nella descrizione dei servizi da quelle rinvenute presso il domicilio fiscale in Italia dell’intermediario.

Avverso questo congruo apprezzamento delle risultanze di causa, immune da vizi logici e giuridici, la ricorrente si è limitata a fornire una diversa ricostruzione di alcuni degli elementi indiziari, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, chiedendo, in sostanza un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 17486/02; 7021/99; 3723/96). Invero, il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le risultanze processuali, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. 4770/06; 14304/05). Quindi, la censura non coglie nel segno, perchè la parte in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre le sue tesi difensive, già esposte in sede di merito e disattese dal giudice del riesame, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa nella sentenza impugnata, ma deve evidenziare la intrinseca contraddittorietà del ragionamento e delle argomentazioni logiche e tecniche seguite per giungere al rigetto della domanda (Cass. n. 17402/03; 11098/00). Non sussiste, invero, la dedotta contraddittorietà della motivazione, in quanto il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Esso, pertanto, non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi, come nella specie, non già più proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice della sentenza impugnata e da quello penale (Cass. n. 2427/04; 14767/07).

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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