Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4592 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9712-2009 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Cav. G.L.,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIRRELLI ANTONIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 18/01/08, depositata il 14/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.F. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irap e Addizionale Irpef relativi al 1998, la C.T.R. Puglia riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando che l’accertamento fondato sui parametri è assimilabile ad un accertamento analitico, per cui “il maggior ricavo risultante dall’applicazione dei parametri costituisce una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell’Amministrazione”, con la conseguenza che “l’accertamento contiene in sè, ex lege, la motivazione, il che comporta l’inversione dell’onere della prova”.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d) in combinato disposto con la L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 183 e 184 e con il D.P.R. n. 570 del 1996, art. 2 il ricorrente rileva che, in caso di accertamento fondato su parametri, spetta all’Amministrazione dimostrare la corretta scelta e applicazione dei parametri, non essendo essa legittimata ad emettere accertamento solo sulla base del mero scostamento dei ricavi dichiarati dalle risultanze dell’applicazione dei parametri e non potendo assolvere al proprio onere probatorio con la semplice indicazione dei valori risultanti dall’applicazione dei parametri.

La censura è manifestamente fondata, nei limiti e nei termini che seguono.

Invero, l’affermazione dei giudici d’appello secondo la quale il maggior ricavo risultante dall’applicazione dei parametri costituisce una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell’Amministrazione non può ritenersi corretta alla luce del recente arresto delle SU di questa Corte le quali, con sentenza n, 26635 del 2009, hanno affermato che la procedura, di accertamento tributario standardizzato mediante 1 ‘applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, il quale, in tale sede, ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Le sezioni unite hanno ancora specificato che l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto – da dimostrarsi dall’ente impositore – quanto la controprova offerta dal contribuente (che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa), potendo l’Ufficio motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards” esclusivamente nell’ipotesi in cui dia conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante rituale invito.

Il secondo motivo (col quale si deduce difetto di motivazione dell’atto di accertamento nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata) è inammissibile, quanto alla dedotta carenza di motivazione dell’avviso opposto, innanzitutto (e prescindendo da ogni altra possibile considerazione anche in ordine al vizio denunciato in proposito) per difetto di autosufficienza (non risultando riprodotto in ricorso il contenuto dell’avviso della cui motivazione di cui si discute) e per inadeguatezza del relativo quesito di diritto, che non adempie alla propria funzione (che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare), è formulato in maniera generica ed inadeguata ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo e in ogni caso non contiene le indicazioni necessarie a consentire una risposta utile alla definizione della controversia (v. tra le altre Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

Quanto al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, il motivo risulta inammissibile per mancanza dell’illustrazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008). Nella specie infatti, in luogo della illustrazione prescritta, risulta formulato un quesito di diritto (incongruo per il vizio denunciato), nel quale peraltro ci si lamenta genericamente della mancata valutazione di prove documentali non meglio specificate (nè peraltro riportate in ricorso nel rispetto del principio del contraddittorio). A tale proposito, è appena il caso di sottolineare che l’illustrazione di cui al citato art. 366 bis deve sempre avere ad oggetto (non più una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo l’illustrazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., ma, ancor prima, l’individuazione e indicazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivazione risulti viziata nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo dei suddetti fatti.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e il secondo dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice, che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto affermato in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra riportato, nonchè a disporre anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla C.T.R..

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA