Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4592 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/02/2017),  n. 4592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26735/2010 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI LEVII 29,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CARMELO FRANCO, rappresentata

e difesa dall’avvocato RAFFAELE FIORESTA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GABRIELLA MARIA CELESTINO, ANNA MARIA

PALADINO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR DI CATANZARO, in persona del responsabile del

contenzioso e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER con procura notarile del Not. Dr.

S.I.A. in (OMISSIS);

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 44/2010 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 05/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MIRIGLIANI per delega

dell’Avvocato PALADINO che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. N.C. impugnava il provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria emesso dalla concessionaria ETR S.p.A. il 7 settembre 2006 e comunicato il 29 settembre 2006 sul presupposto del mancato pagamento di cartelle afferenti TARSU per l’anno 1996, sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981, per gli anni 1997 e 1988 e tassa di iscrizione all’ordine degli avvocati di Catanzaro per l’anno 2003. La commissione tributaria provinciale di Catanzaro dichiarava il ricorso inammissibile e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Calabria sul rilievo che la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria non costituiva atto impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, trattandosi di credito derivante, tra l’altro, dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, di talchè la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a sette motivi. Si è costituito in giudizio con controricorso il Comune di Catanzaro. Equitalia Sud s.p.a., società incorporante Equitalia ETR s.p.a., si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

3. Con memoria del 25 gennaio 2017 la contribuente ha comunicato che in data 8 marzo 2013 Equitalia Sud s.p.a. ha comunicato di aver provveduto a richiedere la cancellazione dell’ipoteca iscritta per il che era cessata la materia del contendere.

4. Rileva la Corte che, a seguito del provvedimento adottato da Equitalia Sud s.p.a., è venuto meno l’interesse della ricorrente al ricorso e da ciò deriva l’inammissibilità del medesimo. Le spese processuali si compensano in ragione del motivo che ha dato luogo all’inammissibilità.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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