Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4592 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13767-2018 proposto da:

FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, in persona del

Presidente pro tempore B.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. BERTOLONI N 35, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO CAPPELLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO ACHILLE MIRRI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CREMONA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO BOCCALINI;

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE VAL PADANA, in persona del Direttore

Generale Dott. M.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE TIZIANO 108, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTA

FACCIOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1461/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS (d’ora innanzi, per brevità, “la Fondazione”) convenne dinanzi al Tribunale di Cremona l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona (oggi Agenzia di Tutela della Salute – ATS; d’ora innanzi, per brevità, “la ATS”) e il Comune di Cremona, esponendo che:

-) ebbe ricoverata, nella struttura da essa gestita, F.G. dal dicembre del 2004 a marzo del 2009;

-) nè la degente, nè il di lei figlio P.M. (il quale aveva garantito l’adempimento dell’obbligazione della madre) adempirono esattamente l’obbligo di pagamento delle rette di degenza;

-) l’escussione del loro patrimonio fu infruttuosa, e comunque era divenuta ormai impossibile, essendo deceduti entrambi i debitori.

Chiese pertanto condannarsi la ATS in via principale, o il Comune in via subordinata, al pagamento delle rette di degenza dovute per i seguenti periodi:

-) in via principale, dal 19.9.2005 al 11.3.2009;

-) in via subordinata, dal 20.6.2007 all’11.3.2009.

Nell’atto di citazione la Fondazione precisò di avere già introdotto dinanzi al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, un giudizio nei confronti del Comune e della ATS, che si era concluso con una sentenza la quale:

-) nei confronti della ATS, aveva rigettato la domanda sul presupposto che alla paziente erano state fornite prestazioni di assistenza, e non di cura, al cui rimborso la ATS non era dunque tenuta;

-) nei confronti del Comune, rigettò la domanda sul presupposto che l’obbligo per il Comune di pagamento della retta sussisteva solo per i pazienti indigenti, e tale non era F.G..

Tale giudizio celebratosi dinanzi al TAR aveva ad oggetto il pagamento delle rette di degenza dovute per il periodo dal 1.4.2005 al 31.5.2007.

2. Ambedue gli enti convenuti, costituendosi, eccepirono l’esistenza del giudicato esterno rappresentato dalla suddetta sentenza del giudice amministrativo, e negarono comunque di essere tenuti a qualsiasi pagamento.

3. Con sentenza 19 settembre 2013 il Tribunale di Cremona accolse la domanda nei confronti della ATS, e la condannò al pagamento in favore della Fondazione della somma di Euro 37.916,20, oltre accessori.

Il Tribunale ritenne che la sentenza del TAR pronunciata fra le stesse parti aveva avuto ad oggetto unicamente il pagamento delle rette dovute per il periodo da settembre 2005 a dicembre 2006, e che pertanto i crediti maturati dalla Fondazione per le rette dovute successivamente a tale periodo non erano coperte da giudicato, “dal momento che la causa radicata (dinanzi al TAR) presentava diverso petitum sostanziale”.

Aggiunse il Tribunale che le prestazioni rese alla paziente nel suddetto periodo avevano natura prevalentemente sanitaria, e di conseguenza dovevano essere rimborsate dalla ATS.

4. La sentenza venne appellata dalla ATS in via principale e dalla Fondazione in via incidentale condizionata.

Con sentenza 20 novembre 2017 n. 1461 la Corte d’appello di Brescia accolse il gravame principale della ATS e rigettò quello incidentale condizionato proposto dalla Fondazione nei confronti del Comune di Cremona.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

-) la domanda proposta dalla Fondazione dinanzi al TAR e quella proposta dinanzi al Tribunale di Cremona avevano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico;

-) era irrilevante la circostanza che, nel giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, la fondazione avesse chiesto il pagamento delle rette di degenza dovute per un periodo successivo rispetto a quello oggetto del giudizio dinanzi al TAR, dal momento che “in epoca successiva (alla sentenza del TAR non) sono intervenuti seri mutamenti in pejus della condizione della ricoverata”;

-) tale circostanza risultava da una “relazione di aggiornamento” datata 20 giugno 2012, depositata dalla Fondazione attrice, la quale “riporta un quadro di patologie del tutto identico” a quello avuto presente dal TAR nella sua decisione;

-) pertanto, non essendovi prova di un mutamento del quadro clinico della paziente, rispetto a quello preso in esame dal TAR, doveva continuare a ritenersi che le prestazioni erogate in suo favore dalla fondazione erano state di natura prevalentemente assistenziali;

-) del pari doveva essere rigettata la domanda proposta dalla Fondazione nei confronti del Comune in via subordinata, poichè la Fondazione non aveva fornito la prova che il proprio credito non potesse essere soddisfatto aggredendo il patrimonio relitto dalla paziente.

Dopo aver compiuto questi accertamenti di merito, la Corte d’appello nondimeno concluse che le domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dovevano essere dichiarate “improponibili, stante la preclusione derivante da giudicato esterno costituito dalla sentenza del TAR”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Fondazione con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso tanto il Comune di Cremona quanto la ATS; la seconda ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la Fondazione lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c..

Deduce che il giudizio celebrato dinanzi al TAR, e quello introdotto dinanzi al Tribunale, avevano ad oggetto domande diverse, perchè diversi erano i periodi di ricovero per i quali, nei due giudizi, si era chiesto il pagamento delle rette di degenza. Di conseguenza la decisione del giudice amministrativo non poteva sortire alcun effetto di giudicato nel presente giudizio.

1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

Come già detto, la Corte d’appello pur richiamando formalmente l’esistenza di un giudicato esterno, ha comunque accertato in punto di fatto con ampia motivazione (pagine 9 e 10 della sentenza) che anche dopo il 2007 le prestazioni erogate dalla Fondazione in favore della paziente erano prestazioni principalmente assistenziali, e non già sanitarie.

Tale accertamento è avvenuto in concreto, esaminando i documenti prodotti, e non già in astratto ed in via ipotetica.

Il dispositivo della sentenza d’appello è dunque conforme a diritto, giacchè ha rigettato la domanda dopo aver accertato che:

-) la ATS non era debitrice, perchè le prestazioni erogate erano assistenziali e non terapeutiche;

-) il Comune non era debitore, perchè non vi era prova della indigenza della paziente, nè della incapienza del suo patrimonio.

Pertanto, anche ad ammettere che la Corte d’appello abbia violato le regole che disciplinano gli effetti del giudicato, in ogni caso la ulteriore ratio decidendi adottata dal giudice del gravame era di per sè idonea a sorreggere la pronuncia di rigetto, e per di più fondata su un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “in tema di valutazione delle risultanze istruttorie”, nonchè il “vizio di motivazione” riguardante un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto “non prevalenti” le prestazioni sanitarie effettuate, in favore della paziente, dalla Fondazione. La ricorrente deduce che la Corte d’appello ha erroneamente trascurato di considerare la cartella clinica da essa depositata nel primo grado di giudizio, ed allegata alla seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Afferma che da quella cartella “emergevano in modo analitico (…) gli interventi di natura prevalentemente sanitaria” effettuati dal 1 settembre 2007 in poi, e che di conseguenza erroneamente la Corte d’appello qualificò come “assistenziali e non terapeutiche” le prestazioni da essa erogate in favore della paziente.

2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto con esso non viene censurato l’omesso esame di un “fatto decisivo”, ma l’omesso esame di un mezzo di prova e, più in generale, la valutazione complessiva dei materiali istruttori.

Ma le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per quanto già detto, nè la sentenza impugnata può dirsi totalmente carente di motivazione; nè l’eventuale non adeguata valutazione della cartella clinica può dirsi “omesso esame” d’un fatto. Il “fatto materiale” costitutivo della pretesa della ricorrente era infatti costituito dall’avere somministrato prestazioni di cura a F.G., e tale fatto è stato esaminato dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuto non provato. Lo stabilire, poi, se tale conclusione fu coerente col materiale istruttorio raccolto è questione che esula dal perimetro del sindacato di legittimità demandato a questa Corte.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della oggettiva controvertibilità delle questioni dibattute e dell’esito alterno dei giudizi di merito.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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