Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4591 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4591 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA

sul ricorso 11163-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CARDOLA SAETAC, domLciliato in ROMA DT ZZA CAVOUR
2318

presso la cancelleria delle CORTE LI CASBAZIOR
rappresentato e difeso dall’Avvocato ALBONSO PAPMIERI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 13/2013 della COMM.TRIB.PEG. di
NAPOLI, depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/02/2018

consiglio del 23/01/2018 dal Conialiere Dott. MILENA

BALSAMO.

Fatto
§1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente
Gaetano Cardola dell’avviso di liquidazione dell’Ufficio del Registro di Napoli
avente ad oggetto l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza
dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto per notar
Pezzullo di Napoli del 19.12.2005. Il contribuente ha opposto che il superamento

dipeso da causa di forza maggiore costituita dall’occupazione abusiva del custode
che non aveva inteso rilasciare l’immobile neppure a seguito delle procedure
giudiziali instaurate (procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., istanza di
sequestro; giudizi ordinari).
2. La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla C.T.R. della
Campania, che accoglieva l’appello interposto dal contribuente.
In particolare, la C.T.R., ricordato che il contribuente aveva chiesto il
trasferimento di residenza nel Comune di Ischia, entro i prescritti diciotto mesi,
ma che l’istanza gli era stata «rifiutata dal Comune. in quanto l’immobile
acquistato era abitato dall’occupante», riteneva che al contribuente dovesse
essere comunque riconosciuto il diritto all’agevolazione perché «era stato per
impossibilità che non aveva potuto effettuare ciò che voleva nei termini».
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.

Considerazioni di Diritto

§ 2.1 Con un unico motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione
dell’art. 1 della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. e violazione di motivazione ex art.. 360 n. 5, rilevando la non ricorribilità
all’esimente della forza maggiore per il mancato rispetto dei termini di adibizione
dell’immobile a prima abitazione.
§ 2.2. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo perché rivolto,
nonostante la censura di violazione di legge, a contestare l’accertamento di fatto
compiuto dalla C.T.R. in ordine all’esistenza della causa di forza maggiore
i

del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato era

consistente nella «impossibilità» di ottenere il rilascio dell’abitazione acquistata
in Comune di Cesoie d’Ischia.
L’eccezione è tuttavia infondata atteso che i fatti, in particolare il tardivo
rilascio dell’immobile, sono inter partes pacifici. Soltanto si controverte se la
concreta fattispecie rientra in quella astratta della causa della forza maggiore
che consente di mantenere il beneficio pur in caso di tardivo trasferimento di

la regola giuridica della causa di forza maggiore.
§ 2.3. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell’orientamento di
questa Corte per cui, “ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale
connessa all’acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza
(o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero – nella
previsione di cui alla L n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato
dalla L n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 – che si impegni, in seno all’atto
d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. La
realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un
elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e
provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto
e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio
perchè inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione
va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e
cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non
imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità
dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al
mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile”
(Cass. 22002/14; conf. Cass. 2552/03).
Detto orientamento è stato di recente ribadito, con la precisazione che “in
tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è consentito il
mantenimento dell’agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza
nel comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente – di forza
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residenza e cioè se al mancato rilascio dell’occupante “abusivo” possa applicarsi

maggiore, istituto il cui ambito applicativo non è limitato alle sole obbligazioni’
(Cass. 13148/16, 864/16).
Si premette che – pur nella consapevolezza di pronunce di segno contrario
(v. Cass. 2616/16) – questa Corte di legittimità ha in numerose occasioni
affermato il principio, che qui si condivide e riafferma, per cui, in materia di
agevolazioni per l’acquisto della ‘prima casa’, il trasferimento della residenza nel

facere del contribuente a fronte dell’ottenimento del beneficio fiscale da parte
dell’ordinamento.
Sicchè, come avviene appunto nell’ambito obbligatorio, anche nella materia
in esame deve, fatta ovviamente salva la valutazione della fattispecie concreta,
attribuirsi generale rilevanza alle cause esimenti della responsabilità per
inadempimento; quali sono la forza maggiore (ex multis: Cass. nn. 5015/15;
13177/14; 7067/14; 28401/13; 26674/13; 14399/13) o il fortuito.
A completamento di tale principio, è poi la stessa giurisprudenza ad avvertire
la necessità di ricondurre nella nozione ‘comune’ di forza maggiore un evento
reso tipico dall’essere imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da
sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà
dell’acquirente (nella specie riferita all’adempimento del suddetto obbligo di
trasferire la residenza nel termine di legge); la cui condotta non realizzativa del
dichiarato presupposto dell’agevolazione risulta, per tali ragioni, in definitiva a
lui non imputabile, neppure a titolo di colpa al contribuente (Cass. 2016
n.13346; Cass. sez. II n. 17871 del 2003; Cass. sez. III n. 845 del 1995).
Va detto che analoga conclusione varrebbe comunque pur a fronte della
qualificazione del comportamento del contribuente come onere, e non come
obbligo di prestazione. Posto che anche in tal caso la forza maggiore, pur non
incidendo su un vero e proprio adempimento, si porrebbe comunque quale
evento impeditivo – non imputabile – dell’attuazione della volontà dell’onerato;
e, con ciò, dell’integrazione della situazione fattuale alla quale l’ordinamento
ricollega l’agevolazione.
§. 2.4 Infine, la causa di forza maggiore va correlata non all’impossibilità
obiettiva di trasferire la residenza in qualsiasi altro immobile sito del comune di
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comune di ubicazione dell’immobile costituisce un vero e proprio obbligo di

destinazione, bensì proprio nel medesimo immobile acquistato con il beneficio;
venendo quest’ultimo accordato sul presupposto che l’acquirente si impegni ad
andare ad abitare, come ‘prima casa’, nell’immobile in questione, e non in
qualsivoglia altro purché sito nello stesso comune. Da ciò si argomenta che,
nell’ambito della ratio agevolativa, la previsione che consente il mantenimento
del beneficio anche in presenza del trasferimento della residenza in un immobile

quest’ultimo, opera a favore e non contro il contribuente; sicché deve ritenersi
che essa non ponga a carico di questi un onere aggiuntivo e riparatore, costituito
dal reperimento di un altro immobile nel medesimo comune in caso di
sopravvenuta ed imprevedibile indisponibilità di quello acquistato come prima
casa( Cass. n. 8351 del 2016).
Si ritiene pertanto di dover ribadire quanto anche recentemente affermato
da questa Corte di legittimità, secondo cui, ammessa la rilevanza di un evento
di forza maggiore obiettivamente impeditivo dei programma di trasferimento
della residenza nel termine prefissato: “tale evento può essere ragionevolmente
individuato anche nell’impossibilità di utilizzare proprio l’immobile acquistato,
con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente intendeva
trasferirsi; cosicché la sopravvenienza di un impedimento oggettivo,
imprevedibile e inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente
nell’immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la
decadenza dall’agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi
comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo
comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l’immobile
acquistato col beneficio fiscale” (Cass.864/16, ord.; in termini Cass. 2777/16).
§.2.5 Tornando alla vicenda che ci riguarda, la circostanza sulla quale la
contribuente fonda la sua difesa, cioè l’allegazione di una causa di forza
maggiore (l’occupazione da parte di terzi) che ha impedito di abitare l’immobile
destinato a prima casa entro diciotto mesi dall’acquisto, è irrilevante, in quanto
preesistente all’atto di trasferimento immobiliare.
Il contribuente incorre nella decadenza dall’agevolazione, qualora l’evento
dedotto sia dovuto a causa di forza maggiore preesistente rispetto alla stipula
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diverso da quello acquistato, sebbene ubicato nel medesimo comune di

dell’acquisto: del resto, colui che acquista un immobile occupato si espone ai
ritardi resi necessari dal dover intraprendere procedimenti giudiziali finalizzati al
rilascio ( Cass. 2015/25437; Cass. 2005/ 2266).
Nel caso in esame, difetta chiaramente il presupposto della posteriorità
(rispetto all’atto) ed imprevedibilità dell’impedimento, in considerazione
dell’occupazione dell’immobile acquistato già al momento del rogito ( Cass. 2017

Ne segue l’accoglimento del ricorso e non essendo necessari accertare
ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
presentato dal contribuente contro l’avviso di liquidazione.
§ 4. Nella specialità delle questioni trattate, anche tenuto conto di un
contrapposto orientamento giurisprudenziale, debbono farsi consistere le ragioni
che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase grado.

P.Q. M
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel
merito, respinge il ricorso del contribuente; compensa integralmente le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
23.01.2018

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