Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4591 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9173-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DEL FABRO FRANCESCO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 140/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE dell’8/11/07, depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Del Fabro Francesco (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso Irpeg relativo al 19 98, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente.

2. Il primo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per mancato rilievo dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, notificato oltre il termine di cui alla citata disposizione) risulta manifestamente fondato, posto che dagli atti (correttamente depositati unitamente al ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4) emerge che l’avviso opposto fu notificato alla società il 23.12.2004 e il ricorso introduttivo fu notificato all’Agenzia mediante consegna diretta il 25.02.2005, quindi abbondantemente oltre il termine previsto, essendo peraltro appena il caso di rilevare che, essendo il suddetto termine fissato in giorni 60, il calcolo va fatto ex numeratione dierum, considerando perciò anche la circostanza che sia il mese di dicembre che quello di gennaio contano trentuno giorni.

Trattandosi di termine perentorio (pertanto non disponibile dalle parti) il rilievo dell’intempestività del ricorso poteva e doveva essere effettuato anche d’ufficio dal giudice di primo grado e, in ogni caso, dal giudice d’appello. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata (sulla quale soltanto può pronunciare questo giudice) deve essere cassata senza rinvio (come previsto dall’ultima parte dell’art. 382 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui la Corte ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito), restando peraltro in ciò travolta la sentenza di primo grado. Atteso lo sviluppo processuale della vicenda nel merito, dispone la compensazione delle spese di primo grado e d’appello, condanna la soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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