Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4591 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/02/2017),  n. 4591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12948/2013 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA COSTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIOROSARIO ROMANIELLO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICI CONTROLLI DI

MATERA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA;

– intimato –

e contro

INPS in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, giusta delega in calce;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 143/2012 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZA per delega dell’Avvocato

ROMANIELLO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente – INPS – l’Avvocato DE ROSE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 4^ motivo di ricorso, inammissibilità dei motivi 5^ e

6^.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.R. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 143/1/12, pronunciata il 28/9/2012 e depositata il 12/11/2012, che ha respinto l’appello avente ad oggetto la decisione della Commissione tributaria provinciale con cui era stata ritenuta legittima l’iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà, per alcune cartelle di pagamento relativamente ad IRPEF, IVA ed altro.

Il Giudice di appello, in particolare, osservava che l’Agente della riscossione, contumace nel primo giudizio, aveva dimostrato la intervenuta notifica delle cartelle esattoriali, che la mancata impugnazione nei termini aveva reso incontestabile la debenza delle somme richieste al contribuente, che non sussisteva la dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per omessa notificazione del preavviso di iscrizione dell’ipoteca, stante la inapplicabilità della disposizione, non avendo l’allora Equitalia Basilicata s.p.a. intrapreso alcuna procedura espropriativa ai danni del C..

L’intimata Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, art. 111 Cost., comma 6, giacchè il Giudice di appello non avrebbe indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che hanno condotto ad affermare l’adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, giacchè il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere superabile la dedotta carenza, nel provvedimento di iscrizione dell’ipoteca, dell’indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto e della commissione tributaria competente per il suo esame, in spregio a quanto previsto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sol perchè il contribuente aveva “esattamente rispettato il termine per ricorrere ed individuato l’autorità giurisdizionale a cui rivolgersi”, senza considerare la tassatività della prescrizione violata.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo del ricorso in appello, segnatamente, la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, stante la manca indicazione delle ragioni della ritenuta infondatezza della censura svolta dal contribuente.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, errata e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, omessa motivazione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, art. 111 Cost., comma 6, giacchè il Giudice non avrebbe considerato che l’iscrizione di ipoteca è preordinata all’espropriazione forzata e, in quanto tale, è atto funzionale all’espropriazione medesima, per cui, nel caso sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’iscrizione può essere effettuata solo dopo la notificazione della intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato art. 50, comma 2, essendo venuta meno la capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, giacchè il Giudice di appello, nel ritenere nuova la domanda concernente la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto introdotta non con il ricorso introduttivo ma con la memoria illustrativa depositata in corso di causa, non avrebbe considerato che il contribuente aveva impugnato anche le cartelle esattoriali presupposte, per omessa o irregolare notificazione, con conseguente legittimazione passiva dell’ente creditore, estromesso invece dal giudizio.

Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 27, artt. 148 e 156 c.p.c., omessa motivazione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, art. 111 Cost., comma 6, giacchè il Giudice avrebbe erroneamente considerato pretestuose le deduzioni del contribuente circa la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, senza esplicitare la ritenuta idoneità della documentazione prodotta da Equitalia Sud s.p.a. motivando sul punto.

Il quarto motivo di ricorso, che va esaminato prioritariamente stante l’assorbente carattere della cesura,è fondato e merita accoglimento.

La questione posta dal contribuente ha trovato soluzione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con le sentenze n. 19667/2014 e 19668/2014, ha affermato il principio secondo cui l’iscrizione ipotecaria di cui qui si discute “non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento “ma che ciò non di meno” l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77(nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Giova, peraltro, osservare che non assume rilievo l’erroneo richiamo, operato dal ricorrente, al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, disposizione in concreto non applicabile, in quanto, come anche le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto, spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto – com’è accaduto nel caso di specie – la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, dovendo essere il giudice a dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi più si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).

Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa Corte formatasi solo di recente e comunque successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Infine, atteso il tenore della decisione, che è di accoglimento, non può trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante totalmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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