Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4590 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4590 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27663-2010 proposto da:
PERCIABOSCO

PATRIZIA

C.F.

PRCPRZ65D41D390U,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGNA DI
MORENA 67/A, presso lo studio dell’avvocato ANNA
MARIA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato
AMATO FELICE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3645

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 26/02/2014

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,
MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;

avverso la sentenza n. 942/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 01/12/2009 R.G.N. 680/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– resistente con mandato –

i

:

R. G. n. 27663/10
Ud 11.12.13
Perciabosco e. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 1°.12.09 la Corte d’appello di Salerno, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, condannava l’INPS
a pagare a Patrizia Perciabosco per intero le spese del giudizio (avente ad oggetto il

diritto della ricorrente all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune
di residenza) di primo e secondo grado.
Per la cassazione di tale sentenza, in ordine alla sola entità della liquidazione delle
spese, ricorre Patrizia Perciabosco affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente
illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge
n. 794/42 in combinato con l’art. 60 r.d.l. 1578/33 e dell’art. 91 c.p.c., nonché vizio
di motivazione, perché nel liquidare gli onorari di avvocato relativi al primo grado
di giudizio l’impugnata sentenza li ha, con motivazione apodittica ed apparente,
ridotti della metà considerata la particolare semplicità della causa o la natura della
controversia.
Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 91
c.p.c., della legge n. 794/42, delle tariffe forensi di cui al d.m. 8.4.04 n. 127, nonché
vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza liquidato le spese del giudizio
d’appello in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto del valore
indeterminabile della causa.
Analoga doglianza viene fatta valere, in subordine, anche con il terzo motivo, ove
si ritenga il valore della controversia pari a € 1.971,00 (importo liquidato in sede di
accoglimento dell’appello principale).

2- Il primo motivo è fondato.
Già altre volte la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato che il
giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la propria decisione, con riferimento
alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una
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R. G. n. 27663/10
Ud. 11.12.13
Perciabosco c. INPS

pedissequa enunciazione del criterio legale (v. Cass. 9.6.2006 n. 13478; Cass.
4.8.2009 n. 17920), ovvero – come verificatosi nel caso di specie – alla semplice
aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle
questioni e quindi il carattere ripetitivo della controversia (v., in particolare, Cass.

20.6.2007 n. 14311; Cass. 21.11.2008 n. 27804; Cass. 26.7.2010 n. 17508). Né
l’obbligo di motivazione è escluso per effetto dell’art. 4 legge n. 794/42 che, nel
prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare
semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della
metà; tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel comma 50
dell’art. 60 r.d.l. n. 1578/33, indicando il limite massimo della riduzione degli
onorari e, dunque, presuppone che questa sia motivata (cfr., riguardo al
collegamento fra le due disposizioni, Cass. 21.11.08 n. 27804; Cass. 26.10.74 n.
3179).

2- Anche il secondo motivo è fondato, il che assorbe la disamina della terza
censura (avanzata in subordine rispetto alla seconda).
La sentenza di primo grado è stata investita dall’appello principale di Patrizia
Perciabosco sulle sole spese e da quello incidentale dell’INPS sul merito di causa,
contestando l’istituto il diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli che il
Tribunale di Salerno ha riconosciuto all’assistita.
Ne deriva che anche in sede d’appello il valore della causa — consistente nel diritto
all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli — è rimasto indeterminabile, con
conseguente applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione delle
spese.
3- In conclusione, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,
dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti
e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 co. 2° c.p.c. (non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto), liquida come segue le spese dell’intero processo: per
il primo grado complessivi euro 2.514,37 (duemilacinquecentoquattordici/37) di cui
euro 1.270,00 (milleduecentosettanta/00) per diritti ed euro 965,00
2

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RG. n. 27663/10
Ud 11.12.13
Perciabosco c. INPS

(novecentosessantacinque/00) per onorari; per il secondo complessivi euro 2.732,62
(duemilasettecentotrentadue/62) di cui euro 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00)
per diritti ed euro 1.295,00 (milleduecentonovantacinque/00) per onorari; per il

compensi professionali.
Tutte le spese come sopra liquidate vanno attribuite all’avv. Felice Amato,
antistatario.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, liquida le
spese di lite per il primo grado in complessivi euro 2.514,37
(duemilacinquecentoquattordici/37) di cui euro 1.270,00 (milleduecentosettanta/00)
per diritti ed euro 965,00 (novecentosessantacinque/00) per onorari, quelle per il
secondo grado in complessivi euro 2.732,62 (duemilasettecentotrentadue/62) di cui
euro 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00) per diritti ed euro 1.295,00
(milleduecentonovantacinque/00) per onorari e quelle per il giudizio di legittimità
in euro 100,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, con
attribuzione all’avv. Felice Amato, antistatario.
Così deciso in Roma, in data 11.12.13.

presente giudizio di legittimità euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per

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