Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4590 del 24/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7989-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SARATOGA INT SFORZA SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUPI RAFFAELLO,
CARMINI STEFANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 101/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 13/12/07, depositata l’08/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l’Avvocato Lupi Raffaello, difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso
e per l’assorbimento degli altri.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Saratoga Int. Sforza s.p.a. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lombardia accoglieva l’appello della contribuente.
2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) è manifestamente fondato.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” -, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma secondo, del citato decreto delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, quando rendono impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (v. Cass. n. 3 547 del 2002), occorre considerare che nella specie l’impossibilità di individuare in maniera chiara ed univoca il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della decisione deriva non solo dalla estrema concisione e lacunosità dello svolgimento del processo e della motivazione in diritto, ma soprattutto dalla assoluta carenza della esposizione dei fatti rilevanti della causa, tale da rendere impossibile perfino comprendere la natura dell’atto opposto o il tipo di imposta in discussione.
La mancanza nella sentenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 impedisce, a fortiori, anche di valutare la portata della eccezione di giudicato esterno proposta dalla società.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R. Lombardia.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011