Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4590 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/02/2017),  n. 4590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2167-2013 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE ALPI 30,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO MADAMA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA

VACCARI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente Generale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’ giusta delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA (OMISSIS), COMUNE

DI ROMA, PREFETTURA DI ROMA, COMUNE DI CHIANCIANO TERME;

– intimati –

e contro

INPS, in persona del Direttore Centrale, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO giusta delega in

calce;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 132/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato ISIDORI per delega dell’Avvocato

MADAMA che si riporta al contenuto del ricorso e ne chiede

l’accoglimento;

udito per il resistente – INPS – l’Avvocato DE ROSE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 4^ motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.I. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 132/29/12, depositata il 22/5/2012, che ha respinto l’appello avente ad oggetto la decisione della Commissione tributaria provinciale con cui è stata ritenuta legittima l’iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà della contribuente, in forza delle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria, e carente di giurisdizione il giudice tributario rispetto alla iscrizione per le pretese, di altra natura, avanzate da INAIL e INPS, o riguardanti sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Il Giudice di appello osservava, in particolare, che l’avviso di iscrizione ipotecaria era sufficientemente motivato, contenendo gli elementi necessari a sostenere il contenuto del provvedimento adottato, che l’estinzione della pretesa tributaria era stata deduzione genericamente formulata e comunque non adeguatamente dimostrata dal contribuente, che l’eccepita prescrizione della pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento sottese alla iscrizione di ipoteca, tutte correttamente notificate, e che nessun obbligo di notifica della preventiva intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, incombeva sul Concessionario, non avendo quest’ultimo intrapreso alcuna procedura espropriativa ai danni della D..

Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Cerit s.p.a., e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) resistono con controricorso, il secondo anche depositando memoria ex art. 378 c.p.c., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis), aggiunto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, conv. in L. n. 248 del 2006, in vigore dal 12 agosto 2006, nonchè art. 111 Cost., in quanto le iscrizioni di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e successive modificazioni, vanno impugnati dinanzi al giudice tributario, sicchè il Giudice di appello avrebbe dovuto riformare la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice tributario di prime cure, con riferimento a crediti da garantire di natura non tributaria, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa della L. n. 289 del 2002, art. 12, artt. 115 e 116 c.p.c., carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in ordine ad un punto decisivo della controversia, giacchè il Giudice di appello non avrebbe preso in seria considerazione la documentazione probatoria prodotta in giudizio a sostegno della dedotta estinzione dei pretesi crediti di cui alle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria, in parte, pagati a mezzo modello F24 e, in parte, condonati.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa degli artt. 615, 115 e 116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 28, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione alla non rilevata estinzione per prescrizione dei crediti garantiti dall’iscrizione di ipoteca.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e art. 50, comma 2, art. 77, carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di appello erroneamente escluso l’applicabilità dell’obbligo di preventiva intimazione al fine di procedere ad iscrizione ipotecaria pur essendo, nel caso in esame, trascorso oltre un anno dalla notifica al contribuente delle cartelle di pagamento.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di appello ritenuto che l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato conteneva tutti i dati idonei ad individuare l’immobile gravato ed a consentire al contribuente di verificarne la congruità del valore rispetto al credito garantito.

Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 115 c.p.c., omessa valutazione della documentazione comprovante la nullità degli avvisi di mora riportati nella comunicazione di iscrizione dell’ipoteca, omessa motivazione in ordine a tale punto decisivo della controversia.

Il quarto motivo di ricorso, che va esaminato prioritariamente stante il carattere assorbente della cesura in esso formulata, è fondato e merita accoglimento.

La questione posta dalla contribuente ha trovato soluzione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con le sentenze n. 19667/2014 e n. 19668/2014, ha affermato il principio secondo cui l’iscrizione ipotecaria di cui qui si discute “non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” ma che ciò non di meno ” l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Giova, peraltro, osservare che non assume rilievo l’erroneo richiamo, operato dalla parte ricorrente, al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, disposizione in concreto non applicabile, in quanto, come anche le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto, spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto – com’è accaduto nel caso di specie – la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, dovendo essere il giudice a dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi più si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).

Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa Corte formatasi solo di recente e comunque successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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